CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio, di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e di minaccia grave. 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere manifestamente infondato (si veda pag. 2 e 3 della sentenza della Corte di appello), non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai suoi poteri quello di una "rilettura" degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato. Invero, la Corte di merito correttamente chiarisce che il beneficio richiesto non poteva essere concesso in ragione dell'insussistenza di elementi positivi. Inoltre, in ordine all'aggravante della recidiva, quest'ultima era stata ritenuta da entrambi i giudici di merito in ragione dei precedenti penali gravanti sull'imputato. 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M