CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 09959/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA]' avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte dì cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto che la difesa della parte civile non aveva svolto alcuna attività nel giudizio di legittimità, presentando memorie o fornendo un contributo alla decisione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di parte civile nel procedimento R.G.N. 21231/2025 definito con sentenza n. 35590 del 02/10/2025 di questa Seconda Sezione della Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente avverso la sentenza del 02/02/2025 della Corte di appello di Milano), lamenta, per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], la mancata liquidazione delle spese a favore della stessa parte civile. La sentenza n. 35590/25 di rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fu deliberata, come si desume dalla stessa, all'esito della procedura c.d. cartolare, non essendo stata richiesta dalle parti la trattazione "ìn presenza". L'istanza è inammissibile, in quanto neppure deduce di aver avanzato richiesta di liquidazione e nulla allega a tale proposito, sicché risulta del tutto aspecifica in ordine al requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (cfr. Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01, secondo cui la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione). Solo per completezza, essendo l'istanza nella sua stessa articolazione in radice inammissibile, il Collegio ha consultato l'archivio relativo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in relazione al ricorso R.G.N. 21231/2025, risulta presentata la sola memoria nell'interesse dell'imputato di cui la sentenza dà puntualmente conto, ma nessuna produzione della parte civile. Pertanto, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile ed essendo la stessa «strutturalmente differente dal ricorso per cassazione in materia di procedimenti principali o incidentali» (Sez. U, n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01), non va disposta alcuna condanna dell'istante alle spese di giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. C