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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 09583/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, cod. pen. e 73 comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990; rilevato che tale doglianza è stata ribadita dal difensore con la memoria ritualmente trasmessa; ritenuto che la censura appare inammissibile, sia perché meramente reiterativa di doglianze già motivatamente disattese dal giudice di secondo grado, sia perché manifestamente infondata avuto riguardo al tenore motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, infatti, ha per un verso valorizzato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta, sia il carattere non modesto né irrilevante della coltivazione (circa quaranta piante alte due metri, in gran parte collocate in una serra adiacente all'abitazione, nonché ulteriori 36 piante in essiccazione poste in un locale adibito a magazzino), sia la rilevanza del dato quantitativo (THC per mg. 388158, da cui sono ricavabili circa 15526 dosi medie singole, pari a 776 volte la dose massima detenibile).

Per altro verso, la Corte d'Appello - diversamente da quanto osservato in ricorso - ha adeguatamente preso in considerazione gli elementi astrattamente suscettibili di una positiva valutazione ai fini che qui rilevano (cfr. pag. 5 della sentenza, in cui si sottolinea che le condizioni di salute del- MUZIO non consentivano di formulare una valutazione di lieve entità del fatto, mancando una prescrizione medica per l'uso terapeutico dello stupefacente ed essendo pacifico - per ammissione dello stesso imputato - che la coltivazione aveva dimensioni ben superiori ad eventuali fabbisogni per necessità antalgiche); ritenuto quindi che la valutazione della Corte territoriale sia pienamente conforme ai principi affermati da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276861 - 01), e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, cod. pen. e 73 comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990; rilevato che tale doglianza è stata ribadita dal difensore con la memoria ritualmente trasmessa; ritenuto che la censura appare inammissibile, sia perché meramente reiterativa di doglianze già motivatamente disattese dal giudice di secondo grado, sia perché manifestamente infondata avuto riguardo al tenore motivazionale della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha per un verso valorizzato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta, sia il carattere non modesto né irrilevante della coltivazione (circa quaranta piante alte due metri, in gran parte collocate in una serra adiacente all'abitazione, nonché ulteriori 36 piante in essiccazione poste in un locale adibito a magazzino), sia la rilevanza del dato quantitativo (THC per mg. 388158, da cui sono ricavabili circa 15526 dosi medie singole, pari a 776 volte la dose massima detenibile). Per altro verso, la Corte d'Appello - diversamente da quanto osservato in ricorso - ha adeguatamente preso in considerazione gli elementi astrattamente suscettibili di una positiva valutazione ai fini che qui rilevano (cfr. pag. 5 della sentenza, in cui si sottolinea che le condizioni di salute del- MUZIO non consentivano di formulare una valutazione di lieve entità del fatto, mancando una prescrizione medica per l'uso terapeutico dello stupefacente ed essendo pacifico - per ammissione dello stesso imputato - che la coltivazione aveva dimensioni ben superiori ad eventuali fabbisogni per necessità antalgiche); ritenuto quindi che la valutazione della Corte territoriale sia pienamente conforme ai principi affermati da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276861 - 01), e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore
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