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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 47738/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 31 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena da scontare, previo computo della carcerazione già sofferta per anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione.

L'ordinanza ha rilevato, da una parte, che il computo della pena espiata è di competenza del pubblico ministero incaricato dell'esecuzione e, dall'altra, che la questione era già stata posta e decisa con ordinanza in data 1° luglio 2020.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, avendo la parte chiesto la rideterminazione della pena da scontare previo computo della pena espiata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 9 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò annullata l'ordinanza impugnata.

La competenza del giudice dell'esecuzione riguarda tutte le questioni incidenti sull'esecuzione delle pene, sia in ordine a quelle che riguardano l'esecutività del titolo sia in relazione al computo della pena da scontare nel caso di esecuzione di una pluralità di titoli esecutivi (Sez. 1, n. 602 del 31/01/1995, Razio, Rv. 200496; Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2000, Garozzo, Rv. 218085; Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, MACRI', Rv. 277912).

Nel caso in esame la richiesta della parte presupponeva il giudizio in ordine alla fungibilità, o meno, di taluni periodi di carcerazione sofferta sine titulo, e, in particolare, la determinazione della pena inflitta in relazione a condotte associative - la cui permanenza era stata interrotta dall'inizio della detenzione - poste in essere prima, o dopo, la menzionata carcerazione.

La giurisprudenza ha chiarito che, ove sia necessario ai fini esecutivi, il giudice dell'esecuzione è tenuto, integrando il contenuto della sentenza di condanna che non abbia specificato il trattamento sanzionatorio, a precisare il quantum di pena inflitto per ciascuna fattispecie (Sez.

U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380).Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 31 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena da scontare, previo computo della carcerazione già sofferta per anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione. L'ordinanza ha rilevato, da una parte, che il computo della pena espiata è di competenza del pubblico ministero incaricato dell'esecuzione e, dall'altra, che la questione era già stata posta e decisa con ordinanza in data 1° luglio 2020. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, avendo la parte chiesto la rideterminazione della pena da scontare previo computo della pena espiata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 9 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò annullata l'ordinanza impugnata. La competenza del giudice dell'esecuzione riguarda tutte le questioni incidenti sull'esecuzione delle pene, sia in ordine a quelle che riguardano l'esecutività del titolo sia in relazione al computo della pena da scontare nel caso di esecuzione di una pluralità di titoli esecutivi (Sez. 1, n. 602 del 31/01/1995, Razio, Rv. 200496; Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2000, Garozzo, Rv. 218085; Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, MACRI', Rv. 277912). Nel caso in esame la richiesta della parte presupponeva il giudizio in ordine alla fungibilità, o meno, di taluni periodi di carcerazione sofferta sine titulo, e, in particolare, la determinazione della pena inflitta in relazione a condotte associative - la cui permanenza era stata interrotta dall'inizio della detenzione - poste in essere prima, o dopo, la menzionata carcerazione. La giurisprudenza ha chiarito che, ove sia necessario ai fini esecutivi, il giudice dell'esecuzione è tenuto, integrando il contenuto della sentenza di condanna che non abbia specificato il trattamento sanzionatorio, a precisare il quantum di pena inflitto per ciascuna fattispecie (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380).Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso,
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