Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15190/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22379/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Milizie, n. 22; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1; – controricorrenti – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 718/2019, pubblicata il 24 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi inopponibile, nei loro confronti, ex art. 2901 cod. civ., l’atto con il quale, in data 17 agosto 2012, i predetti coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale quasi tutti gli immobili in comproprietà e quelli in proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA].

Dedussero di essere titolari nei confronti della società agricola Salomone s.s., di cui i convenuti erano soci, oltre che del Ferrero personalmente, di crediti per i quali erano stati emessi, a carico della società agricola e di ciascuno dei predetti coniugi, decreti ingiuntivi non opposti.

2. Con sentenza in data 25 luglio 2016 il tribunale accolse la domanda in quanto riferita ai beni conferiti da [OSCURATO:PERSONA], mentre la rigettò in quanto proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ciò sul duplice rilievo che il credito a tutela del quale essa era stata proposta derivava da rapporti sorti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale e che lo statuto della società agricola Salomone s.s. prevedeva una limitazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la quale dunque doveva considerarsi legittimamente evocata in giudizio solo quale litisconsorte necessaria in quanto partecipe dell’atto costitutivo del fondo.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022

3. In accoglimento del gravame interposto dalle società e in conseguente riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Torino ha esteso la declaratoria di inefficacia anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente confermandone la condanna – incidentalmente gravata – alle spese del giudizio di primo grado e ponendo a suo carico anche quelle del grado d’appello.

Ha infatti osservato che: — l’affermazione del tribunale, secondo cui «non vi è dubbio, nella fattispecie, che il credito per cui vi è azione revocatoria derivi da rapporti insorti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale», è frutto di errore perché nella stessa motivazione il primo giudice aveva dato atto che i decreti ingiuntivi accertanti definitivamente i crediti tutelati ex art. 2901 cod. civ. erano fondati su fatture risalenti al periodo febbraio 2011/febbraio 2012, ad epoca dunque anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale; i decreti ingiuntivi, divenuti definitivi, non avevano costituito i crediti, relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti, ma solo li avevano accertati giudizialmente; — è priva di pregio la tesi dell’appellata secondo cui, considerata la limitazione di responsabilità emergente dall’atto costitutivo della s.s.

Salomone, idonea ad escluderla dall’obbligo di rispondere personalmente dei debiti sociali, il credito doveva considerarsi sorto solo per effetto (e dalla data) delle pronunce dei decreti ingiuntivi, intervenute dopo la costituzione del fondo patrimoniale; la limitazione di responsabilità pattuita ex art. 2267 cod. civ. a favore di [OSCURATO:PERSONA], effettivamente emergente dalla visura camerale della società semplice, avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi; nessun rilievo poteva di contro assegnarsi alla data delle pronunce monitorie, non potendo essere ad esse attribuita alcuna idoneità costitutiva di crediti a carico dell’appellata.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resistono, con unico controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese nella presente sede.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato all’intimato [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario.

Per le considerazioni appresso esposte, che — come si dirà — devono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, si rivela nondimeno ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l’altrimenti necessaria integrazione del contraddittorio.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v.

Cass. Sez.

U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; 10/05/2018, n. 11287; 21/05/2018, n. 12515).

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 329, 342, 346 e 100 c.p.c. e conseguente omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello».

Deduce che l’atto di appello non risponde al requisito di specificità, avendo l’appellante omesso di indicare le parti della decisione che intendeva impugnare ed essendosi limitato al riguardo al richiamo di generiche locuzioni che, pur presenti nella sentenza impugnata, non erano idonee allo scopo, essendo invece necessario, per soddisfare la completezza espositiva imposta dall’art. 342 c.p.c., che le doglianze siano riferite alle argomentazioni svolte dal giudice e non solo al loro risultato.

La Corte d’appello sarebbe dunque incorsa in error in procedendo non avendo rilevato l’inammissibilità del gravame, in tesi emergente anche sotto altro profilo, «posto che — afferma — dall’evidenziata incompletezza espositiva, che impedi[va] di ricostruire tutti i fatti a fondamento della domanda nel senso proposto dall’attore/appellante, deriva[va] anche la sua carenza di interesse all’impugnazione (art.100 c.p.c.)».

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della decisione per il ritenuto errore del Giudice di primo grado per quanto scritto alla pagina 7 della sentenza».

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 ritenuto frutto di errore il convincimento del primo giudice secondo cui il credito dedotto a base dell’azione revocatoria derivava da rapporti sorti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale.

Afferma la ricorrente che il giudice di primo grado non era incorso in un lapsus calami, ma aveva piuttosto aderito alla difesa della convenuta, ossia alla tesi secondo cui, nei confronti della stessa, non valeva l’epoca in cui erano maturati i crediti, per le documentate forniture nei confronti della società semplice, ma quella in cui tali crediti erano stati accertati giudizialmente con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, non impugnato.

Sostiene che solo con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo poteva considerarsi attuale e certo il credito anche nei suoi confronti.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.2267 cod. civ..

Sostiene che, stante l’espressa previsione di una clausola di esonero da responsabilità per i debiti sociali, «in mancanza di un diverso accertamento giudiziale», essa non poteva essere considerata debitrice delle due società, atteso che le fatture di fornitura erano bensì precedenti alla costituzione del fondo patrimoniale, ma i decreti ingiuntivi erano divenuti definitivi solo in epoca successiva, per mancata opposizione.

Secondo la ricorrente non rileva che la limitazione di responsabilità non fosse stata eccepita nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che tali decreti erano stati richiesti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, quando essa ancora godeva della limitazione di responsabilità, persa solo successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale in conseguenza della mancata opposizione ai due decreti ingiuntivi.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infineData pubblicazione 12/05/2022, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2901 cod. civ., per avere la Corte d’appello omesso di valutare la sussistenza di tutti i presupposti della proposta azione revocatoria e per avere ritenuto sussistente la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie, in contraddizione con la limitazione di responsabilità di cui essa godeva per statuto societario.

6. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili.

6.1. È anzitutto palese l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

La ricorrente omette di riportare il contenuto dell’atto di appello indicato come inidoneo ed omette inoltre di localizzarlo nel fascicolo processuale.

È invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v.

Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v.

Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez.

U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione, e, da ultimo, Cass. Sez.

U 23/09/2019, n. 23553).

E ciò anche ove i motivi prospettino, come nella specie, vizi di natura processuale, essendo stato più volte al riguardo chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che se è vero che, ove sia F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del Data pubblicazione 12/05/2022 potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, resta pur sempre fermo che a tale esame può procedersi in quanto la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art.366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (cfr. Cass. Sez.

U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 13/06/2014, n. 13546).

D’altro canto, ferma l’esizialità della carenza di adempimento dell’onere riproduttivo del contenuto dell’atto richiamato a fondamento della censura, mette conto anche rilevare, quanto all’onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità, immanente all’art. 366 n. 6 c.p.c., che la ricorrente nemmeno ha dichiarato – come consente Cass. Sez.

U. n. 22726 del 2011 – di voler fare riferimento alla presenza dell’atto di appello siccome fondante il motivo nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata.

6.2. Sotto altro profilo va rilevato che la ricorrente trascura totalmente la motivazione con la quale, nella sentenza impugnata, si afferma espressamente il verificato rispetto dell’onere di specificità del gravame (v. sentenza, pag. 9, primo cpv.: «non è fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per ipotizzata violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c., formulata da [OSCURATO:PERSONA]: le società appellanti hanno chiaramente individuato i punti della sentenza che intendono sottoporre a critica, i motivi del dissenso dalle argomentazioni del primo Giudice e il diverso deciso sperato, con ciò soddisfacendo a quanto richiesto dalla norma richiamata»).

Il motivo in esame ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa, arrivando ad affermare che l’eccezione di inammissibilità dell’appello sarebbe stata disattesa dal giudice a quo, solo «implicitamente».

Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 critica propria di un motivo di impugnazione.

Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez.

U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).

6.3. Può comunque ad abundantiam rilevarsi l’inammissibilità della censura anche ai sensi dell’art. 360-bis.1 cod. proc. civ., risultando la motivazione sul punto esposta in sentenza pienamente conforme al principio dettato da Cass. Sez.

U. 16/11/2017, n. 27199, secondo cui «gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

Per contro la censura, per il detto suo carattere aspecifico e genericamente assertivo, non chiarisce in alcun modo perché e in qual modo tale principio dovrebbe invece considerarsi violato.

6.4. Palesemente inconsistente e generico, oltre che incomprensibilmente argomentato, il rilievo della inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, risultando questo comunque del tutto evidente dai temi esposti di lite.

7. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile sotto diversi profili.

7.1. Anzitutto per la sua manifesta aspecificità, in violazione del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..

È noto che, secondo principio consolidato, «nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 - il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi» (Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931).

Nella specie la genericità della doglianza non consente di ricondurla F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 ad alcuna delle ipotesi tassative di vizio deducibile nel giudizio di Data pubblicazione 12/05/2022 cassazione.

Si evoca in rubrica l’ipotesi di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. (error in procedendo) ma non si dice quale sarebbe la regola processuale violata.

Dalla successiva illustrazione diviene chiaro che ciò di cui ci si duole è, in sostanza, la ritenuta — in contrario avviso al primo giudice — anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo revocando.

Si tratta però di doglianza, come detto, generica e meramente oppositiva.

La si giustifica, infatti, sulla base della mera apodittica affermazione secondo cui nei confronti della ricorrente, onde stabilire se si trattava o meno di crediti anteriori all’atto dispositivo, non andava considerata l’epoca in cui questi erano maturati nei confronti della società semplice, ma quella in cui erano stati accertati giudizialmente con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

Non viene però spiegato quale sarebbe il fondamento giuridico della regola che viene in tali termini proposta come parametro rispetto al quale valutare la correttezza in iure della decisione impugnata, né, tanto meno, quando la relativa argomentazione sarebbe stata specificamente sottoposta al giudice del merito.

7.2. Anche in tal caso, peraltro, il ricorso non si confronta con la chiara motivazione spesa in sentenza, là dove si evidenzia che i crediti in questione erano fondati su fatture risalenti al periodo febbraio 2011/febbraio 2012, ad epoca dunque anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale e si conclude, condivisibilmente, che i decreti ingiuntivi, divenuti definitivi, non «costituiscono» i crediti, relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti, ma solo li «accertano» giudizialmente.

7.3. L’inammissibilità è comunque predicabile ai sensi dell’art. 360- bis n. 1 cod. proc. civ., avendo la corte territoriale deciso la questione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Data pubblicazione 12/05/2022Corte di legittimità e non offrendo l’esame dei motivi elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Costituisce infatti jus receptum l’affermazione secondo cui «il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (v., ex multis, Cass. n. 25520 del 21/09/2021; n. 25857 del 16/11/2020; n. 17816 del 26/08/2020; n. 11121 del 10/06/2020; n. 22161 del 05/09/2019; n. 1968 del 27/01/2009; n. 12678 del 17/10/2001; n. 8013 del 02/09/1996).

8. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 360- bis n. 1 cod. proc. civ..

La censura appare, infatti, in ultima analisi, diretta a contrastare il principio, più che consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui il giudicato copre «il dedotto e il deducibile», ossia non soltanto la questione decisa ma anche tutto quanto necessariamente essa implica o da essa discende, sia stato o no espressamente discusso tra le parti (Cass. 21/07/2006, n. 16781; 05/04/1991, n. 3591; 18/12/1990, n. 11974).

In virtù di tale principio l’efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), ossia alle ragioni non dedotte che si presentano come un antecedente logico-necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. 14/11/2000, n. 14747).

Il giudicato, dunque, copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 precedenti alla domanda e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi (Cass.24/11/2000, n. 15178).

L’inconsistente se non addirittura incomprensibile supporto argomentativo del ricorso, o comunque la configurazione dell’insorgenza secundum eventum litis o per circostanze accidentali sopravvenute di un interesse a dedurre le questioni suscettibili di essere coperte dal giudicato, non possono ritenersi certamente idonei a offrire elementi per i quali abbia ad argomentarsi ulteriormente per confermare o mutare detto pacifico indirizzo.

9. Il quarto motivo è altresì inammissibile.

Anche in tal caso il ricorso non si confronta in alcun modo con la esplicita e congrua motivazione della sentenza impugnata, là dove in particolare si osserva che «non vi possono essere dubbi sia relativamente all’eventus damni, dato che l’appellata ha conferito nel fondo patrimoniale numerosi beni immobili di cui è titolare, sia relativamente alla consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori della società e propri, considerato il vincolo di destinazione così posto ai propri beni, il rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] e la qualità di socia della s.s.

Salomone (non è stata nemmeno allegata e tantomeno provata l’esistenza di un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni delle società attrici appellanti)», soggiungendosi subito dopo, alla stregua di ulteriore e autonoma ratio decidendi che «dei presupposti dell’azione proposta contro [OSCURATO:PERSONA] quest’ultima ha del resto contestato, inutilmente per quanto sopra detto, solo l’esistenza di propri debiti precedenti» (v. sentenza, pag. 11, primi due periodi).

Il motivo non si cura della prima parte della motivazione, in palese violazione del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., né tanto meno investe il secondo rilievo, di per sé comunque idoneo a F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 costituire autonomo e sufficiente fondamento giustificativo.

Data pubblicazione 12/05/2022

10. il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22379/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Milizie, n. 22; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1; – controricorrenti – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 718/2019, pubblicata il 24 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi inopponibile, nei loro confronti, ex art. 2901 cod. civ., l’atto con il quale, in data 17 agosto 2012, i predetti coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale quasi tutti gli immobili in comproprietà e quelli in proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]. Dedussero di essere titolari nei confronti della società agricola Salomone s.s., di cui i convenuti erano soci, oltre che del Ferrero personalmente, di crediti per i quali erano stati emessi, a carico della società agricola e di ciascuno dei predetti coniugi, decreti ingiuntivi non opposti. 2. Con sentenza in data 25 luglio 2016 il tribunale accolse la domanda in quanto riferita ai beni conferiti da [OSCURATO:PERSONA], mentre la rigettò in quanto proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ciò sul duplice rilievo che il credito a tutela del quale essa era stata proposta derivava da rapporti sorti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale e che lo statuto della società agricola Salomone s.s. prevedeva una limitazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la quale dunque doveva considerarsi legittimamente evocata in giudizio solo quale litisconsorte necessaria in quanto partecipe dell’atto costitutivo del fondo.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 3. In accoglimento del gravame interposto dalle società e in conseguente riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Torino ha esteso la declaratoria di inefficacia anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente confermandone la condanna – incidentalmente gravata – alle spese del giudizio di primo grado e ponendo a suo carico anche quelle del grado d’appello. Ha infatti osservato che: — l’affermazione del tribunale, secondo cui «non vi è dubbio, nella fattispecie, che il credito per cui vi è azione revocatoria derivi da rapporti insorti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale», è frutto di errore perché nella stessa motivazione il primo giudice aveva dato atto che i decreti ingiuntivi accertanti definitivamente i crediti tutelati ex art. 2901 cod. civ. erano fondati su fatture risalenti al periodo febbraio 2011/febbraio 2012, ad epoca dunque anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale; i decreti ingiuntivi, divenuti definitivi, non avevano costituito i crediti, relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti, ma solo li avevano accertati giudizialmente; — è priva di pregio la tesi dell’appellata secondo cui, considerata la limitazione di responsabilità emergente dall’atto costitutivo della s.s. Salomone, idonea ad escluderla dall’obbligo di rispondere personalmente dei debiti sociali, il credito doveva considerarsi sorto solo per effetto (e dalla data) delle pronunce dei decreti ingiuntivi, intervenute dopo la costituzione del fondo patrimoniale; la limitazione di responsabilità pattuita ex art. 2267 cod. civ. a favore di [OSCURATO:PERSONA], effettivamente emergente dalla visura camerale della società semplice, avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi; nessun rilievo poteva di contro assegnarsi alla data delle pronunce monitorie, non potendo essere ad esse attribuita alcuna idoneità costitutiva di crediti a carico dell’appellata.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resistono, con unico controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese nella presente sede. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato all’intimato [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario. Per le considerazioni appresso esposte, che — come si dirà — devono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, si rivela nondimeno ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l’altrimenti necessaria integrazione del contraddittorio. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; 10/05/2018, n. 11287; 21/05/2018, n. 12515). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 329, 342, 346 e 100 c.p.c. e conseguente omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello». Deduce che l’atto di appello non risponde al requisito di specificità, avendo l’appellante omesso di indicare le parti della decisione che intendeva impugnare ed essendosi limitato al riguardo al richiamo di generiche locuzioni che, pur presenti nella sentenza impugnata, non erano idonee allo scopo, essendo invece necessario, per soddisfare la completezza espositiva imposta dall’art. 342 c.p.c., che le doglianze siano riferite alle argomentazioni svolte dal giudice e non solo al loro risultato. La Corte d’appello sarebbe dunque incorsa in error in procedendo non avendo rilevato l’inammissibilità del gravame, in tesi emergente anche sotto altro profilo, «posto che — afferma — dall’evidenziata incompletezza espositiva, che impedi[va] di ricostruire tutti i fatti a fondamento della domanda nel senso proposto dall’attore/appellante, deriva[va] anche la sua carenza di interesse all’impugnazione (art.100 c.p.c.)». 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della decisione per il ritenuto errore del Giudice di primo grado per quanto scritto alla pagina 7 della sentenza». Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 ritenuto frutto di errore il convincimento del primo giudice secondo cui il credito dedotto a base dell’azione revocatoria derivava da rapporti sorti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale. Afferma la ricorrente che il giudice di primo grado non era incorso in un lapsus calami, ma aveva piuttosto aderito alla difesa della convenuta, ossia alla tesi secondo cui, nei confronti della stessa, non valeva l’epoca in cui erano maturati i crediti, per le documentate forniture nei confronti della società semplice, ma quella in cui tali crediti erano stati accertati giudizialmente con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, non impugnato. Sostiene che solo con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo poteva considerarsi attuale e certo il credito anche nei suoi confronti. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.2267 cod. civ.. Sostiene che, stante l’espressa previsione di una clausola di esonero da responsabilità per i debiti sociali, «in mancanza di un diverso accertamento giudiziale», essa non poteva essere considerata debitrice delle due società, atteso che le fatture di fornitura erano bensì precedenti alla costituzione del fondo patrimoniale, ma i decreti ingiuntivi erano divenuti definitivi solo in epoca successiva, per mancata opposizione. Secondo la ricorrente non rileva che la limitazione di responsabilità non fosse stata eccepita nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che tali decreti erano stati richiesti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, quando essa ancora godeva della limitazione di responsabilità, persa solo successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale in conseguenza della mancata opposizione ai due decreti ingiuntivi.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infineData pubblicazione 12/05/2022, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2901 cod. civ., per avere la Corte d’appello omesso di valutare la sussistenza di tutti i presupposti della proposta azione revocatoria e per avere ritenuto sussistente la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie, in contraddizione con la limitazione di responsabilità di cui essa godeva per statuto societario. 6. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili. 6.1. È anzitutto palese l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. La ricorrente omette di riportare il contenuto dell’atto di appello indicato come inidoneo ed omette inoltre di localizzarlo nel fascicolo processuale. È invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione, e, da ultimo, Cass. Sez. U 23/09/2019, n. 23553). E ciò anche ove i motivi prospettino, come nella specie, vizi di natura processuale, essendo stato più volte al riguardo chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che se è vero che, ove sia F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del Data pubblicazione 12/05/2022 potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, resta pur sempre fermo che a tale esame può procedersi in quanto la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art.366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 13/06/2014, n. 13546). D’altro canto, ferma l’esizialità della carenza di adempimento dell’onere riproduttivo del contenuto dell’atto richiamato a fondamento della censura, mette conto anche rilevare, quanto all’onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità, immanente all’art. 366 n. 6 c.p.c., che la ricorrente nemmeno ha dichiarato – come consente Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011 – di voler fare riferimento alla presenza dell’atto di appello siccome fondante il motivo nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata. 6.2. Sotto altro profilo va rilevato che la ricorrente trascura totalmente la motivazione con la quale, nella sentenza impugnata, si afferma espressamente il verificato rispetto dell’onere di specificità del gravame (v. sentenza, pag. 9, primo cpv.: «non è fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per ipotizzata violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c., formulata da [OSCURATO:PERSONA]: le società appellanti hanno chiaramente individuato i punti della sentenza che intendono sottoporre a critica, i motivi del dissenso dalle argomentazioni del primo Giudice e il diverso deciso sperato, con ciò soddisfacendo a quanto richiesto dalla norma richiamata»). Il motivo in esame ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa, arrivando ad affermare che l’eccezione di inammissibilità dell’appello sarebbe stata disattesa dal giudice a quo, solo «implicitamente». Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 6.3. Può comunque ad abundantiam rilevarsi l’inammissibilità della censura anche ai sensi dell’art. 360-bis.1 cod. proc. civ., risultando la motivazione sul punto esposta in sentenza pienamente conforme al principio dettato da Cass. Sez. U. 16/11/2017, n. 27199, secondo cui «gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». Per contro la censura, per il detto suo carattere aspecifico e genericamente assertivo, non chiarisce in alcun modo perché e in qual modo tale principio dovrebbe invece considerarsi violato. 6.4. Palesemente inconsistente e generico, oltre che incomprensibilmente argomentato, il rilievo della inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, risultando questo comunque del tutto evidente dai temi esposti di lite. 7. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile sotto diversi profili. 7.1. Anzitutto per la sua manifesta aspecificità, in violazione del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. È noto che, secondo principio consolidato, «nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1 - il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi» (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931). Nella specie la genericità della doglianza non consente di ricondurla F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 ad alcuna delle ipotesi tassative di vizio deducibile nel giudizio di Data pubblicazione 12/05/2022 cassazione. Si evoca in rubrica l’ipotesi di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. (error in procedendo) ma non si dice quale sarebbe la regola processuale violata. Dalla successiva illustrazione diviene chiaro che ciò di cui ci si duole è, in sostanza, la ritenuta — in contrario avviso al primo giudice — anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo revocando. Si tratta però di doglianza, come detto, generica e meramente oppositiva. La si giustifica, infatti, sulla base della mera apodittica affermazione secondo cui nei confronti della ricorrente, onde stabilire se si trattava o meno di crediti anteriori all’atto dispositivo, non andava considerata l’epoca in cui questi erano maturati nei confronti della società semplice, ma quella in cui erano stati accertati giudizialmente con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Non viene però spiegato quale sarebbe il fondamento giuridico della regola che viene in tali termini proposta come parametro rispetto al quale valutare la correttezza in iure della decisione impugnata, né, tanto meno, quando la relativa argomentazione sarebbe stata specificamente sottoposta al giudice del merito. 7.2. Anche in tal caso, peraltro, il ricorso non si confronta con la chiara motivazione spesa in sentenza, là dove si evidenzia che i crediti in questione erano fondati su fatture risalenti al periodo febbraio 2011/febbraio 2012, ad epoca dunque anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale e si conclude, condivisibilmente, che i decreti ingiuntivi, divenuti definitivi, non «costituiscono» i crediti, relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti, ma solo li «accertano» giudizialmente. 7.3. L’inammissibilità è comunque predicabile ai sensi dell’art. 360- bis n. 1 cod. proc. civ., avendo la corte territoriale deciso la questione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Data pubblicazione 12/05/2022Corte di legittimità e non offrendo l’esame dei motivi elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. Costituisce infatti jus receptum l’affermazione secondo cui «il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (v., ex multis, Cass. n. 25520 del 21/09/2021; n. 25857 del 16/11/2020; n. 17816 del 26/08/2020; n. 11121 del 10/06/2020; n. 22161 del 05/09/2019; n. 1968 del 27/01/2009; n. 12678 del 17/10/2001; n. 8013 del 02/09/1996). 8. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 360- bis n. 1 cod. proc. civ.. La censura appare, infatti, in ultima analisi, diretta a contrastare il principio, più che consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui il giudicato copre «il dedotto e il deducibile», ossia non soltanto la questione decisa ma anche tutto quanto necessariamente essa implica o da essa discende, sia stato o no espressamente discusso tra le parti (Cass. 21/07/2006, n. 16781; 05/04/1991, n. 3591; 18/12/1990, n. 11974). In virtù di tale principio l’efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), ossia alle ragioni non dedotte che si presentano come un antecedente logico-necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. 14/11/2000, n. 14747). Il giudicato, dunque, copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 precedenti alla domanda e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi (Cass.24/11/2000, n. 15178). L’inconsistente se non addirittura incomprensibile supporto argomentativo del ricorso, o comunque la configurazione dell’insorgenza secundum eventum litis o per circostanze accidentali sopravvenute di un interesse a dedurre le questioni suscettibili di essere coperte dal giudicato, non possono ritenersi certamente idonei a offrire elementi per i quali abbia ad argomentarsi ulteriormente per confermare o mutare detto pacifico indirizzo. 9. Il quarto motivo è altresì inammissibile. Anche in tal caso il ricorso non si confronta in alcun modo con la esplicita e congrua motivazione della sentenza impugnata, là dove in particolare si osserva che «non vi possono essere dubbi sia relativamente all’eventus damni, dato che l’appellata ha conferito nel fondo patrimoniale numerosi beni immobili di cui è titolare, sia relativamente alla consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori della società e propri, considerato il vincolo di destinazione così posto ai propri beni, il rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] e la qualità di socia della s.s. Salomone (non è stata nemmeno allegata e tantomeno provata l’esistenza di un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni delle società attrici appellanti)», soggiungendosi subito dopo, alla stregua di ulteriore e autonoma ratio decidendi che «dei presupposti dell’azione proposta contro [OSCURATO:PERSONA] quest’ultima ha del resto contestato, inutilmente per quanto sopra detto, solo l’esistenza di propri debiti precedenti» (v. sentenza, pag. 11, primi due periodi). Il motivo non si cura della prima parte della motivazione, in palese violazione del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., né tanto meno investe il secondo rilievo, di per sé comunque idoneo a F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22379/2019 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15190/2022 costituire autonomo e sufficiente fondamento giustificativo. Data pubblicazione 12/05/2022 10. il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio. 11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2
Sentenza Cassazione n. 15190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris