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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39052/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA], ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna alla pena di anni sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2.Deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge per la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.

Posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, perché lo stupefacente detenuto era inferiore, per quantità, ai due chilogrammi che giustificano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d:P.R. cit.. 3.11 ricorso è inammissibile perché mnifestamente infondato: correttmaente la Corte di merito - in presenza di un quantitativo netto di principio attivo di eroina pari a gr. 652, ha applicato l'aggravante in parola: il differente quantitativo richiamato dalla difesa (due chilogrammi) è pcificamente riconducibile allo stupefacente di cui alla Tabella Seconda.

4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il, settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P‘idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA], ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna alla pena di anni sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2.Deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge per la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, perché lo stupefacente detenuto era inferiore, per quantità, ai due chilogrammi che giustificano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d:P.R. cit.. 3.11 ricorso è inammissibile perché mnifestamente infondato: correttmaente la Corte di merito - in presenza di un quantitativo netto di principio attivo di eroina pari a gr. 652, ha applicato l'aggravante in parola: il differente quantitativo richiamato dalla difesa (due chilogrammi) è pcificamente riconducibile allo stupefacente di cui alla Tabella Seconda. 4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il, settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P‘idente [OSCURATO:PERSONA]