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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12058/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima in qualità di2026 erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli1639 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2445/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 506/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha confermato la decisione di primo grado che avevaaccertato il diritto degli originari ricorrenti, dipendenti di Retecategoria, profilo professionale [OSCURATO:PERSONA],ad essere inquadrati nella superiore ex 9^ categoria, profiloprofessionale [OSCURATO:PERSONA], ovvero Quadro “A” ,secondo la scala classificatoria del contratto collettivoapplicabile, in ragione alle mansioni espletate di DirigenteCentrale Operativo presso l’Ufficio DCO di [OSCURATO:PERSONA]; harideterminato le differenze retributive riconosciute in primogrado nella inferiore misura risultante dai conteggi predispostidalla società, non contestati dai lavoratori.2.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RFIsulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito concontroricorso.3.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.4.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 2103 c.c., dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 1 e ss. (ed inparticolare dell’art. 20) c.c.n.l. 1990/1992 dipendenti FS edell’accordo sindacale FS/OO.SS. del 26 luglio 1991 nonché deicontratti collettivi applicabili, censurando la sentenza impugnataNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026per avere deciso la controversia sulla base di una norNmumaertoi dvi ara ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026integrativa aziendale che assume essere non più operante inquanto riferita ad un contratto collettivo non vigente all’epocadei fatti, dovendo ratione temporis trovare applicazione ilc.c.n.l. 2003 che assume avere superato il precedente accordoaziendale.

Sostiene infatti che l’Accordo integrativo del 26 luglio2016 utilizzato nella sentenza impugnata recava laindividuazione di specifici profili professionali in relazione alledeclaratorie stabilite dal c.c.n.l. 1990/1992 e quindi non erautilizzabile con riferimento ai contratti collettivi successivi.2.

Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.2.1.

In punto di fatto è pacifico che lo svolgimento dellemansioni di DCO da parte degli originari ricorrenti è avvenuto apartire rispettivamente dal

19.11. 2004 (per il [OSCURATO:PERSONA]) e dal6.9. 2008 (per il Galluccio), periodo di vigenza del c.c.n.l. 2003e non quindi del c.c.n.l. 1990/1992 ad integrazione del qualeera stato emanato l’Accordo 26 luglio 1991.2.2.

La specifica questione della vigenza dell’Accordosindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’epoca dei fatti non è stataspecificamente affrontata dalla Corte di merito.

Ora, poichésecondo lo storico di lite esposto nel ricorso per cassazione giàil primo giudice aveva riconosciuto l’inquadramento reclamatoproprio richiamando la corrispondenza tra l’attività espletata eil profilo di [OSCURATO:PERSONA] previsto dal detto accordo (v.ricorso, pag. 4), RFI, avrebbe dovuto allegare e dimostrare chela questione dell’inapplicabilità ratione temporis dell’accordo delluglio 1991, questione implicante accertamento di fatto, avevacostituito oggetto di specifico motivo di gravame (Cass.20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa nonNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026avvenuto.

Dallo storico di lite del ricorso per cassazioNnuem erno odi nra ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026risulta infatti la formulazione di alcuna censura concernente ilvenir meno della vigenza dell’accordo 26 luglio 1991; anzi, ilterzo motivo del ricorso in appello della odierna ricorrente,mostra di contestare la interpretazione delle declaratoriedell’Accordo sindacale in oggetto, con implicito riconoscimentodella sua rilevanza anche in relazione alle concrete fattispecie,realizzatesi nella vigenza del c.c.nl. 2003 (ricorso, pag. 5 ).Tanto preclude la possibilità di riesame della questione nelloscrutinio del motivo in oggetto.2.3.

Può inoltre soggiungersi che, poiché parte ricorrentenon ha allegato l’avvenuto deposito del testo integrale deicontratti collettivi di riferimento indicando la relativalocalizzazione nell’ambito del giudizio di merito e poiché inallegato al ricorso per cassazione i contratti collettivi risultanodepositati solo in estratto, ne deriva che questa Corte non hala possibilità di procedere ad interpretazione diretta degli stessiunitamente all’accordo sindacale del luglio 1991 (depositatointegralmente) al fine di stabilire se le relative declaratorie siapplicavano anche oltre il termine di vigenza del c.c.n.l.1990/1992.2.4.

Il difetto dei requisiti di ammissibilità e procedibilità delricorso per cassazione ora rilevati non può essere sanato dalleindicazioni riportate nella memoria di parte ricorrente in quantola memoria assolve all'esclusiva funzione di chiarireed illustrare i motivi di impugnazione che siano già statiritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con ilquale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. n.Numero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/20268949/2023, Cass. 30760/2018, Cass. 26 332/2016,N umCearo sdsi r.a ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/202617603/2011).3.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.2103 c.c., dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 1 e ssg. (ed inparticolare dell’art. 20) c.c.n.l. 1990/1992 dipendenti FS edell’accordo sindacale FS/OO.SS. del 26 luglio 1991 nonché deicontratti collettivi applicabili, censurando la sentenza impugnataper avere erroneamente individuato i tratti distintivi dellequalifiche e su tale base essere pervenuta ad un errato giudiziodi sussunzione della concreta fattispecie nell’ambito dellaqualifica di [OSCURATO:PERSONA] , ovvero Quadro “A” .Lamenta inoltre la mancata considerazione delladocumentazione contenente la regolamentazione normativadelle funzioni del DCO4.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito haindividuato i tratti distintivi delle figure del capo StazioneSovraintendente e del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto che era propriadel Quadro “A” l’attività di vigilanza, coordinamento e controllodi più impianti in raffronto alla direzione di singoli impianti ounità organiche che era propria del dipendente appartenentealla figura del Quadro “B” e, all’esito della prova orale, èpervenuta all’affermazione della riconducibilità dell’attività dagliodierni controricorrenti prestata quale DCO all’inquadramentorivendicato.4.1.

Le censure articolate con il motivo in esame sonoinidonee ad inficiare la concreta ricognizione della fattispecie daparte del giudice di appello in quanto, pur formalmente veicolatemediante la deduzione di violazione e falsa applicazione diNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026norma di diritto tendono, in concreto, a sollecitare, inN ucmheirao dvi era ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026sostanzialmente contrappositiva alle conclusioni attinte dallaCorte di merito, un diverso apprezzamento delle emergenze indiscrezionalità implicate dalle mansioni espletate, sindacatoestraneo al controllo di legittimità.

Come noto, il ricorso percassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere diriesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica edella coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di controllarnel'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (cfr.,tra le altre, Cass. n. 331/2020,l 7007/2015, Cass. n.7921/2011, Cass. n. 15693/2004).5.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.2103 c.c., dell’art. 1362 c.c. del c.c.n.l.1992, dell’accordosindacale FS/OO.SS. del 26 luglio 1991, del c.c.n.l. 2003 e deirelativi atti di autonomia collettiva integrativi o specificativi e diogni altra norma o principio in materia di progressione dicarriera, denunziando violazione dell’autonomia collettiva allaquale si era uniformata RFI nell’attribuzione delle qualifichenonché dei contratti collettivi per errata esecuzione del giudiziodi sussunzione.

Sostiene, in sintesi, che le parti collettiveavevano concordato che l’attività del DCO dovesse rientrare nelNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026profilo di Quadro “B”, circostanza che assume attestata Ndumae ruo ndi ara ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026pluralità di documenti.6.

Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilitàdesumibili: a) dal fatto che la modalità di deduzione di violazionedelle regole legali di interpretazione non è conforme allagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale secondo laquale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomiaprivata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed ècensurabile in sede di legittimità soltanto per violazione deicriteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi dimotivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica oincongrua, cioè tale da non consentire il controllo delprocedimento logico seguito per giungere alla decisione.

E’ statoin particolare puntualizzato che ai fini della censura di violazionedei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimentoalle regole legali di interpretazione, ma è necessaria laspecificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazionedel modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice sene è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazionedev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazionedelle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ognicaso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile,o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianoNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026possibili due o più interpretazioni, non è consentito allaN upmaerro tdei r,a ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, inmotivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che lasemplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n.14318/2013, Cass.n. 23635/20109; b) dalla violazione della prescrizione dell'art.366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., secondo cui il ricorso percassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di meritoed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di taliragioni, mediante trascrizione integrale del documento che sidenunci non o male valutato, posto che il controllo deve essereconsentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenutenell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indaginiintegrative (Cass. 29093/2018, Cass. n. 16900//2015, Cass. n.195/2016, Cass. n. 26174/2014, Cass. Sez.

Un. n. 7161/2010).Il prescritto onere non è stato infatti assolto essendosi RFIlimitata ad un mero rinvio per relationem degli atti e documentialla base delle censure articolate con il motivo in esame.7.

Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.8.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis dell’art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n.23535/2019)Numero registro generale 20288/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 12058/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alDlaat a pubblicazione 30/04/2026rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Condistrazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile2026La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima in qualità di2026 erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli1639 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2445/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 506/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha confermato la decisione di primo grado che avevaaccertato il diritto degli originari ricorrenti, dipendenti di Retecategoria, profilo professionale [OSCURATO:PERSONA],ad essere inquadrati nella superiore ex 9^ categoria, profiloprofessionale [OSCURATO:PERSONA], ovvero Quadro “A” ,secondo la scala classificatoria del contratto collettivoapplicabile, in ragione alle mansioni espletate di DirigenteCentrale Operativo presso l’Ufficio DCO di [OSCURATO:PERSONA]; harideterminato le differenze retributive riconosciute in primogrado nella inferiore misura risultante dai conteggi predispostidalla società, non contestati dai lavoratori.2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RFIsulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito concontroricorso.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 2103 c.c., dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 1 e ss. (ed inparticolare dell’art. 20) c.c.n.l. 1990/1992 dipendenti FS edell’accordo sindacale FS/OO.SS. del 26 luglio 1991 nonché deicontratti collettivi applicabili, censurando la sentenza impugnataNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026per avere deciso la controversia sulla base di una norNmumaertoi dvi ara ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026integrativa aziendale che assume essere non più operante inquanto riferita ad un contratto collettivo non vigente all’epocadei fatti, dovendo ratione temporis trovare applicazione ilc.c.n.l. 2003 che assume avere superato il precedente accordoaziendale. Sostiene infatti che l’Accordo integrativo del 26 luglio2016 utilizzato nella sentenza impugnata recava laindividuazione di specifici profili professionali in relazione alledeclaratorie stabilite dal c.c.n.l. 1990/1992 e quindi non erautilizzabile con riferimento ai contratti collettivi successivi.2. Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.2.1. In punto di fatto è pacifico che lo svolgimento dellemansioni di DCO da parte degli originari ricorrenti è avvenuto apartire rispettivamente dal 19.11. 2004 (per il [OSCURATO:PERSONA]) e dal6.9. 2008 (per il Galluccio), periodo di vigenza del c.c.n.l. 2003e non quindi del c.c.n.l. 1990/1992 ad integrazione del qualeera stato emanato l’Accordo 26 luglio 1991.2.2. La specifica questione della vigenza dell’Accordosindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’epoca dei fatti non è stataspecificamente affrontata dalla Corte di merito. Ora, poichésecondo lo storico di lite esposto nel ricorso per cassazione giàil primo giudice aveva riconosciuto l’inquadramento reclamatoproprio richiamando la corrispondenza tra l’attività espletata eil profilo di [OSCURATO:PERSONA] previsto dal detto accordo (v.ricorso, pag. 4), RFI, avrebbe dovuto allegare e dimostrare chela questione dell’inapplicabilità ratione temporis dell’accordo delluglio 1991, questione implicante accertamento di fatto, avevacostituito oggetto di specifico motivo di gravame (Cass.20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa nonNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026avvenuto. Dallo storico di lite del ricorso per cassazioNnuem erno odi nra ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026risulta infatti la formulazione di alcuna censura concernente ilvenir meno della vigenza dell’accordo 26 luglio 1991; anzi, ilterzo motivo del ricorso in appello della odierna ricorrente,mostra di contestare la interpretazione delle declaratoriedell’Accordo sindacale in oggetto, con implicito riconoscimentodella sua rilevanza anche in relazione alle concrete fattispecie,realizzatesi nella vigenza del c.c.nl. 2003 (ricorso, pag. 5 ).Tanto preclude la possibilità di riesame della questione nelloscrutinio del motivo in oggetto.2.3. Può inoltre soggiungersi che, poiché parte ricorrentenon ha allegato l’avvenuto deposito del testo integrale deicontratti collettivi di riferimento indicando la relativalocalizzazione nell’ambito del giudizio di merito e poiché inallegato al ricorso per cassazione i contratti collettivi risultanodepositati solo in estratto, ne deriva che questa Corte non hala possibilità di procedere ad interpretazione diretta degli stessiunitamente all’accordo sindacale del luglio 1991 (depositatointegralmente) al fine di stabilire se le relative declaratorie siapplicavano anche oltre il termine di vigenza del c.c.n.l.1990/1992.2.4. Il difetto dei requisiti di ammissibilità e procedibilità delricorso per cassazione ora rilevati non può essere sanato dalleindicazioni riportate nella memoria di parte ricorrente in quantola memoria assolve all'esclusiva funzione di chiarireed illustrare i motivi di impugnazione che siano già statiritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con ilquale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. n.Numero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/20268949/2023, Cass. 30760/2018, Cass. 26 332/2016,N umCearo sdsi r.a ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/202617603/2011).3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.2103 c.c., dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 1 e ssg. (ed inparticolare dell’art. 20) c.c.n.l. 1990/1992 dipendenti FS edell’accordo sindacale FS/OO.SS. del 26 luglio 1991 nonché deicontratti collettivi applicabili, censurando la sentenza impugnataper avere erroneamente individuato i tratti distintivi dellequalifiche e su tale base essere pervenuta ad un errato giudiziodi sussunzione della concreta fattispecie nell’ambito dellaqualifica di [OSCURATO:PERSONA] , ovvero Quadro “A” .Lamenta inoltre la mancata considerazione delladocumentazione contenente la regolamentazione normativadelle funzioni del DCO4. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito haindividuato i tratti distintivi delle figure del capo StazioneSovraintendente e del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto che era propriadel Quadro “A” l’attività di vigilanza, coordinamento e controllodi più impianti in raffronto alla direzione di singoli impianti ounità organiche che era propria del dipendente appartenentealla figura del Quadro “B” e, all’esito della prova orale, èpervenuta all’affermazione della riconducibilità dell’attività dagliodierni controricorrenti prestata quale DCO all’inquadramentorivendicato.4.1. Le censure articolate con il motivo in esame sonoinidonee ad inficiare la concreta ricognizione della fattispecie daparte del giudice di appello in quanto, pur formalmente veicolatemediante la deduzione di violazione e falsa applicazione diNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026norma di diritto tendono, in concreto, a sollecitare, inN ucmheirao dvi era ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026sostanzialmente contrappositiva alle conclusioni attinte dallaCorte di merito, un diverso apprezzamento delle emergenze indiscrezionalità implicate dalle mansioni espletate, sindacatoestraneo al controllo di legittimità. Come noto, il ricorso percassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere diriesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica edella coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di controllarnel'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (cfr.,tra le altre, Cass. n. 331/2020,l 7007/2015, Cass. n.7921/2011, Cass. n. 15693/2004).5. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.2103 c.c., dell’art. 1362 c.c. del c.c.n.l.1992, dell’accordosindacale FS/OO.SS. del 26 luglio 1991, del c.c.n.l. 2003 e deirelativi atti di autonomia collettiva integrativi o specificativi e diogni altra norma o principio in materia di progressione dicarriera, denunziando violazione dell’autonomia collettiva allaquale si era uniformata RFI nell’attribuzione delle qualifichenonché dei contratti collettivi per errata esecuzione del giudiziodi sussunzione. Sostiene, in sintesi, che le parti collettiveavevano concordato che l’attività del DCO dovesse rientrare nelNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026profilo di Quadro “B”, circostanza che assume attestata Ndumae ruo ndi ara ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026pluralità di documenti.6. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilitàdesumibili: a) dal fatto che la modalità di deduzione di violazionedelle regole legali di interpretazione non è conforme allagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale secondo laquale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomiaprivata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed ècensurabile in sede di legittimità soltanto per violazione deicriteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi dimotivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica oincongrua, cioè tale da non consentire il controllo delprocedimento logico seguito per giungere alla decisione. E’ statoin particolare puntualizzato che ai fini della censura di violazionedei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimentoalle regole legali di interpretazione, ma è necessaria laspecificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazionedel modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice sene è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazionedev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazionedelle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ognicaso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile,o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianoNumero registro generale 20288/2023Numero sezionale 1639/2026possibili due o più interpretazioni, non è consentito allaN upmaerro tdei r,a ccolta generale 12058/2026Data pubblicazione 30/04/2026che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, inmotivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che lasemplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n.14318/2013, Cass.n. 23635/20109; b) dalla violazione della prescrizione dell'art.366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., secondo cui il ricorso percassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di meritoed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di taliragioni, mediante trascrizione integrale del documento che sidenunci non o male valutato, posto che il controllo deve essereconsentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenutenell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indaginiintegrative (Cass. 29093/2018, Cass. n. 16900//2015, Cass. n.195/2016, Cass. n. 26174/2014, Cass. Sez. Un. n. 7161/2010).Il prescritto onere non è stato infatti assolto essendosi RFIlimitata ad un mero rinvio per relationem degli atti e documentialla base delle censure articolate con il motivo in esame.7. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n.23535/2019)Numero registro generale 20288/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 12058/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alDlaat a pubblicazione 30/04/2026rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Condistrazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile2026La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 12058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris