CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 30967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27068-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 1015 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1012/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 1291/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 27068/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che/ in conformità all'ordinanza resa dallo stesso Tribunale all'esito della fase sommaria aveva dichiarato che il licenziamento intimato al lavoratore in data 31 marzo 2016 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., era assistito da giusta causa. Il giudice del reclamo in esito alla lettura della contestazione di addebito alla quale è seguito il licenziamento ne ha ritenuta la specificità sottolineando che al lavoratore non era stato contestato un generico ammanco dal mezzo forte ma piuttosto una giacenza in denaro (specificata nell'importo e nella composizione: C 12.000,00 composto da 70 banconote da C 100,00) inferiore a quella che si sarebbe dovuta riscontrare sulla base delle evidenze contabili e secondo quanto affermato dallo stesso lavoratoretcon specificazione delle circostanze di tempo e di luogo della verifica dell'ammanco, contestandosene nel contempo l'appropriazione in mancanza di plausibili giustificazioni. Ha poi verificato sulla base delle evidenze istruttorie che le minori somme presenti nel mezzo forte non potevano essere giustificate da anomalie nella movimentazione delle banconote o da operazioni che potessero diversamente giustificare l'ammancoi, tenuto conto del fatto che nel giorno in cui si era verificato il Rinaldi era l'unico addetto al mini sportello di cui possedeva la chiave meccanica e la combinazione per l'apertura del mezzo forte ed ha escluso che la circostanza che il ricorrente avesse chiesto un intervento per la ricarica del bancomat nem» per sé indicativa di una sua buona fede così come irrilevante è stata ritenuta la circostanza che il Rinaldi avrebbe potuto celare l'ammanco dichiarando la giacenza di un importo inferiore tenuto conto del fatto che tutte le somme presenti in banca sono tracciate. Infine, ha escluso di dover integrare l'istruttoria mancando una specificazione della rilevanza delle circostanze da approfondire. Inoltre, ha ritenuto che il licenziamento fosse sanzione proporzionata alla condotta contestata ed accertata tenuto conto del particolare vincolo fiduciario che deve assistere il rapporto tra la banca ed un suo cassiere. bi) r.g. n.27068/2019 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. UBI Banca - Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119, 1175, 1375 cod. civ. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e 7 della legge n. 300 del 1970 oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. per avere la Corte di appello / nel valutare la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione trascurato di esaminare il fatto oggetto della contestazione nei suoi diversi profili, oggettivo e soggettivo/attribuendo rilevanza al semplice fatto che il ricorrente custodiva e maneggiava denaro del mini-sportello e non aveva fornito spiegazioni per l'ammanco di cassa. Circostanze di per sé non decisive in mancanza di un accertamento dell'elemento soggettivo necessario a giustificare il recesso in tronco. Deduce in particolare che la giusta causa è stata ravvisata nel fatto che l'ammanco di denaro dalla cassa era avvenuto in un contesto di esclusiva disponibilità e quindi responsabilità del lavoratore /che non era stato in grado di fornire una adeguata giustificazione dell'ammanco. Sostiene che in definitiva, accertata la materialità della condotta inon se ne era valutata la gravità sotto il profilo soggettivo non essendo sufficienti a tal fine le enunciate circostanze fattuali in cui era avvenuto e la mancanza di giustificazioni trascurando di considerare invece la mancanza di precedenti disciplinari e l'assenza di comportamenti atti a ritardare/ se non occultare, la scoperta dell'ammanco espressione di una condotta secondo buona fede e correttezza. Denuncia, inoltre, che la prova raccolta, utilizzando presunzioni, non era sufficiente e comunque la Corte di merito non aveva offerto una adeguata giustificazione del giudizio di valore espresso. Il giudice di appello non ha tenuto conto del fatto che/per le modalità con le quali si procedeva allo svuotamento della cassa troppo piena, poteva avvenire che si realizzassero degli smarrimenti o delle errate contabilizzazioni e tali evenienze rilevano ai fini della valutazione della condotta da sanzionare avuto riguardo anche r.g. n.27068/2019 all'assenze di tentativi di nascondere l'ammanco o ritardarne la scoperta. Insiste nel sottolineare che l'esistenza di un ammanco non può di per sé giustificare il licenziamento per giusta causa senza che sia stata provata la dolosità della condotta o almeno la sua riconducibilità a colpa grave. In definitiva /si deduce che la mera irregolarità di una operazione senza prova di dolo o coligrave non è suscettibile di essere punita con il licenziamento. Rammenta che è il datore di lavoro che deve provare elementi oggettivi e soggettivi della condotta addebitata con una prova certa e non meramente indiziaria e ritiene che, nel valutare la proporzionalità della sanzione irrogata, si deve tenere conto anche del comportamento pregresso e perciò della durata del rapporto e dell'assenza di precedenti disciplinari. La censura, pur ammissibile sotto il profilo della sua sufficiente specificità e della necessaria individuazione dei distinti argomenti trattati, è tuttavia inammissibile per altro profilo e comunque infondata. Nel corpo dell'ampio motivo di ricorso si pretende, infatti, dalla Corte di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice del reclamo ed inoltre si denuncia una violazione delle disposizioni in tema di presunzione che in realtà è insussistente. Con riguardo a tale ultimo aspetto va rammentato che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo, inoltre, non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Resta, peraltro, escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la r.g. n.27068/2019 deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22366 del 2021, Cass. n. 101 del 2015 e Cass. n. 8023 del 2009). A tali principi si è attenuta la Corte di merito che ha accertato che al lavoratore erano state imputate una serie di irregolarità che comprovavano l'addebitabilità della responsabilità per l'ammanco riscontrato, ammanco che non poteva che essere intenzionale. Stante la mancata contestazione dei fatti nella loro materialità si è ritenuto, con un ragionamento presuntivo aderente ai principi su richiamati, che la loro concatenazione non poteva che condurre all'appropriazione da parte del lavoratore della somma mancante ed era onere di quest'ultimo dimostrare che non era a lui riferibile. In fatto era stato accertato che nel giorno in cui si era verificato l'ammanco il Rinaldi era l'unico cassiere presente con responsabilità esclusiva del mezzo forte dove era stato registrato. Inoltre, era risultato che il mezzo forte si apriva con codice e chiave e che il Rinaldi era l'unico ad avere in dotazione la chiave e a conoscere anche il codice (la chiave di riserva era custodita in sicurezza ed escluso perciò l'uso promiscuo). Senza la chiave non era possibile accedere al tesoretto e il direttore, che poteva accedere al duplicato, non era presente. La sparizione era avvenuta in un ambito che era nella esclusiva disponibilità del Rinaldi. La Corte si è fatta carico di esaminare la circostanza che era stato il Rinaldi a chiedere il rifornimento del bancomat e ne ha escluso la significatività ponendo in rilievo che l'operazione non presuppone ne pretende un controllo sulle giacenze e che tale controllo viene effettuato d'iniziativa del responsabile dei servizi operativi o del responsabile di filiale ed anche a sorpresa, come avvenuto nella specie. La Corte ha preso atto del fatto che l'ammanco non era una conseguenza di un errore contabile e che il giorno precedente lo stesso Rinaldi aveva attestato la corrispondenza tra valore custodito e effettiva materialità sottoscrivendo la situazione di cassa. Per ritenere che solo una sottrazione fisica delle somme poteva aver determinato l'ammanco i il giudice ha verificato che, nella giornata in cui era stato registrato, non vi erano state operazioni anomale o irregolari ed ha ritenuto irrilevante il fatto chetata dichiarata una somma maggiore rispetto a quella poi in concreto accertata stante la tracciabilità contabile di tutte le .. r.g. n.27068/2019 operazioni effettuate in banca. Si tratta di ricostruzione fattuale che, come detto, non si espone alle censure che le vengono mosse che in larga parte si risolvono nella richiesta inammissibile di una diversa valutazione del materiale probatorio preso in esame del giudice del merito. In definitiva la censura non può trovare accoglimento. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 112 cod. proc.civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc.civ.. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe ritenuto soddisfatto il requisito di specificità degli addebiti sulla base della mera descrizione in dettaglio di singoli episodi ma al dipendente non è stata data la possibilità di comprendere se i fatti erano stati contestati in termini di dolo o di colpa. Deduce che nella lettera di contestazione non sarebbero state precisate le operazioni bancarie che, in via indiziaria, erano riconducibili all'attività lavorativa del Rinaldi e dalle quali evincere la sottrazione da parte sua della somma mancante e sostiene quindi che, per tale aspetto, la contestazione non sarebbe specifica. La censura è inammissibile. In disparte il riferimento contenuto nella rubrica del motivo all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., con la censura, pur deducendosi la violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella sostanza ci si duole dell'interpretazione data alla lettera di contestazione degli addebiti e tuttavia non è denunciata la violazione dei parametri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.. In ogni caso la censura è anche infondata. La contestazione dell'addebito, riportata per esteso dalla parte controricorrente e che, riportata per estratto nel ricorso, sarebbe stata allegata al fascicoletto del ricorrente in cassazione, è stata correttamente ritenuta specifica dal giudice del reclamo che ha evidenziato che la stessa conteneva una accurata descrizione del fatto e indicava le ragioni della sua riferibilità al Rinaldi tanto da risultare idonea a consentire all'incolpato una adeguata difesa che peraltro si è puntualmente svolta. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti a r.g. n.27068/2019 processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo