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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 03042/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 23 giugno 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza la formulazione di motivi. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, considerata la causa di inammissibilità, tale da giustificare la procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 23 giugno 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza la formulazione di motivi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, considerata la causa di inammissibilità, tale da giustificare la procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
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