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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20791/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di illogicità di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla identificazione del ricorrente come la persona che si trovava alla guida del motociclo (in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.), sulla scorta della identificazione compiuta dagli agenti autori del controllo anche sulla b‘se della pregressa conoscenza dell'imputato che ha del tutto genericamente c/Ontestato la identificazione allegando che il motociclo fosse intestato ad una società i cui titolari sono suoi congiunti: il che, secondo la ragionevole argomentazione della Corte di appello, non esclude in senso assoluto che alla guida del veciolo si trovasse proprio l'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di illogicità di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla identificazione del ricorrente come la persona che si trovava alla guida del motociclo (in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.), sulla scorta della identificazione compiuta dagli agenti autori del controllo anche sulla b‘se della pregressa conoscenza dell'imputato che ha del tutto genericamente c/Ontestato la identificazione allegando che il motociclo fosse intestato ad una società i cui titolari sono suoi congiunti: il che, secondo la ragionevole argomentazione della Corte di appello, non esclude in senso assoluto che alla guida del veciolo si trovasse proprio l'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris