CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA],iosavljevic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che dà conto dei due riconoscimenti fotografici effettuati, in termini di certezza, dalla persona offesa e da una donna estranea ai fatti e, quindi, del tutto disinteressata, riconoscimenti, immuni da vizi in iure, la cui valenza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437). Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante della destrezza, è del pari inammissibile, in quanto, lungi dal collegare l'aggravante a un momento di distrazione della persona offesa, la sentenza impugnata ha valorizzato, in particolare, il carattere fulmineo dell'abbraccio alla vittima e la repentinità dell'impossessamento della collana che indossava. Considerato che il terzo motivo, che censura la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata argomento sul punto richiamando non solo l'insussistenza di elementi positivi di valutazione, ma anche gli svariati precedenti dell'imputata e, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C