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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09661/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20662/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], elet tivamente domiciliat o presso l’ indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] – I nterventore volontario – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, [OSCURATO:PERSONA],n. 606 / 201 6 , depositata il 15 / 0 2 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, nei confronti dell a Dac c a s.p.a., in liquidazione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha dichi a rato inammissibili gli appelli proposti dell’Ufficio avverso le separate sentenzedella C.t.p. di Catania che aveva accolto i ricorsi avverso due avvisi di accertamentocon i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2009 aveva recuperato maggiori Iva ed Ires.

2. La C.t.r.,in motivazione, rilevava che i ricorsi erano inammissibili stante la mancata produzione, entro il termine di legge,della ricevuta di spedizione,prevista a pena di inammissibilità, e dunque, insanabile con una produzione successiva; che l’avviso di ricevimento della raccomandata documentava solo la data di consegna e non quella di spedizione.

Aggiungeva che, comunque, dagli avvisi di ricevimento risultava che le raccomandate erano successive alla data del 29 giugno 2015, ultimo giorno utile per l’appello, sicché i medesimi erano entrambi tardivi.

La C.t.r. aggiungeva che «per altro» gli appelli, nel merito erano anche infondati e motivava sul punto.

3. Successivamente, a seguito del fallimento della società ricorrente, la Curatela, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato atto d’intervento volontario (da ritenersi ammissibile: cfr., più di recente, Cass. sez. 2, ord. 6 novembre 2023, n. 30785),con il quale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 si è riportata alle conclusioni già rassegnate dalla società in bonis. [OSCURATO:PERSONA] ha pure depositato memoria.

Considerato che:

1. L’Agenzia delle entrate impugna la pronuncia di inammissibilità res dalla C.t.r.proponendo un primo motivo con riferimento alla prima delle due rationes decidendi sotteseallastessa e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4 , cod. proc. civ. , la violazione degli artt. 22 e 53d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Evidenzia che i ricorsi in appello erano stati ricevuti in data 30 giugno 2015; che entrambi gli atti di appello, unitamente alla copia della cartolina di ricevimento, erano stati depositati entro il termine di trenta giorni sia dalla spedizione che dalla ricezione; che, pertanto, la C.t.r. ha errato nel richiedere la diversa prova della ricevuta di spedizione.

2. L’Ufficio, di seguito, censura la sentenza con riferimento alla seconda delle due rationes decidendi sottese alla pronuncia di inammissibilità,proponendo tre motivi.

2.1. Con ilprimo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992.

Rileva che la sentenza, ha affermato, senza motivazione alcuna, che dagli avvisi di ricevimento non risultava la data di spedizione ; osserva che, al contrario i medesimi – di cui uno riproduce in ricorso mentre rispetto all’altro precisa che è identico al primo – riportavano la stessa.

2.2. Con il secondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., laviolazione dell’art. 327 cod. proc. civ.

Osserva che gli appelli erano stati proposti entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

2.3. Con il terzodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2700 cod. civ.

Rileva che dall’avviso di ricevimento si leggeva con chiarezza che l’atto era stato spedito il 26 giugno 2015 e che da tale circostanza doveva dedursiche l’atto era stato spedito in tale data.

3. L’Ufficio, infine, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato nel merito l’appello,proponendo un unico motivo con il quale denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma, 1011 legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 88 t.u.i.r.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le somme conseguite a titolo di risarcimento per i danni subiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso.

Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte.

La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati.

Deve escludersi, del resto, che l’inammissibilità possa discendere dalla riproduzione in ricorso di una sola delle cartoline di ricevimento dei due appelli.

L’Ufficio, infatti, precisando che l’altra è di identico contenuto, ha adeguatamente assolto all’onere di cui all’art. 366 cod. proc. civ.

5. I motivi del ricorso che attingono la pronuncia di inammissibilità, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, restando assorbiti i motivi relativi al merito.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

5.1. Questa Corte ha già chiarito che « Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’ avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass.27/10/2022, n. 31879).

Si è precisato infatti che « Nel processo tributario costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ii fatto che ii ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte dei destinatario, depositi l’ avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass., Sez.

U. 29/05/2017, n. 13452; conforme, ex plurimis, da ultimo Cass.11/08/2022, n. 24726).

5.2. Nel caso di specie l’Agenzia, per sua stessa ammissione, all’atto della costituzione, ha depositato l’avviso di ricevimento delle due raccomandate e, pertanto, né la ricevuta di spedizione, né l’elenco delle raccomandate conapposto data e timbro dell’Ufficio postale.

L’avviso di ricevimento–quello riprodotto in ricorso, ma la stessa Agenzia precisa che l’altro è identico – indica, effettivamente, come data della spedizione quella del 26 giugno 2015; tale data, tuttavia, è semplicemente scritta «a mano» sicché non è asseverata dall’Ufficio postale né con stampigliatura meccanografica, né con proprio timbro datario.

L’avviso di ricevimento indica come data di ricezione quella del 30 giugno 2015, successiva al termine ultimo per proporre appello.

Quest’ultimo, infatti, scadeva pacificamente il 29 giugno 2015 che cadeva di lunedì.

La sentenza della C.t.p., infatti, era stata depositata il 29 dicembre 2014.

Ne consegue che la notifica del ricorso non poteva ritenersi tempestivamente proposta.

5.3. La C.t.r. si è attenuta a questi principi.

Ha affermato, infatti, che l’Ufficio non aveva prodotto all’atto della costituzione la ricevuta di spedizione; che non poteva concedersi un termine per la tardiva produzione; che la ricevuta di ritorno non era idonea a provare la data della spedizione ma solo quella di consegna, in quanto solo detta ultima era riconducibile all’Ufficio postale; che gli appelli, essendo stati ricevuti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 oltre il termine semestrale e non essendovi prova della spedizione in data anteriore, erano inammissibili.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento del le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela,che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20662/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], elet tivamente domiciliat o presso l’ indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] – I nterventore volontario – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, [OSCURATO:PERSONA],n. 606 / 201 6 , depositata il 15 / 0 2 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, nei confronti dell a Dac c a s.p.a., in liquidazione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha dichi a rato inammissibili gli appelli proposti dell’Ufficio avverso le separate sentenzedella C.t.p. di Catania che aveva accolto i ricorsi avverso due avvisi di accertamentocon i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2009 aveva recuperato maggiori Iva ed Ires. 2. La C.t.r.,in motivazione, rilevava che i ricorsi erano inammissibili stante la mancata produzione, entro il termine di legge,della ricevuta di spedizione,prevista a pena di inammissibilità, e dunque, insanabile con una produzione successiva; che l’avviso di ricevimento della raccomandata documentava solo la data di consegna e non quella di spedizione. Aggiungeva che, comunque, dagli avvisi di ricevimento risultava che le raccomandate erano successive alla data del 29 giugno 2015, ultimo giorno utile per l’appello, sicché i medesimi erano entrambi tardivi. La C.t.r. aggiungeva che «per altro» gli appelli, nel merito erano anche infondati e motivava sul punto. 3. Successivamente, a seguito del fallimento della società ricorrente, la Curatela, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato atto d’intervento volontario (da ritenersi ammissibile: cfr., più di recente, Cass. sez. 2, ord. 6 novembre 2023, n. 30785),con il quale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 si è riportata alle conclusioni già rassegnate dalla società in bonis. [OSCURATO:PERSONA] ha pure depositato memoria. Considerato che: 1. L’Agenzia delle entrate impugna la pronuncia di inammissibilità res dalla C.t.r.proponendo un primo motivo con riferimento alla prima delle due rationes decidendi sotteseallastessa e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4 , cod. proc. civ. , la violazione degli artt. 22 e 53d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Evidenzia che i ricorsi in appello erano stati ricevuti in data 30 giugno 2015; che entrambi gli atti di appello, unitamente alla copia della cartolina di ricevimento, erano stati depositati entro il termine di trenta giorni sia dalla spedizione che dalla ricezione; che, pertanto, la C.t.r. ha errato nel richiedere la diversa prova della ricevuta di spedizione. 2. L’Ufficio, di seguito, censura la sentenza con riferimento alla seconda delle due rationes decidendi sottese alla pronuncia di inammissibilità,proponendo tre motivi. 2.1. Con ilprimo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992. Rileva che la sentenza, ha affermato, senza motivazione alcuna, che dagli avvisi di ricevimento non risultava la data di spedizione ; osserva che, al contrario i medesimi – di cui uno riproduce in ricorso mentre rispetto all’altro precisa che è identico al primo – riportavano la stessa. 2.2. Con il secondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., laviolazione dell’art. 327 cod. proc. civ. Osserva che gli appelli erano stati proposti entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 2.3. Con il terzodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2700 cod. civ. Rileva che dall’avviso di ricevimento si leggeva con chiarezza che l’atto era stato spedito il 26 giugno 2015 e che da tale circostanza doveva dedursiche l’atto era stato spedito in tale data. 3. L’Ufficio, infine, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato nel merito l’appello,proponendo un unico motivo con il quale denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma, 1011 legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 88 t.u.i.r. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le somme conseguite a titolo di risarcimento per i danni subiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 4. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati. Deve escludersi, del resto, che l’inammissibilità possa discendere dalla riproduzione in ricorso di una sola delle cartoline di ricevimento dei due appelli. L’Ufficio, infatti, precisando che l’altra è di identico contenuto, ha adeguatamente assolto all’onere di cui all’art. 366 cod. proc. civ. 5. I motivi del ricorso che attingono la pronuncia di inammissibilità, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, restando assorbiti i motivi relativi al merito. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 5.1. Questa Corte ha già chiarito che « Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’ avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass.27/10/2022, n. 31879). Si è precisato infatti che « Nel processo tributario costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ii fatto che ii ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte dei destinatario, depositi l’ avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass., Sez. U. 29/05/2017, n. 13452; conforme, ex plurimis, da ultimo Cass.11/08/2022, n. 24726). 5.2. Nel caso di specie l’Agenzia, per sua stessa ammissione, all’atto della costituzione, ha depositato l’avviso di ricevimento delle due raccomandate e, pertanto, né la ricevuta di spedizione, né l’elenco delle raccomandate conapposto data e timbro dell’Ufficio postale. L’avviso di ricevimento–quello riprodotto in ricorso, ma la stessa Agenzia precisa che l’altro è identico – indica, effettivamente, come data della spedizione quella del 26 giugno 2015; tale data, tuttavia, è semplicemente scritta «a mano» sicché non è asseverata dall’Ufficio postale né con stampigliatura meccanografica, né con proprio timbro datario. L’avviso di ricevimento indica come data di ricezione quella del 30 giugno 2015, successiva al termine ultimo per proporre appello. Quest’ultimo, infatti, scadeva pacificamente il 29 giugno 2015 che cadeva di lunedì. La sentenza della C.t.p., infatti, era stata depositata il 29 dicembre 2014. Ne consegue che la notifica del ricorso non poteva ritenersi tempestivamente proposta. 5.3. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Ha affermato, infatti, che l’Ufficio non aveva prodotto all’atto della costituzione la ricevuta di spedizione; che non poteva concedersi un termine per la tardiva produzione; che la ricevuta di ritorno non era idonea a provare la data della spedizione ma solo quella di consegna, in quanto solo detta ultima era riconducibile all’Ufficio postale; che gli appelli, essendo stati ricevuti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 oltre il termine semestrale e non essendovi prova della spedizione in data anteriore, erano inammissibili. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento del le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela,che liquida in
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