CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07560/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi agli operanti (in particolare egli, dopo avere cagionato un incidente stradale mortale, ha pesantemente minacciato i pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'accaduto); condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è — come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01); Rilevato che inammissibile risulta anche il motivo con il quale si eccepisce la mancanza dell'elemento psicologico del reato; invero, è pacifico che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (tra le molte, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01); Rilevato, che manifestamente infondato è altresì la doglianza relativa al rigetto della invocata continuazione tra il delitto di resistenza e quello di omicidio stradale; l'unicità del disegno criminoso non è infatti ravvisabile con riferimento a reati colposi nei quali l'imputato non abbia agito nonostante la previsione dell'evento (Sez. 4, n. 16693 del 02/02/2005, Pg. in proc. Zullato, Rv. 231541 - 01) e nel caso di specie non risulta affatto che la condanna per l'omicidio stradale sia stata emessa con l'aggravante della "colpa con previsione"; Ritenuto, infine, che inammissibili risultano i motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena inflitta; invero, la sentenza impugnata — con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede — ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. in ragione dei gravi precedenti a carico dell'imputato, mentre il lieve discostamento della pena rispetto al minimo edittale (mesi otto di reclusione, anziché sei) è adeguatamente giustificato alla luce sia della elevata capacità a delinquere dimostrata dall'imputato che della condotta tenuta dal predetto che è arrivato al punto di proferire, alla presenza degli operanti, insulti di tenore razzista nei confronti della persona extracomunitaria che aveva poco prima investito e ucciso; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas