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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 26876/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 24 ottobre 2017 il Tribunale di Castrovillari condannava alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.S. e di falso, disponendo la confisca del denaro in sequestro.

Con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione e confermava la confisca disposta dal primo giudice.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ordine alla disposta confisca, per violazione di legge.

Sostiene la difesa che nella fattispecie non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 240 cod. pen., trattandosi della "confisca di una somma di denaro che faceva parte del patrimonio legale dell'indagato e che in misura equivalente all'importo del beneficio veniva sottoposta al vincolo restrittivo reale".

Non è poi applicabile retroattivamente la disposizione di cui all'art.578-bis cod. proc. pen., introdotta dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, modificata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui ha inserito quella prevista dall'art. 322-ter cod. pen. fra le ipotesi per le quali è possibile la conferma della confisca.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. La truffa aggravata commessa in danno di un ente pubblico (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.), per il quale l'imputata era stata condannata in primo grado, è consistita nella ricezione da parte dell'I.N.P.S. di rate di pensione per l'importo complessivo di 7.669,62 euro, a seguito della formazione di falsi documenti attestanti la qualità di nipote della defunta beneficiaria.

La Corte di appello, previo accertamento incidentale della responsabilità dell'imputata, non oggetto di motivo di ricorso, applicando il disposto dell'art. 578-bis del codice di rito, ha confermato "la confisca del denaro indebitamente erogato dall'Ente Pubblico".La stessa difesa ha ricordato che l'art. 578-bis cod. proc. pen. costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio tempus regit actum: essa, infatti, non ha introdotto nuovi casi di confisca, ma si è limitata a definire la cornice procedimentale entro la quale può essere disposta la cosiddetta ablazione senza condanna.

Al momento della pronuncia della sentenza di appello (19 novembre 2020), il testo della norma era quello oggi vigente («Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato»).

Era già prevista, dunque, ai sensi dell'art. 322-ter, richiamato dall'art. 640-quater del codice penale, per i reati ivi previsti, «la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Il tema evocato dalla ricorrente riguarda la possibilità di disporre o meno la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore (in senso affermativo v.

Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421; Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv. 279262; Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256; in senso contrario cfr. Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Viscovo, Rv. 282836; Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342).

Il contrasto giurisprudenziale è sorto in ragione della particolare natura della confisca per equivalente, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la cui applicazione rientrerebbe - secondo il secondo orientamento richiamato - fra gli effetti anche sostanziali prodotti dall'art. 578-bis cod. proc. pen., con il conseguente divieto di retroattività rispetto al momento dell'entrata in vigore della norma processuale.

A fronte di questo contrasto, la Terza Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis 3 cod. proc. pen. le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."» (Sez. 3, n. 15229 del 16/03/2022, Esposito, non mass.).

Detta ordinanza spiega chiaramente che la questione controversa riguarda solo la confisca di valore e non già la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, che pacificamente costituisce una misura di sicurezza, in relazione alla quale non opera il principio di irretroattività della legge penale: dispone infatti l'art. 200, primo comma, cod. pen. (richiamato, per le misure di sicurezza patrimoniali, dall'art. 236, secondo comma, cod. pen.), che «[l]e misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione», principio peraltro applicabile anche per la confisca allargata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v.

Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione).

L'argomentazione della ricorrente è proprio inficiata dal riferimento alla confisca per equivalente e non già alla confisca diretta del profitto del reato, misura di sicurezza patrimoniale applicata nel caso di specie (dal verbale di sequestro in data 15 febbraio 2016 risulta che fu sottoposta a sequestro preventivo esattamente la somma di 7.669,62 euro, corrispondente al profitto del reato, giacente sul conto corrente dell'imputata).

La difesa, in premessa, ha richiamato la sentenza Lucci delle Sezioni Unite (n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ma ne ha poi obliterato il principio, da ultimo ribadito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U. n. 42415 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 282037), secondo il quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

Ne consegue che le argomentazioni svolte nel ricorso non sono pertinenti rispetto al caso in esame.

3. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 24 ottobre 2017 il Tribunale di Castrovillari condannava alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.S. e di falso, disponendo la confisca del denaro in sequestro. Con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione e confermava la confisca disposta dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ordine alla disposta confisca, per violazione di legge. Sostiene la difesa che nella fattispecie non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 240 cod. pen., trattandosi della "confisca di una somma di denaro che faceva parte del patrimonio legale dell'indagato e che in misura equivalente all'importo del beneficio veniva sottoposta al vincolo restrittivo reale". Non è poi applicabile retroattivamente la disposizione di cui all'art.578-bis cod. proc. pen., introdotta dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, modificata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui ha inserito quella prevista dall'art. 322-ter cod. pen. fra le ipotesi per le quali è possibile la conferma della confisca. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. La truffa aggravata commessa in danno di un ente pubblico (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.), per il quale l'imputata era stata condannata in primo grado, è consistita nella ricezione da parte dell'I.N.P.S. di rate di pensione per l'importo complessivo di 7.669,62 euro, a seguito della formazione di falsi documenti attestanti la qualità di nipote della defunta beneficiaria. La Corte di appello, previo accertamento incidentale della responsabilità dell'imputata, non oggetto di motivo di ricorso, applicando il disposto dell'art. 578-bis del codice di rito, ha confermato "la confisca del denaro indebitamente erogato dall'Ente Pubblico".La stessa difesa ha ricordato che l'art. 578-bis cod. proc. pen. costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio tempus regit actum: essa, infatti, non ha introdotto nuovi casi di confisca, ma si è limitata a definire la cornice procedimentale entro la quale può essere disposta la cosiddetta ablazione senza condanna. Al momento della pronuncia della sentenza di appello (19 novembre 2020), il testo della norma era quello oggi vigente («Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato»). Era già prevista, dunque, ai sensi dell'art. 322-ter, richiamato dall'art. 640-quater del codice penale, per i reati ivi previsti, «la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». Il tema evocato dalla ricorrente riguarda la possibilità di disporre o meno la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore (in senso affermativo v. Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421; Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv. 279262; Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256; in senso contrario cfr. Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Viscovo, Rv. 282836; Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342). Il contrasto giurisprudenziale è sorto in ragione della particolare natura della confisca per equivalente, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la cui applicazione rientrerebbe - secondo il secondo orientamento richiamato - fra gli effetti anche sostanziali prodotti dall'art. 578-bis cod. proc. pen., con il conseguente divieto di retroattività rispetto al momento dell'entrata in vigore della norma processuale. A fronte di questo contrasto, la Terza Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis 3 cod. proc. pen. le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."» (Sez. 3, n. 15229 del 16/03/2022, Esposito, non mass.). Detta ordinanza spiega chiaramente che la questione controversa riguarda solo la confisca di valore e non già la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, che pacificamente costituisce una misura di sicurezza, in relazione alla quale non opera il principio di irretroattività della legge penale: dispone infatti l'art. 200, primo comma, cod. pen. (richiamato, per le misure di sicurezza patrimoniali, dall'art. 236, secondo comma, cod. pen.), che «[l]e misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione», principio peraltro applicabile anche per la confisca allargata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v. Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione). L'argomentazione della ricorrente è proprio inficiata dal riferimento alla confisca per equivalente e non già alla confisca diretta del profitto del reato, misura di sicurezza patrimoniale applicata nel caso di specie (dal verbale di sequestro in data 15 febbraio 2016 risulta che fu sottoposta a sequestro preventivo esattamente la somma di 7.669,62 euro, corrispondente al profitto del reato, giacente sul conto corrente dell'imputata). La difesa, in premessa, ha richiamato la sentenza Lucci delle Sezioni Unite (n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ma ne ha poi obliterato il principio, da ultimo ribadito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U. n. 42415 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 282037), secondo il quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Ne consegue che le argomentazioni svolte nel ricorso non sono pertinenti rispetto al caso in esame. 3. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
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