CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08480/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–avversola sentenza n. 4961/4/2015, pronunciata il 10/7/2015 dallaCommissione tributaria regionale del Lazio e depositata il 23/9/2015;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;udita per la ricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;udito per parte resistente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’esclusione della responsabilità solidale ed il conseguenterigetto del ricorso.1. La società C. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], società aresponsabilità limitata con unico socio, in liquidazione dal 5/4/2007 ecancellata in data 28/01/2013, esercente attività di “agenzie dimediazione immobiliare”, oggetto di verifica fiscale per aver omesso lapresentazione delle dichiarazioni annuali per i periodi di imposta 2004,2005 e 2006, pur avendo istituto le scritture contabili obbligatorie, eper aver effettuato acquisti a nome della società e del suorappresentante legale di autovetture di lusso, all’esito delle indaginisvolte ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2), dell’art. 37, terzocomma, d.P.R. 600/1973, e dell’art. 51 d.P.R. 633/1972, risultavadestinataria di avvisi di accertamento per i periodi di imposta verificatidal 2004 al 2008. Venivano, infatti, considerati ricavi di esercizio noncontabilizzati sia le operazioni di dare che quelle di avere, in quanto iversamenti ed i prelevamenti non giustificati eseguiti sui rapportibancari riconducibili alla società evidenziavano, secondo l’Ufficio,capacità contributiva non dichiarata, con conseguente maggior redditoaccertato e recupero Iva sulle operazioni imponibili.2. Con cinque distinti ricorsi la società contribuente impugnavapresso la [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo i plurimi avvisidi accertamento per gli esercizi finanziari 2004-2008.Numero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/2026Con sentenza n. 85/2014 il giudice di primo grado, previariunione dei ricorsi, dichiarava estinto il giudizio per cessazione dellamateria del contendere, in quanto la società risultava cancellata dalregistro delle imprese a far data dal 28/01/2013.3. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appellol’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione dell’art. 110 c.p.c. edegli artt. 40 e ss. del d.lgs. 546/1992, in quanto, nel caso dicancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso delgiudizio, la legittimazione attiva e passiva si trasferisce ai soci, ai sensidell’art. 110 c.p.c., i quali rispondono dei debiti e dei crediti dellasocietà limitatamente ai beni residui o sopravvenuti alla cancellazione,con consequenziale necessità di interruzione del giudizio non dichiaratain primo grado. L’Agenzia delle Entrate evidenziava anche che l’appelloveniva notificato sia alla società estinta, avendo interesse ad unapronuncia di merito sulla pretesa tributaria per intraprendere poi unasuccessiva azione nei confronti dell’amministratore nell’ipotesi didistrazione o improprio utilizzo del patrimonio sociale ai sensi dell’art.36 d.P.R.602/1973, sia al socio unico ed amministratore.Il contribuente si costituiva in grado di appello evidenziando chel’impugnazione doveva ritenersi irrimediabilmente viziata in quantorivolta alla società estinta, mentre la notifica al socio unico edamministratore non appariva chiaramente intellegibile quanto aipresupposti, poiché veniva chiamato in giudizio indistintamente qualesocio, amministratore e liquidatore della società. L’appellato non siriteneva legittimato a stare in giudizio quale socio, in quanto all’attodello scioglimento della s.r.l. non risultava l’esistenza di beni rientrantinel patrimonio sociale, né lo stesso avrebbe beneficiato di utili derivantidalla liquidazione dell’attivo; mancando poi il requisito legale dellacertezza del tributo, nemmeno avrebbero potuto farsi valereresponsabilità relative alla carica di amministratore della società estintaNumero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/2026ai sensi dell’art. 2945 cod. civ. L’appellato, infine, esponeva di esserestato assolto con formula piena nel giudizio penale instaurato nei suoiconfronti quale liquidatore della società, con sentenza passata ingiudicato.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenzan.4961/4/2015, dichiarava inammissibile il ricorso proposto neiconfronti della società, perché rivolto contro un soggetto non piùesistente, e dichiarava infondato il ricorso proposto contro il socio, inquanto la cancellazione era stata disposta ai sensi dell’art. 2498 c.c.,che presupponeva che non vi fossero utili da distribuire, per cui non viera stata alcuna successione del socio nei debiti della società. Il socioera, dunque, privo di legittimazione passiva, mentre l’eventualeresponsabilità come amministratore o liquidatore della società estintanon poteva farsi valere essendo necessario uno “specifico percorsosostanziale e processuale legato alla contestazione ed alla prova deirelativi specifici presupposti”. Il giudice d’appello, infine, compensavale spese del giudizio.3. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo. Il contribuente in data 21 dicembre2017 deposita tardiva memoria di costituzione ai sensi dell’art. 370c.p., ratione temporis vigente, con conseguente ammissibilepartecipazione alla discussione orale all’udienza del 7 gennaio 2026.4. Con ordinanza interlocutoria n. 34630/2024, resa in data28/11/2024, la Corte di cassazione rimetteva la causa a nuovo ruolo inquale era stata rimessa la questione con ordinanza n. 7425/2023.4. Il Procuratore Generale, con nota depositata il 7/12/2025 afirma del [OSCURATO:PERSONA], concludeva nelsenso dell’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/20265. Il resistente, in data 22/12/2025, ha depositato memoria aisensi dell’art. 378 c.p.c.6. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Avvocatura Generale dello Stato,nell’interesse della ricorrente, ha concluso per l’accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA], nella persona della dott.ssaPaola Filippi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Altieri ha chiesto escludersi la responsabilità solidale e rigettarsi ilricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma num.3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, c.c.,dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973, dell’art. 65, ultimo comma, del d.P.R.600/1973.1.1. I soci rispondono quali successori della società estinta fino aconcorrenza delle somme riscosse; il fenomeno successorio opera exlege, a prescindere da responsabilità diretta o indiretta del socio; lasuccessione è a titolo universale benché intra vires. La limitazione diresponsabilità del socio, ai sensi dell’art. 2495 comma 2 c.c., nonimpedisce che il fenomeno successorio si verifichi, atteso che il profilodella limitazione rileva soltanto in fase di riscossione, sede nella qualeil socio potrà essere chiamato a rispondere del debito per un importonon superiore alle somme riscosse in base al bilancio finale diliquidazione. Nel caso in esame, i ricavi in nero della società sipresumono conseguiti dai soci, tanto più nel caso di societàunipersonale.In ogni caso, deve riconoscersi l’interesse dei creditori a proseguire ilgiudizio nei confronti dei soci nonostante la limitazione diresponsabilità: si pensi all’interesse ad agire in funzione dell’escussionedi una garanzia, oppure alla successiva azione nei confronti delNumero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/2026liquidatore ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., oppure per evitareun effetto estensivo del giudicato ai sensi dell’art. 1306 c.c. neiconfronti dei condebitori solidali, oppure ancora in previsione dellacancellazione della società.2. Il motivo è fondato.2.1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate neiconfronti della società, in quanto rivolto contro un soggetto non piùesistente, ritenendo che in caso di cancellazione della società il ricorsoavverso la sentenza di primo grado poteva essere presentatoesclusivamente dal socio o nei confronti del socio; ha dichiaratol’infondatezza del ricorso nei confronti del socio, in quanto in caso disuccessione dei soci di una società estinta nei debiti della stessa,trattandosi nella specie di una s.r.l., la successione va limitataall’ipotesi di distribuzione degli utili in sede di liquidazione dell’attivo,evenienza da escludersi nel caso di specie atteso che la cancellazioneera stata disposta ai sensi dell’art. 2498c.c., norma applicabileallorquando non vi sia alcun utile da distribuire.[OSCURATO:PERSONA] ha, in sostanza, confermato lasentenza di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio,non essendovi alcun soggetto interessato alla prosecuzione delprocesso.2.2. La Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 3625 resa il12/02/2025, nel formulare i principi di diritto di seguito riportati, haaffermato che:- la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma noncomporta l’estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell’art.24 Cost., delle obbligazioni sociali;- gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando essonon dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell’attivitàNumero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/2026societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendoinvariata la sua causa e la sua natura giuridica d’origine) qualisuccessori, seppure intra vires ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c.(ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivoin pendenza del rapporto sociale);- i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione sitrasferiscono ai soci in contitolarità ovvero in comunione indivisa, coneccezione delle mere pretese o dei crediti non certi né liquidi, per i qualila cancellazione fonda una presunzione di abbandono;- sul piano processuale, la cancellazione emersa in corso di giudizio (làdove, in caso di mancata dichiarazione o notificazione dell’eventoestintivo deve operare il regime di stabilizzazione ed ultrattività delmandato come chiarito da Cass. SU n. 15295/2014) non comporta lachiusura anticipata del processo per cessazione della materia delcontendere e la necessità di un nuovo giudizio nei confronti del socio,bensì una causa di interruzione del processo ex artt. 299 segg. c.p.c.;- ricorre in proposito l’art. 110 c.p.c (che richiama il venir meno dellaparte processuale non solo per morte ma anche per ‘altra causa’) e nonl’art. 111 c.p.c. (non essendoci trasferimento a titolo particolare di undeterminato rapporto o diritto).- la previsione di cui all'articolo 2495, secondo comma, c.c. (percezionedi somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizionedell'azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam) bensìall'interesse ad agire, con la precisazione però che la mancatapercezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire delcreditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie odella sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime dicontitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto in tema dicondizione dell'azione, in caso di contestazione è il creditore sociale cheNumero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/2026agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quantoil presupposto di cui all'articolo 2495, secondo comma, c.c.; ¸- nel giudizio instaurato nei confronti della società, cancellata in corsodi causa, e, segnatamente, nella prosecuzione dello stesso nonpossono essere introdotte questioni diverse, oltre che dalla effettivasussistenza del debito tributario della società, dalla legittimazione deisoci; quest’ultima a sua volta articolata soltanto intorno alla avvenutacancellazione della società ed alla effettiva veste di soci dei soggettisubentrati. Quindi, nel giudizio già pendente nei confronti della societànon potrà trovare ingresso la questione della avvenuta percezione dialla legittimazione ed invece suscettibile di essere dedotto nel diversogiudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessidi autonomo e distinto atto impositivo ex art. 36 co. 5^ cit. (la cuimotivazione dovrà evidentemente farsi carico di questo aspetto qualeragione giuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi perla prima volta indirizzata).La Corte ha, quindi, espresso i seguenti principi di diritto:«nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabiliper il debito tributario della società estintasi per cancellazione dalregistro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^)co. dell’art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massimadell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azionesoci stessi;questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt.36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso diaccertamento, la responsabilità in questione, fermo restando cheNumero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/2026l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso peril solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilanciofinale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto nonricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovverol’escussione di garanzie;la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in baseal bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deveessere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamentenei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avereingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avversol’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato,quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell’estinzione della società per cancellazione dal registro delleimprese, da o nei confronti dei soci quali successori della societàstessa.»2.3. Alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte a sezioni unitedeve affermarsi la possibilità per l’Agenzia delle entrate di proseguireil processo, originariamente instaurato verso la società, nei confrontinei confronti del socio, in qualità di successore ex lege.Non poteva dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso neiconfronti della società cancellata.2.4. D’altra parte, nella prosecuzione del giudizio instaurato neiconfronti della società poi cancellata non possono essere introdottequestioni diverse, oltre quelle della effettiva sussistenza del debitotributario della società e della legittimazione dei soci, come inveceaccaduto nella sentenza impugnata laddove è stata dichiarataerroneamente l’infondatezza del ricorso nei confronti del socio permancata distribuzione degli utili.Numero registro generale 7730/2016Numero sezionale 10/2026Numero di raccolta generale 8480/2026Data pubblicazione 04/04/2026L’oggetto del giudizio non può tramutarsi dal rapporto originario(debito della società) a quello sopravvenuto e mutato per effetto dellacancellazione (debito dei soci nei limiti di quanto percepito), per quantoad esso connesso o da esso derivato, essendo ogni altra valutazionesul punto riservata alla fase successiva, quella della riscossione.La questione relativa alla previsione di cui all'articolo 2495, terzocomma, c.c. (e cioè quella della percezione di somme in fase diliquidazione), è estranea alla legittimazione ed invece può esserededotta nel diverso giudizio che potrà originarsi a seguito dellanotificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo ex art.36, quinto comma, del d.P.R. 602/1973.3. In definitiva, il ricorso è fondato, con conseguente annullamentodella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio affinché per nuovo esame nel merito alla lucedei principi giurisprudenziale innanzi richiamati, nonché per laregolamentazione delle spese, ivi comprese anche quelle del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSabrina [OSCURATO:PERSONA]