CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37487/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/05/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la istanza di ricusazione dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nel processo cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]». 2. A sostegno della istanza di ricusazione lo Stilo aveva dedotto che le dott.sse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto parte del Collegio che aveva emesso la sentenza relativa al processo cosiddetto «Nemea», pronunciandosi nei confronti dei coimputati dello Stilo ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, ed avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Dalle trascrizioni emergeva che il Mantella aveva asserito che il Soriano, assieme al quale era detenuto, si era a lui rivolto per poter recapitare all'esterno del carcere un messaggio con il quale ordinare un omicidio e gli aveva detto che egli avrebbe potuto ricambiare il favore operando allo stesso modo nei confronti del Mantella tramite la collaborazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Avendo il Tribunale — nel pronunciare la sentenza a conclusione del processo «Nemea», emessa nell'ambito di un procedimento penale stralciato dal più ampio procedimento denominato «Rinascita-Scott» — affermato che il Mantella era attendibile, esso ne aveva confermato la credibilità anche laddove il collaboratore di giustizia aveva riferito del ruolo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e quindi aveva già valutato le prove sulle quali poggiava l'accusa mossa a quest'ultimo. Sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 e della sentenza di questa Corte di cassazione n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848, non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo, ma, aveva evidenziato il ricorrente, nel caso di specie i due giudici ricusati, affermando che il Mantella era credibile, avevano già proceduto a tale valutazione. 3. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza osservando che i giudici ricusati, partecipando al giudizio conclusosi con la sentenza «Nemea», avevano conosciuto dei fatti contestati allo Stilo nel processo [OSCURATO:PERSONA], ma nella motivazione della sentenza Nemea, pur riportando le dichiarazioni accusatorie del Mantella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avevano fatto menzione dei rapporti tra il Soriano e lo Stilo, Né si erano in alcun modo pronunciati sulla appartenenza dello Stilo all'associazione mafiosa. La valutazione di attendibilità del Mantella riguardava solo i fatti ascritti ai componenti della cosca Soriano e pertanto mancava quella valutazione di merito, da parte dei giudici ricusati, sulla appartenenza dello Stilo all'associazione criminale che era richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione sopra già richiamata per l'accoglimento della istanza. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.. La Corte di appello aveva ammesso che il Tribunale, con la sentenza Nemea, aveva conosciuto anche i fatti ascritti allo Stilo e tale circostanza non era priva di rilievo, sia perché nella sentenza Nemea si riconosceva la esistenza della cosca Soriano, sia perché il collaborante era stato ritenuto attendibile anche laddove aveva riferito del ruolo da lui svolto di latore di messaggi di [OSCURATO:PERSONA] all'esterno del carcere ove questi era ristretto. I Giudici ricusati non potevano certo più ritenere inattendibile il Mantella, laddove questi aveva riferito di detto ruolo. Era irrilevante che nella sentenza Nemea non vi fosse alcun riferimento allo Stilo ed al ruolo a lui attribuito dal Mantella, poiché la ritenuta attendibilità del Mantella pregiudicava il giudizio sulla responsabilità dello Stilo nel processo [OSCURATO:PERSONA]. L'accertamento in ordine alla sussistenza, in seno alla sentenza Nemea, di una valutazione nel merito dei fatti attribuiti allo Stilo nel processo [OSCURATO:PERSONA] andava effettuato in concreto. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dell'omessa motivazione in ordine alle argomentazioni giuridiche poste a base dell'istanza di ricusazione e che poggiavano sulla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 e sulla giurisprudenza della CEDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen. (vedi Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emmanuele, Rv. 271451).2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di Cassazione ha già affermato che le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e quindi non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione (Sez. 6, n. 855 del 09/03/1999, Craxi, Rv. 213666) e che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848, che ha escluso l'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. del giudice che, nel procedimento celebrato a carico di altri coimputati, aveva già positivamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia concernenti anche l'imputato separatamente giudicato). Anche nel caso di specie il ricorrente sostiene che i giudici ricusati, avendo affermato la attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha reso dichiarazioni a suo carico, avrebbero implicitamente e necessariamente già valutato la sua posizione. In realtà essi, pur avendo effettivamente ritenuto credibile il Mantella, non si sono espressi sul ruolo svolto dall'odierno ricorrente in favore dell'associazione criminale, tanto che lo Stilo non viene in alcun modo menzionato nella sentenza Nemea, né hanno in alcun modo chiarito, nella ricostruzione fattuale da essi operata, se [OSCURATO:PERSONA], durante la sua detenzione, si fosse mai effettivamente avvalso dello Stilo per comunicare con gli altri accoliti rimasti in libertà. Pertanto, proprio sulla base del precedente invocato dal ricorrente, l'impugnazione risulta manifestamente infondata e come tale inammissibile. Né rileva che nel corso del processo Nennea alcuna delle parti abbia rivolto domande al collaborante Mantella su fatti o circostanze attinenti alla specifica posizione dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non potendo da detta circostanza discendere alcuna attenuazione dei principi sopra esposti proprio in virtù del carattere eccezionale delle disposizioni che prevedono la ricusazione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/09/2021. Il