CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 14993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27796/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantep.t.m elettivamente domic iliato in Roma, v ia le di [OSCURATO:PERSONA] 15, pr esso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- CAM-[OSCURATO:PERSONA] - in persona del legale rappresentante p.t., elett ivamen te domic iliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dalla quale è rappres entato e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti;-controricorrente- avverso la sentenza n. 1383/2020 della Corte d’appello di Bari , depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] – CAM - conveniva innanzi al Tribunale di Bari, il [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di aver intrattenuto con la filiale di Noci un prolungato rapporto di conto corrente, con correlato conto-anticipi, senza mai aver ricevuto il contratto, estinto il 30.6.2004, a fronte del quale aveva riscontrato addebiti illegittimi per interessi ultralegali, anatocismo trimestrale e commissioni di massimo scoperto non pattuite. Pertanto l’attore, deducendo di essere creditore sulla scorta della ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente, con applicazione di interessi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivo tasso sostitutivo dei BOT, chiedeva la condanna della banca al pagamento della somma di euro 112.703,26 quale indebito, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., previa richiesta, ex art. 210 c.p.c., di acquisizione dell’originario contratto, anche a norma dell’art. 119 TUB, e c.t.u. contabile. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo sia la nullità della citazione, sia la prescrizione delle rimesse solutorie, l’irripetibilità degli interessi addebitati e la legittimità della capitalizzazione degli interessi. 2. A seguito di c.t.u., il Tribunale, con sentenza del 2016, rigettava la domanda, osservando che: non era stato prodotto il contratto di conto corrente, di cui era stata chiesta l’esibizione, non avendo l’attore dimostrato di essersi attivato per ottenerne una copia ex art. 119 TUB; era al riguardo inapplicabile l’art. 210 c.p.c., in mancanza della preliminare richiesta di cui al citato art. 119.3. Con sentenza del 27.7.2020 la Corte territorialeaccoglieva l’appello del Consorzio attore e, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità delle clausole contrattuali del conto corrente, relative ad interessi ultralegali non pattuiti, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitorie all’applicazione delle commissioni di massimo scoperto, condannando la banca al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 113.809,28 oltre interessi legali a decorrere dallanotifica della citazione di primo grado. La Corte territoriale, ritenuta la specificità dei motivi d’appello, ha osservato che: la banca non aveva contestato il contratto di c onto corrente in esame, producendo tutti gli estratti - conto che ne consentivano la rideterminazione contabile; il Tribunale aveva erroneamente invertito l’onere della prova in ordine all’accertamento negativo del credito, gravante sulla banca, ancorché il giudizio fosse statopromosso dal correntista; parimenti erronea era la motivazione sulla mancata dimostrazione della richiesta ex art. 119 TUB dato che quest’ultima era azionabile anche in corso di causa; pertanto, l’istanza ex art. 210 c.p.c. era ammissibile sulla scorta della richiesta formulata ex art. 119 TUB con la citazione; la domanda risultava provata dagli accertamenti del C.t.u. (a conferma della perizia di parte allegata) circa l’illegittimo calcolo degli interessi ultralegali non pattuiti, in violazione dell’art. 1284 c.c. (a nulla rilevando la mancata contestazione degli estratti-conto periodici) e degli interessi anatocistici; parimenti nulla era la clausola sulle c.m.s. per indeterminatezza dell’oggetto; il quantum del credito era stato correttamente determinato, senza prescrizione e con decorrenza dal saldo iniziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con applicazione del tasso legale, senza anatocismo e c.m.s.; infine, non era stato provato il maggior danno ex art. 1224 c.c. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata al [OSCURATO:SOCIETA]) ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati damemoria. CAM- [OSCURATO:PERSONA] - resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 1418, 2033, c.c., 115, 116, c.p.c., per aver, anzitutto, la Corte d’appello posto a fondamento della decisione gli estratti-contoche, invece, non aveva mai prodotto in giudizio, e di aver erroneamente ritenuto non contestato il contratto di conto corrente, dato che la contestazione della banca aveva riguardato non il contratto, ma l’inserimento in esso delle clausole delle quali il ricorrente chiedeva l’accertamento della nullità. La ricorrente lamenta altresì che la Corte d’appelloabbia erroneamente censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva affermato che nel caso di azione di nullità, con richiesta di restituzione d’indebito, era onere della banca e non del correntista, dimostrare i fatti costitutivi della fattispecie di nullità. 6. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 116, 116, 210, c.p.c., 119, c.4, TUB, 2697 c.c., per aver la Corte d’appelloaffermato che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto inammissibile l’istanza d’acquisizione del contratto- per mancanza di iniziativa stragiudiziale ex art. 119 TUB-con la conseguente legittimità dell’ordine ex art. 210 c.p.c., in corso d’istruttoria, trattandosi di istituti diversi e non cumulabili. La ricorrente si duole altresì della ritenuta applicabilità dell’art. 119 TUB- che riguarda la sola documentazione bancaria dell’ultimo decennio- ad un contratto anteriore al 1992, nonché del fatto che non erano stati acquisiti i documenti probatori del credito fatto valere, anche considerando che in appello non era stata reiterata la richiesta ex artt. 118 e 210, c.p.c. 7. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 177, 112, c.p.c., 2697, 1419, c.c., 132, c.4, 112, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado sulla base delle ordinanze istruttorie, che invece non possono mai pregiudicare la decisione della causa, accogliendo la domanda di nullità pur in mancanza della prova che il contratto di conto corrente contenesse le clausole in questione. In subordine, la ricorrente deduce che l’attore aveva chiesto la declaratoria di nullità parziale, e non totale, del contratto, per cui la Corte d’appelloera incorsa in ultrapetizione nell’affermare, invece, che il contratto era nullo totalmente, senza però applicare l’art. 1419 c.c. sulla prova che ilcontratto non sarebbe stato concluso senza la parte colpita dalla nullità. 8. Il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, c.4, c.p.c., per motivazione apparente, per aver la Corte d’appello argomentato citando massime di sentenze, senza rapportarle alla fattispecie concreta, e senza pronunciarsi sulle questioni dibattute delle date delle valute e delle spese di tenuta del conto. 9. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 132, c.4, c.p.c., per aver la Corte d’appelloomesso di motivare sul recepimento di una delle sei rielaborazioni contabili effettuate dal c.t.u., e sull’eccezione di prescrizione decennale, relativamente alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. 10. Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondatinei sensi di cui appresso. La Corte d’appello ha erroneamente attribuito l’ onere della prova alla Banca in caso di azione di accertamento negativo promossa dal correntista.Al riguardo, va osservato che in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti. (Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023, Rv. 668431 -01). Inoltre, sempre in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato. (Sez. 1, Ordinanza n. 10293 del 18/04/2023, Rv. 667605 - 01). Ora, nella specie, la questione dibattuta consiste, in sostanza, nell’accertare, se le clausole nulle, asseritamente contenute nel contrattodi conto corrente, non prodotto dal la banca ricorrente, siano state effettivamente oggetto di stipulazione. Dal momentoche il C.t.u. ha accertato l’applicazione di tassi ultralegali, capitalizzazione trimestrale interessi passivi e c.m.s., sarebbe st a to onere del correntista, att ore in accertamento di indebito, dimostrare che il contratto contemplasse le relative clausole, per inferirne la nullità del calcolo degli interessi e la genericità delle c.m.s. Una cosa infatti è ritenere che un contratto di c/c bancario pacificamente ci fosse, altro è ricostruirne il contenuto. Onere questo che competeva all’attore in accertamento di indebito. Il C.t.u. ha accertato l’applicazione di tassi ultralegali, capitalizzazione trimestrale interessi passivi e c.m.s. In particolare, nella specie emerge che la Corte territoriale ha accertato il credito a favore del correntista, a titolo d’indebito per le somme versate alla banca in esecuzione delle varie clausole nulle, sulla base della c.t.u. fondata sugli estratti-conto che, secondo la motivazione, erano stati prodotti dalla banca, ma sul presupposto della non contestazione della stipulazione del contratto di conto corrente. Tuttavia, la banca aveva eccepito in primo grado anche l’infondatezza della domanda sull’illiceità delle varie clausole ritenute nulle, e sulle quali l’attore aveva formulato la domanda di restituzione d’indebito; pertanto, la banca aveva contestato le specifiche doglianze sulle clausole contrattuali. In assenza di produzione dei testo contrattuale non era possibile accertare la pattuizione dei maggiori interessi o la genericità delle commissioni: e tale difetto di prova non poteva che ricadere a carico del correntista che ne era onerato. Vi è da aggiungere, peraltro, così circoscrivendo la portata del vizio riscontrato, che secondo la giurisprudenza di questa Corte non per tutte le pretese di ripetizione avanzate dal correntista è essenziale la produzione in giudizio dei documenti contrattuali, ove sia pacifica l’esistenza del rapporto di conto corrente bancario e in particolare non lo è per la domanda fondata sulla violazione del divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Nella sentenza della Sez.1, n.33159 del 29.11.2023, si è infatti condivisibilmente osservato:« Dalla sentenza risulta che la società, oltre alle domande incentrate sulla clausola di determinazione del saggio ultra-legale e sulla clausola determinativa della commissione di massimo scoperto, aveva proposto anche e comunque una domanda di ripetizione di tutto quanto pagato in forza della capitalizzazione illegittima dell'interesse anatocistico trimestrale.Risulta inoltre che tale domanda era stata accolta dal tribunale di Gorizia, unitamente a quella relativa alla c.m.s. e al tasso ultra-legale concretamente applicato, in forza delle risultanze di una c.t.u., che aveva ricostruito il rapporto di dare-avere tra le parti "con assenza di capitalizzazione degli interessi passivi". La corte d'appello ha riformato anche questa statuizione, assumendo come condivisibile (e assorbente) il secondo motivo del gravame allora proposto dalla banca; motivo col quale - si ripete - la banca aveva dedotto l'erroneità della dichiarazione di nullità parziale dei contratti in relazione alle clausole che avrebbero comportato addebiti a titolo di interessi ultra legali, di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto, perché quella nullità era stata pronunciata "senza nemmeno esaminare dette clausole non avendo l'attrice prodotto i contratti".La corte d'appello, condividendo il motivo di censura, ha detto che le domande erano state ancorate a vizi genetici dei contratti, sicché la mancata produzione di tali contratti non avrebbe potuto essere supplita da una c.t.u. svolta in funzione ricostruttiva dell'andamento del rapporto.Ora, se codesto appare rilievo plausibile per giustificare il rigetto delle pretese incentrate sulla previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali (v. Cass. Sez. 1 n. 15774-18, Cass. Sez. 1 n. 512-17), non è sufficiente a giustificare, invece, il rigetto della domanda incentrata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.Non è sufficiente perché la capitalizzazione (unicamente a debito) di interessi anatocistici -a differenza della mera determinazione di interessi a un tasso ultra-legale o della c.m.s. - è prassi di per sé illegittima, a prescindere dall'essere conseguenza di pattuizione negoziale nulla. E quindi può esser dimostrata a prescindere dalla produzione del contratto, mediante l'espletamento di una c.t.u. finalizzata a ricostruire l'andamento contabile del rapporto. In sostanza, deve essere affermato il seguente principio: - in materia bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell'anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio e oggetto di una c.t.u.: rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell'interesse anatocistico non vale a giustificare - dinanzi a una c.t.u. che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili - il rigetto della domanda di ripetizione e di rettifica del saldo di conto.» 10. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, o decisività, nel senso che dalla motivazione non si desume che sia stato emesso un ordine d’acquisizione documentale. Invero, la sentenza impugnata risulta emessa sulla base dei documenti prodotti dalla banca, e della c.t.u. Pertanto, laritenuta erroneità della decisione della Corte d’appello, in ordine alla pronuncia d’inammissibilità dell’istanza d’acquisizione del contratto- per mancanza di iniziativa stragiudiziale ex art. 119 TUB - emessa dal Tribunale, si palesa priva di conseguenze e, dunque, irrilevante. 11. Il quarto motivo, riguardo all’asserita motivazione apparente, è da ritenere assorbito dall’accoglimento del primo e terzo motivo. 12. Infine, il quinto motivo è inammissibile. Invero, la doglianza tende al riesame dei fatti, ovvero è irrilevante attesa la mancata prova del contenuto delle clausole contrattuali.La Corte d’appello, peraltro, non si è pronunciata sull’eccezione di prescrizione, ma la ricorrente non ha allegato di aver riproposto l’eccezione in appello. Inoltre, non ècensurabile la motivazione sulla c.t.u. ; infatti, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass., n. 11917/21). Nella specie, la Corte d’appello ha aderito ad una delle varie rielaborazioni contabili del conto corrente , né risultano specifiche critiche alla stessa c.t.u. 13. Per quanto esposto, in accoglimento del primo e terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e terzo motivo , nei sensi di cui in motivazione,dichiara inammissibile il secondo e il q