CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 30947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16-05-2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sollecitando in subordine l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., come novellato dal d. Igs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 maggio 2022, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Crotone del 17 gennaio 2019, con la quale, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso il 15 ottobre 2012 in Crotone, nella veste di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello calabrese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, oggetto di contestazione è l'inosservanza dell'art. 420 ter cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore a comparire all'udienza del 4 ottobre 2018, nella quale il Giudice, rinviando l'udienza al 17 gennaio 2019, ha revocato la precedente ordinanza ammissiva dei testimoni in favore di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo negando alla difesa la possibilità di eccepire la nullità dell'atto di revoca nei termini di decadenza previsti ai sensi dell'art. 182 commi 1 e 2 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, si eccepisce il vizio motivazionale della sentenza, nella misura in cui la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulle ragioni, oggetto di appello, poste alla base del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore operata dal primo giudice, non risultando sufficiente a tal fine la presunta mancata lesione del diritto di difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre innanzitutto premettere che, nel giudizio di primo grado, all'udienza del 4 ottobre 2018, il Tribunale rigettava l'istanza di differimento avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato per concomitante impegno processuale, osservando che, da un lato, che il precedente rinvio del concomitante processo risaliva al 25 gennaio 2018, mentre l'udienza di rinvio del giudizio in corso era quella dell'8 maggio 2018,, data in cui alcun impedimento era stato addotto dal difensore, dall'altro lato che, in ogni caso, non risultava documentata l'impossibilità del difensore di farsi sostituire, fermo restando che, nel giudizio in corso, vi era il rischio di prescrizione del reato contestato, mentre nell'altro processo l'imputato era detenuto per altra causa, peraltro per fatti non più gravi di quelli oggetto del presente procedimento penale. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio è stata impugnata nell'atto di appello, nel quale, oltre a essere stata censurata nel merito la decisione del primo giudice, era stata lamentata anche la lesione del diritto di difesa, in quanto, all'udienza del 4 ottobre 2018, il Tribunale non aveva permesso alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] di citare i propri testimoni per la successiva udienza del 17 gennaio 201.9. Ciò posto, la Corte di appello, pur senza pronunciarsi espressamente sulla legittimità del rigetto dell'istanza di rinvio del processo, ha tuttavia evidenziato che l'udienza del 4 ottobre 2018 era stata rinviata senza che venisse compiuta alcuna attività processuale, per cui alcuna lesione del diritto di difesa era ravvisabile, a ciò aggiungendo che, ove pure fosse stata ritenuta sussistente una nullità, la stessa era sanata, atteso che, nella successiva udienza del 17 gennaio 2019, nella quale il processo era stato definito, il difensore nulla aveva eccepito, essendo stata infine ritenuta inammissibile la richiesta difensiva di escutere i testi non sentiti in primo grado, posto che la difesa non aveva in alcun modo illustrato la necessità del loro esame rispetto alla motivazione della sentenza del Tribunale. Orbene, per quanto oggettivamente carente nella disamina del motivo di appello circa la legittimità del rigetto dell'istanza di rinvio del processo, la decisione della Corte di appello risulta invece immune da censure rispetto al tema, da ritenere assorbente, riguardante la valutazione delle ripercussioni sostanziali della doglianza di difensiva, ponendosi in tal senso la motivazione della sentenza impugnata in sintonia con la condivisa impostazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Rv. 267670), secondo cui, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto itale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria e imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo. Tale principio è stato peraltro affermato in una relazione a una vicenda in cui è stato accertato che l'omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia (ma lo stesso discorso vale per la decisione eventualmente illegittima di rigetto della medesima istanza) non aveva determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre il medesimo difensore aveva poi regolarmente preso parte alle successive udienze, esercitando appieno il suo ruolo difensivo. Deve in ogni caso precisarsi, da un lato, che all'udienza del 4 ottobre 2018 non vi fu una formale revoca dei testi della difesa di [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, che alla successiva udienza del 17 gennaio 2019 il difensore dell'imputato non ha insistito nell'audizione dei propri testi, il che, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, consente di ritenere sanati eventuali profili di nullità anche dell'implicita revoca dei testimoni della difesa, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166) che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, ove non immediatamente dedotta (il che sarebbe dovuto avvenire, nel caso di specie, alla prima udienza utile successiva), si intende sanata ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. pen. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive, che peraltro risultano non adeguatamente specifiche rispetto all'indicazione della pregnanza delle deposizioni non assunte ai fini della decisione, dovendosi in tal senso ribadire l'affermazione (cfr. Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rv. 271849) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento. 2. Resta da esaminare la sollecitazione formulata nella memoria difensiva trasmessa il 9 febbraio 2023 in vista dell'odierna udienza, con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022. Sul punto deve premettersi che questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 284241 - 02 e SeZ. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133) che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza, potendo la relativa questione essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità o rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile. Ciò premesso, deve tuttavia osservarsi che, nella vicenda in esame, non sussistono le condizioni per applicare la causa di non punibilità invocata dalla difesa nella memoria del 9 febbraio 2023, non potendosi sottacere che la sollecitazione difensiva risulta del tutto generica, non essendo state indicate le ragioni che dovrebbero far propendere per una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, risultando piuttosto dalle due conformi sentenze di merito che l'imputato si è reso autore del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso nella veste di legale rappresentante di una società cartiera inserita in un articolato contesto aziendale nel quale sono state accertate varie fatturazioni sottese a operazioni inesistenti, il che (a prescindere dall'esclusione del rilievo penale per taluna delle false fatturazioni, alla luce del fatto che alcune delle società beneficiarie hanno omesso di presentare la dichiarazione fiscale), non consente di ritenere la condotta illecita né occasionale né e soprattutto particolarmente tenue, e tanto anche in considerazione degli importi non certo trascurabili della falsa fattura cui è stata circoscritta la responsabilità penale dell'imputato, ovvero quella emessa in favore della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un imponibile pari a 127.000 euro, con iva pari a 26.670. Non vi è dunque spazio per l'accoglimento della sollecitazione difensiva, sia perché palesemente generica, sia perché, comunque, l'accertamento fattuale cristallizzato nelle sentenze di merito, non suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede, osta all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente