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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 30590/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SANT'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 15/07/2022 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del 02/07/2021 del Tribunale di Patti, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen..

Deduce:

1.1. Vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen..

Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che manca la prova che il bene trovato in possesso di Rifici fosse quello oggetto di furto.

Lamenta la mancanza di un adeguato apparato argomentativo in risposta alle doglianze relative alla omessa denuncia della proprietaria ([OSCURATO:PERSONA]), visto che la sottrazione è stata denunciata da tale [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi quale custode del frigorifero che si assume ricettato.

1.2. Vizio di manifesta illogicità, apoditticità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base del dolo eventuale, senza rappresentarsi la compatibilità dell'elemento soggettivo così connotato con il reato di ricettazione.

Secondo il ricorrente mancano dati univoci e certi circa la provenienza delittuosa del bene, così che non si può ritenere sussistente neanche il dolo eventuale.

Aggiunge che sulla base degli elementi in atti andava configurato il reato di cui all'art. 712 cod.pen..

1.3. Vizio di manifesta illogicità, apoditticità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen..

Lamenta l'omessa motivazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen., così come richiesto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni di merito esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello, che: ha spiegato che per la sussistenza della ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, così che doveva ritenersi bastevole la denuncia del custode dell'abitazione ove era stato sottratto il frigorifero; ha evidenziato come non vi fossero incertezze circa l'identificazione del frigorifero, in quanto corrispondente alla descrizione fattane da [OSCURATO:PERSONA], che lo ha definito di "alluminio acciaio inossidabile", così confermandosi il colore grigio e mancando ogni discrasia a tale riguardi; ha rimarcato come Rifici non avesse saputo dare alcuna giustificazione o documentazione circa la provenienza del bene.

La riproposizione delle medesime deduzioni sottoposte al vaglio della Corte di appello porta a ribadire che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

1.2. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione con riguardo a ogni singola deduzione difensiva, dovendosi ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Il ricorrente lamenta un vizio di motivazione insufficiente o carente che, in realtà, non tiene conto della enunciata saldatura e che, di fatto, si risolve in una inammissibile proposta di merito alternativa a quella raggiunta dai giudici della doppia sentenza conforme.

Tanto più che, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini).

1.3. Il terzo motivo di ricorso -relativo all'elemento psicologico- è inammissibile perché manifestamente infondato.

A tale proposito va rilevato che la sentenza della Corte di appello ha correttamente ritenuto che la ricettazione potesse configurarsi anche in presenza del dolo eventuale, in conformità all'insegnamento di questa Corte, là dove ha chiarito che «In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza», (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017, Sarr., Rv. 270179 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud., dep. il 2010, Nocera, Rv. 246325 - 01).

Da qui la manifesta infondatezza della censura difensiva.

Con riguardo all'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen. va rimarcato che -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- la motivazione della Corte di appello si mostra incompatibile con la possibilità di ritenere che il fatto rientri nel paradigma della contravvenzione di che trattasi.

Peraltro, deve rimarcarsi come per l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen. è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell'acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose.

Nel caso in esame l'imputato non ha mai allegato l'acquisto del frigorifero in contestazione, così mancando un requisito richiesto ai fini dell'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen..

1.4. Il motivo relativo alla mancata risposta quanto alla configurabilità del 131-bis cod.pen. è inammissibile.

Il ricorrente ha evidenziato di avere proposto la questione in sede di discussione e di non avere ricevuto alcuna risposta dalla Corte di appello, né in maniera esplicita, né in maniera implicita, pur in presenza delle condizioni richieste per ritenere sussistente la causa di non punibilità, visto che il giudice di primo grado aveva richiamato la modesta entità del fatto, in ragione del modico valore del bene ricettato.

Va rimarcato che la questione non veniva sollevata con l'atto di appello, ma soltanto in sede di discussione finale.

Tanto implica che la richiesta deve essere considerata alla stregua di una sollecitazione ai poteri officiosi del giudice, quanto al rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

Con riguardo alla possibilità di denunciare il vizio di omessa motivazione in tali ipotesi, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale», (Sez. 6 - , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 — 01).

Tanto implica che la doglianza esposta in Cassazione deve essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione della causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata.

Nello specifico, tale requisito di adeguatezza argonnentativa non si rinviene nel ricorso, dove si fa sostanzialmente rinvio alle circostanze asseritamente evidenziate nella sentenza di primo grado, dove -tuttavia- non si rinvengono considerazioni utili a ritenere sussistenti i presupposti legali richiesti dall'art. 131-bis cod.pen., non essendo a tal fine bastevole il riferimento al valore economico del bene ricettato, tanto più a fronte in presenza di un richiamo ai precedenti penali dell'imputato.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SANT'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 15/07/2022 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del 02/07/2021 del Tribunale di Patti, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che manca la prova che il bene trovato in possesso di Rifici fosse quello oggetto di furto. Lamenta la mancanza di un adeguato apparato argomentativo in risposta alle doglianze relative alla omessa denuncia della proprietaria ([OSCURATO:PERSONA]), visto che la sottrazione è stata denunciata da tale [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi quale custode del frigorifero che si assume ricettato. 1.2. Vizio di manifesta illogicità, apoditticità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base del dolo eventuale, senza rappresentarsi la compatibilità dell'elemento soggettivo così connotato con il reato di ricettazione. Secondo il ricorrente mancano dati univoci e certi circa la provenienza delittuosa del bene, così che non si può ritenere sussistente neanche il dolo eventuale. Aggiunge che sulla base degli elementi in atti andava configurato il reato di cui all'art. 712 cod.pen.. 1.3. Vizio di manifesta illogicità, apoditticità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. Lamenta l'omessa motivazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen., così come richiesto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni di merito esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello, che: ha spiegato che per la sussistenza della ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, così che doveva ritenersi bastevole la denuncia del custode dell'abitazione ove era stato sottratto il frigorifero; ha evidenziato come non vi fossero incertezze circa l'identificazione del frigorifero, in quanto corrispondente alla descrizione fattane da [OSCURATO:PERSONA], che lo ha definito di "alluminio acciaio inossidabile", così confermandosi il colore grigio e mancando ogni discrasia a tale riguardi; ha rimarcato come Rifici non avesse saputo dare alcuna giustificazione o documentazione circa la provenienza del bene. La riproposizione delle medesime deduzioni sottoposte al vaglio della Corte di appello porta a ribadire che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.2. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione con riguardo a ogni singola deduzione difensiva, dovendosi ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Il ricorrente lamenta un vizio di motivazione insufficiente o carente che, in realtà, non tiene conto della enunciata saldatura e che, di fatto, si risolve in una inammissibile proposta di merito alternativa a quella raggiunta dai giudici della doppia sentenza conforme. Tanto più che, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). 1.3. Il terzo motivo di ricorso -relativo all'elemento psicologico- è inammissibile perché manifestamente infondato. A tale proposito va rilevato che la sentenza della Corte di appello ha correttamente ritenuto che la ricettazione potesse configurarsi anche in presenza del dolo eventuale, in conformità all'insegnamento di questa Corte, là dove ha chiarito che «In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza», (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017, Sarr., Rv. 270179 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237 - 01; Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud., dep. il 2010, Nocera, Rv. 246325 - 01). Da qui la manifesta infondatezza della censura difensiva. Con riguardo all'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen. va rimarcato che -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- la motivazione della Corte di appello si mostra incompatibile con la possibilità di ritenere che il fatto rientri nel paradigma della contravvenzione di che trattasi. Peraltro, deve rimarcarsi come per l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen. è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell'acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l'imputato non ha mai allegato l'acquisto del frigorifero in contestazione, così mancando un requisito richiesto ai fini dell'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen.. 1.4. Il motivo relativo alla mancata risposta quanto alla configurabilità del 131-bis cod.pen. è inammissibile. Il ricorrente ha evidenziato di avere proposto la questione in sede di discussione e di non avere ricevuto alcuna risposta dalla Corte di appello, né in maniera esplicita, né in maniera implicita, pur in presenza delle condizioni richieste per ritenere sussistente la causa di non punibilità, visto che il giudice di primo grado aveva richiamato la modesta entità del fatto, in ragione del modico valore del bene ricettato. Va rimarcato che la questione non veniva sollevata con l'atto di appello, ma soltanto in sede di discussione finale. Tanto implica che la richiesta deve essere considerata alla stregua di una sollecitazione ai poteri officiosi del giudice, quanto al rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. Con riguardo alla possibilità di denunciare il vizio di omessa motivazione in tali ipotesi, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale», (Sez. 6 - , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 — 01). Tanto implica che la doglianza esposta in Cassazione deve essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione della causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, tale requisito di adeguatezza argonnentativa non si rinviene nel ricorso, dove si fa sostanzialmente rinvio alle circostanze asseritamente evidenziate nella sentenza di primo grado, dove -tuttavia- non si rinvengono considerazioni utili a ritenere sussistenti i presupposti legali richiesti dall'art. 131-bis cod.pen., non essendo a tal fine bastevole il riferimento al valore economico del bene ricettato, tanto più a fronte in presenza di un richiamo ai precedenti penali dell'imputato. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versam
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