Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 00460/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1542/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 36. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Giudie di pace di Roma, n. 9493/2020, depositata in data 19.6.2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice di pace di Roma, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di € 585,60, quale corrispettivo per la rimozione e il deposito di un veicolo del convenuto, risultato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1542/2021 Numero sezionale 10903/2021 Numero di raccolta generale 460/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 oggetto di furto e poi sottoposto a sequestro da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha dedotto che, in data 21.9.2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva emesso un decreto di non convalida del sequestro e di restituzione dell’automezzo all'avente diritto [OSCURATO:PERSONA], specificando che "nessuna spesa sarà liquidata per tale causale da questa procura".

Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato al convenuto un verbale di restituzione di cose sequestrate", contenente la precisazione che nessun onere era posto a carico del Coiante e che il pagamento delle spese di trasporto e custodia erano a carico dell'erario, ad eccezione di quelle maturate decorsi trenta gg. dalla comunicazione del verbale di restituzione del veicolo all’avente diritto.

Il convenuto si è costituito, contestando la richiesta di pagamento.

All’esito il giudice di pace di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che il convenuto dovesse rispondere solo delle spese per la custodia effettuata decorsi trenta gg. dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro.

La cassazione della sentenza del giudice di pace di Roma è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 150, comma terzo, D.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che l’obbligo di pagare le spese di custodia dal trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1542/2021 Numero sezionale 10903/2021 Numero di raccolta generale 460/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 restituzione è invocabile solo riguardo ai veicoli oggetto di sequestro, mentre nel fattispecie, il sequestro non era stato neppure convalidato.

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 339, comma secondo, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l’art.1, d.lgs. 40/2006, dispone che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma secondo, c.p.c. sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.

La decisione deve ritenersi emessa secondo equità se il valore della causa non eccede € 1100,00 euro, fatte salve le controversie relative a rapporti conclusi con le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

A tal fine non rileva il contenuto della decisione, ma il valore della domanda, come determinata in applicazione analogica dei criteri di cui agli artt. 10 e s.s. c.p.c..

Le pronunce rese in cause di valore superiore, rientranti nella competenza del giudice di pace, sono ugualmente impugnabili con l’appello, senza limitazione dei motivi.

Da quanto precede, consegue che la sentenza del giudice di pace, emessa in causa di pagamento di € 585,85, era impugnabile con l’appello, sebbene solo per i soli motivi di cui al terzo comma dell’art. 339 c.p.c..

Avverso la pronuncia non era in alcun caso possibile proporre il ricorso diretto in cassazione, che quindi va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1542/2021 Numero sezionale 10903/2021 Numero di raccolta generale 460/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1542/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 36. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Giudie di pace di Roma, n. 9493/2020, depositata in data 19.6.2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice di pace di Roma, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di € 585,60, quale corrispettivo per la rimozione e il deposito di un veicolo del convenuto, risultato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1542/2021 Numero sezionale 10903/2021 Numero di raccolta generale 460/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 oggetto di furto e poi sottoposto a sequestro da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha dedotto che, in data 21.9.2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva emesso un decreto di non convalida del sequestro e di restituzione dell’automezzo all'avente diritto [OSCURATO:PERSONA], specificando che "nessuna spesa sarà liquidata per tale causale da questa procura". Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato al convenuto un verbale di restituzione di cose sequestrate", contenente la precisazione che nessun onere era posto a carico del Coiante e che il pagamento delle spese di trasporto e custodia erano a carico dell'erario, ad eccezione di quelle maturate decorsi trenta gg. dalla comunicazione del verbale di restituzione del veicolo all’avente diritto. Il convenuto si è costituito, contestando la richiesta di pagamento. All’esito il giudice di pace di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che il convenuto dovesse rispondere solo delle spese per la custodia effettuata decorsi trenta gg. dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro. La cassazione della sentenza del giudice di pace di Roma è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 150, comma terzo, D.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che l’obbligo di pagare le spese di custodia dal trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1542/2021 Numero sezionale 10903/2021 Numero di raccolta generale 460/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 restituzione è invocabile solo riguardo ai veicoli oggetto di sequestro, mentre nel fattispecie, il sequestro non era stato neppure convalidato. Il ricorso è inammissibile. L’art. 339, comma secondo, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l’art.1, d.lgs. 40/2006, dispone che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma secondo, c.p.c. sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia. La decisione deve ritenersi emessa secondo equità se il valore della causa non eccede € 1100,00 euro, fatte salve le controversie relative a rapporti conclusi con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.. A tal fine non rileva il contenuto della decisione, ma il valore della domanda, come determinata in applicazione analogica dei criteri di cui agli artt. 10 e s.s. c.p.c.. Le pronunce rese in cause di valore superiore, rientranti nella competenza del giudice di pace, sono ugualmente impugnabili con l’appello, senza limitazione dei motivi. Da quanto precede, consegue che la sentenza del giudice di pace, emessa in causa di pagamento di € 585,85, era impugnabile con l’appello, sebbene solo per i soli motivi di cui al terzo comma dell’art. 339 c.p.c.. Avverso la pronuncia non era in alcun caso possibile proporre il ricorso diretto in cassazione, che quindi va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1542/2021 Numero sezionale 10903/2021 Numero di raccolta generale 460/2022 Data pubblicazione 10/01/2022 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Decreto Cassazione n. 00460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris