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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 41765/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'il. maggio 2021 il Tribunale di Benevento, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 14 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, invocando violazione di legge e vizio motivazionale, la ricorrente - dato atto che il sequestro preventivo era stato in origine finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto del reato, pari ad euro 256.000, ed era stato altresì disposto il sequestro preventivo dell'immobile oggetto della contestata donazione, quale strumento per il cui tramite era stato perpetrato il reato in imputazione; mentre al dissequestro del cespite, per ritenuta carenza del periculum, aveva fatto seguito ulteriore decreto di sequestro, infine confermato dal Giudice del riesame - ha lamentato la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 111 Cost., osservando che i due giudizi cautelari avevano avuto ad oggetto una situazione fattuale immutata, né alcun nuovo elemento era stato condotto all'esame del Giudice.

In tale situazione doveva intendersi sussistente il bis in idem, erroneamente non ravvisato dal Tribunale del riesame.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

4.1. E' nozione invero generale che nell'ipotesi di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca "facoltativa", il giudice deve dare conto del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro (Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci e altri, Rv. 271999).

Ciò posto, è altrettanto fermo il principio per il quale, in tema di applicazione di misure cautelari reali, il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando l'autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti, e non anche quando tali elementi non siano stati valutati (era stata così ritenuta legittima l'adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di sequestro, in precedenza annullato in sede di riesame per omessa specificazione delle esigenze probatorie)(Sez. 3, n. 43806 del 05/11/2008, Spirito e altro, Rv. 241415).

In altri termini, quindi, il cosiddetto "giudicato cautelare" copre soltanto il dedotto e non anche il deducibile, e non riguarda le questioni che, pur dedotte, non siano state decise (Sez. 2, n. 35482 del 12/07/2007, Lucifora •, Rv. 238082, così anche Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976).

4.2. In tal senso l'ordinanza impugnata si presenta esente da censura.

In specie, infatti, il Tribunale di Benevento ha osservato che il primo provvedimento di sequestro era stato annullato sul presupposto che il Giudice 2 per le indagini preliminari non avesse motivato quanto al periculum, giustificativo dell'apposizione del vincolo.

In esito a nuova richiesta del Pubblico ministero, il Giudice aveva pertanto osservato che l'indagata, tramite l'avvenuta donazione, palesava la propria intenzione di sottrarre i beni tanto all'esecuzione esattoriale quanto alla confisca in sede penale; e che la libera disponibilità dei beni avrebbe potuto aggravare le conseguenze dannose del reato per il quale pendeva procedimento, col rischio di possibili ulteriori atti di trasferimento pregiudizievoli.

4.2.1. In ordine al periculum, quindi, non vi era stata alcuna pregressa decisione, atteso che era stato semplicemente preso atto che - in ordine a detto elemento - non vi era stata motivazione, e che quindi alcuna valutazione era intervenuta nel merito.

Mentre, in occasione della nuova richiesta, era stata altresì dedotta - ed espressamente condivisa - la sussistenza del periculum per le ragioni ricordate.

Né ricorrevano ulteriori elementi ostativi all'apposizione della misura, tenuto conto che l'ordinanza ha specificamente confermato l'esistenza del fumus cautelare e che, in definitiva, la stessa ricorrente si è limitata a sollevare, infondatamente alla stregua dei rilievi che precedono, la richiamata questione processuale.

5. L'infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'il. maggio 2021 il Tribunale di Benevento, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 14 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, invocando violazione di legge e vizio motivazionale, la ricorrente - dato atto che il sequestro preventivo era stato in origine finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto del reato, pari ad euro 256.000, ed era stato altresì disposto il sequestro preventivo dell'immobile oggetto della contestata donazione, quale strumento per il cui tramite era stato perpetrato il reato in imputazione; mentre al dissequestro del cespite, per ritenuta carenza del periculum, aveva fatto seguito ulteriore decreto di sequestro, infine confermato dal Giudice del riesame - ha lamentato la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 111 Cost., osservando che i due giudizi cautelari avevano avuto ad oggetto una situazione fattuale immutata, né alcun nuovo elemento era stato condotto all'esame del Giudice. In tale situazione doveva intendersi sussistente il bis in idem, erroneamente non ravvisato dal Tribunale del riesame. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. E' nozione invero generale che nell'ipotesi di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca "facoltativa", il giudice deve dare conto del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro (Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci e altri, Rv. 271999). Ciò posto, è altrettanto fermo il principio per il quale, in tema di applicazione di misure cautelari reali, il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando l'autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti, e non anche quando tali elementi non siano stati valutati (era stata così ritenuta legittima l'adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di sequestro, in precedenza annullato in sede di riesame per omessa specificazione delle esigenze probatorie)(Sez. 3, n. 43806 del 05/11/2008, Spirito e altro, Rv. 241415). In altri termini, quindi, il cosiddetto "giudicato cautelare" copre soltanto il dedotto e non anche il deducibile, e non riguarda le questioni che, pur dedotte, non siano state decise (Sez. 2, n. 35482 del 12/07/2007, Lucifora •, Rv. 238082, così anche Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976). 4.2. In tal senso l'ordinanza impugnata si presenta esente da censura. In specie, infatti, il Tribunale di Benevento ha osservato che il primo provvedimento di sequestro era stato annullato sul presupposto che il Giudice 2 per le indagini preliminari non avesse motivato quanto al periculum, giustificativo dell'apposizione del vincolo. In esito a nuova richiesta del Pubblico ministero, il Giudice aveva pertanto osservato che l'indagata, tramite l'avvenuta donazione, palesava la propria intenzione di sottrarre i beni tanto all'esecuzione esattoriale quanto alla confisca in sede penale; e che la libera disponibilità dei beni avrebbe potuto aggravare le conseguenze dannose del reato per il quale pendeva procedimento, col rischio di possibili ulteriori atti di trasferimento pregiudizievoli. 4.2.1. In ordine al periculum, quindi, non vi era stata alcuna pregressa decisione, atteso che era stato semplicemente preso atto che - in ordine a detto elemento - non vi era stata motivazione, e che quindi alcuna valutazione era intervenuta nel merito. Mentre, in occasione della nuova richiesta, era stata altresì dedotta - ed espressamente condivisa - la sussistenza del periculum per le ragioni ricordate. Né ricorrevano ulteriori elementi ostativi all'apposizione della misura, tenuto conto che l'ordinanza ha specificamente confermato l'esistenza del fumus cautelare e che, in definitiva, la stessa ricorrente si è limitata a sollevare, infondatamente alla stregua dei rilievi che precedono, la richiamata questione processuale. 5. L'infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i