CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 26787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20184/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. PREMUDA 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5046/2022 depositata il20/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 20 luglio 2022 con cui la Corte d'appello di Roma ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda da esso [OSCURATO:PERSONA] proposta, unitamente ad altri attori, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] e del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con la chiamata in causa, tra gli altri, dei Grimaldi e Zaffina, sentenza che aveva condannato gli attori in solido, ivi compreso il [OSCURATO:PERSONA], al rimborso delle spese di lite in favore di tali ultimi chiamati. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia « violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, i comma, n° 3 e/o n° 5 c.p.c. in relazione agli artt. 92, 99, 112, c.p.c.». Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, «con incredibile travisamento dei fatti e del documento, verbale di udienza del 20 dicembre 2016», avrebbe erroneamente attribuito ad esso [OSCURATO:PERSONA] «il fatto di aver chiesto con l'atto di gravame una riforma della Sentenza di primo grado per una erronea verbalizzazione delle conclusioni delle parti in quanto nel Verbale d'Udienza del 20 dicembre 2016 non sarebbe presente la dichiarazione di rinuncia alle spese di lite delle attuali parti Resistenti». Dopo di che, prosegue il ricorrente: «Compiuto questo insensato travisamento dei fatti, la Sentenza rovescia l'onere di proporre querela di falso avverso il Verbale di Udienza del 20 dicembre 2016 sull'attuale esponente … Tuttavia, con gli scritti defensionali del grado - [OSCURATO:PERSONA] del grado di appello (doc. n° 8) - l'odierno esponente ha correttamente evidenziato come fosse, viceversa, necessario da parte degli Appellati, odierni Resistenti, proporre querela di falso per contestare/inficiare il Verbale d'Udienza fidefacente fino a querela di falso: "iii) il Verbale d'Udienza è atto pubblico fino a querela di falso. Il Procuratore dei Convenuti, nonché [OSCURATO:PERSONA] medesima, non ha presentato querela di falso contro di esso, ergo quanto verbalizzato in esso è per Legge fidefacente delle dichiarazioni rese dai presenti all'Udienza del 20 dicembre 2016». Prosegue ancora il ricorso osservando che «nella stessa Comparsa di Costituzione e Risposta gli Appellati dichiaravano - con grave violazione dei doveri di probità e lealtà di cui all'art. 88 C.p.C. - di non aver rinunciato alla domanda di condanna alle spese di lite come erroneamente - a loro dire - attestato dal Verbale d'Udienza del 20 dicembre 2016». In definitiva: «Ascrivere, di conseguenza, all'attuale esponente da parte della Corte territoriale l'asserzione della censura su un'asserita errata verbalizzazione del Verbale d'Udienza e conseguentemente l'onere di proporre querela di falso quando, invero, l'odierno ricorrente ha sempre dedotto la correttezza di quanto trascritto nel Verbale d'Udienza del 20 dicembre 2016 - come nella Sentenza per cui è Ricorso per Cassazione - è mero travisamento dei fatti e palese error in iudicando, vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione, id est violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, I comma, n° 3 e/o n° 5 C.p.C. in relazione agli artt. 92, 99 e 112, C.p.C.». [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― Esso denuncia simultaneamente ed indifferentemente «mero travisamento dei fatti e palese error in iudicando, vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione, id est violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, I comma, n° 3 e/o n° 5 C.p.C. in relazione agli artt. 92, 99 e 112, C.p.C.». Ciò fa sì che non si comprenda quale sia esattamente il vizio che affligge il provvedimento impugnato ed equivale ad affidare alla Corte di cassazione, inammissibilmente, l’individuazione, nell’indistinta gamma dei plurimi vizi dedotti, di quello in ipotesi effettivamente ricorrente, in violazione della regola in forza della quale il ricorrente ha l’onere di individuazione del motivo, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste, pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013;Cass. S.U., n. 17931/2013). 4.2. ― Ma anche a voler sorvolare su detta difformità del ricorso dal modello legale, esso non varca in ogni caso la soglia dell’ammissibilità. 4.2.1. ― Come si è accennato l’odierno ricorrente ha inizialmente agito in giudizio nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] per ragioni che qui non mette conto rammentare, il che ha condotto alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio di primo grado, secondo il ricorrente, tutte le parti, ivi compresi Grimaldi e Zaffina, si sarebbero accordate per la compensazione integrale delle spese di lite, sicché il Tribunale avrebbe errato a pronunciare la condanna alle spese nei suoi confronti: e, secondo l’opinione del [OSCURATO:PERSONA], tale accordo sarebbe inequivocabilmente testimoniato dal verbale d’udienza del 20 dicembre 2016, e in particolare da quanto segue: «Per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede lo stralcio di tutta la documentazione depositata in data odierna in quanto non pertinente e precisa le conclusioni come da atto introduttivo e si oppone alla sospensione del giudizio, associandosi alla compensazione delle spese formulata da tutte le parti del giudizio». 4.2.2. ― Ma, avuto riguardo alla constatazione ch e il verbale di causa ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. 12 gennaio 2009, n. 440), è fin troppo ovvio che il brano sopra trascritto, ed invocato dal [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della propria pretesa di compensazione delle spese di lite, non attesti nient’altro se non che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comparso per il [OSCURATO:PERSONA], abbia dichiarato di associarsi alla compensazione delle spese che egli ha dichiarato essere stata convenuta da tutte le parti del giudizio. E cioè, poiché l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso della provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ai sensi dell’articolo 2700 c.c., il menzionato verbale non fa per nulla fede dell’esistenza di un accordo di tutte le parti per la compensazione delle spese di lite, dal momento che il verbale non registra la dichiarazione di tutte le parti, raccolte dal cancelliere, che sulla compensazione si sarebbero accordate, né tanto meno il fatto dell’intervenuto accordo. 4.2.3. ― Ben comprensibilmente, dinanzi alla tesi prospettata dall’allora appellante, a fronte di un verbale che non dice affatto ciò che l’appellante del tempo voleva fargli dire, e che tuttora sostiene dinanzi a questa Corte, e cioè che il verbale documentasse l’accordo delle parti per la compensazione delle spese, la Corte d’appello ha supposto che il [OSCURATO:PERSONA] intendesse affermare che il verbale non aveva registrato la dichiarazione di tutte le parti, che pure nella realtà vi sarebbe invece stata, di voler definire la lite a spese compensate. Il che spiega l’affermazione della Corte d’appello secondo cui: «L’impugnante deduce, infatti, l’erronea verbalizzazione delle conclusioni delle parti nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al giudice relatore che non avrebbe dato atto della volontà degli appellati di rinunciare alle spese di lite. A parte l’ampia contestazione di detta volontà svolta dagli appellati, deve rilevarsi che la non corrispondenza al vero del verbale d’udienza può essere fatta valere esclusivamente col rimedio della querela di falso, nella specie non proposta. Sicché il tribunale collegiale ha deciso la questione delle spese in base alle risultanze dei verbali di causa e dei successivi scritti conclusionali degli appellati che ribadivano la domanda di condanna degli attori al pagamento delle spese di lite». 4.2.4. ― Oggi il [OSCURATO:PERSONA] spiega invece che intendeva sostenere altro, e cioè che il verbale di per se documentasse l’accordo, sicché la Corte d’appello sarebbe incorsa in un « incredibil e travisamento dei fatti e del documento». Ma, così prospettata la doglianza, non dovrebbe aver bisogno di essere evidenziato che se di travisamento del fatto si trattasse, e cioè di erronea percezione da parte della Corte d’appello di quanto risultante dal verbale, il ricorso sarebbe inammissibile perché l’articolo 360 c.p.c. non consente affatto la denunzia di tale vizio, non riconducibile ad alcuna delle previsioni da esso enumerate, ed invece sussumibile nella previsione dettata dall’articolo 395, numero 4, c.p.c.. E se di travisamento si trattasse, evidentemente, la violazione degli articoli 92, 99 e 112 c.p.c. non sarebbe richiamata a proposito. 4.2.5. ― Nella assortita congerie di vizi dedotti, anche a confinare la denuncia di travisamento nell’ambito della mera improprietà espressiva, gli è che il ricorso rimane comunque inammissibile, e ciò per almeno due ulteriori ragioni: -) per un verso perché ignora una delle due autonome rationes decidendi, che sostiene, anche per la sua intuitività, il provvedimento impugnato laddove la Corte d’appello, oltre ad evidenziare la mancata proposizione della querela di falso, ha posto l’accento sulla «ampia contestazione di detta volontà svolta dagli appellati», e cioè ha evidenziato che il verbale invocato dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva da solo documentare l’intervenuto accordo, visto che esso era stato recisamente smentito dagli appellati [OSCURATO:PERSONA], con l’ulteriore conseguenza che la censura si infrange contro il risaputo principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (tra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753); -) per altro verso perché il motivo non fa che porre in discussione un accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, nel rispetto del quadro giuridico applicabile, e cioè del precetto dettato dal richiamato articolo 2700 c.c., nel ritenere, così come il Tribunale, che il brano del verbale in precedenza trascritto non documentasse affatto, in mancanza di consenso desumibile aliunde degli appellati Grimaldi-Zaffina, un intervenuto accordo, coinvolgente tutte le parti in causa, sulla compensazione delle spese di lite. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, , liquidate in complessivi € 3.200,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per i