CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 14275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento necessario di competenza (iscritto al N.R.G. 23850/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L06 F839S), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Foggia, via Lustro n. 29, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, ha eletto domicilio; -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimata - R.G.N. 23850/22 C.C.4/05/2023 Regolamento necessario di competenza – Foro del consumatore – Derogabilità avverso l’ordinanza, dichiarativa dell’incompetenza territoriale, del Tribunale di Roma, depositata il 29 settembre 2022, comunicata il 30 settembre 2022, a conclusione del procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 72944/2021 R.G.; udita la relazione del la causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistele conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamato dall’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. – secondo la formulazione ratione temporis vigente – , Gra ssia Amedeo adiva il Tribunale di Roma, chiedendo che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse condannata alla restituzione, ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B., della quota parte non goduta o maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni, in ragione dell’anticipata estinzione del contratto di finanziamento contro cessione del quinto per l’erogazione della somma di euro 31.200,00, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale chiedeva la conversione del giudizio sommario in giudizio ordinario, l’accertamento della carenza di legittimazione passiva della Ibl, quale cessionaria del credito ma non del contratto di mutuo e, nel merito, instava per l’inammissibilità o comunque per il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Interveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aderiva alle difese svolte da Ibl ed eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo altresì che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Dopo la precisazione delle conclusioni, a cura delle parti, sulla questione pregiudiziale di rito (ovvero attinente al processo), con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della competenza esclusiva del Tribunale di Napoli 2. [OSCURATO:PERSONA] del sommario riteneva chedovesse prevalere il foro del consumatore-ricorrente, secondo la sua residenza, essendo il foro suddetto esclusivo, inderogabile – anche secondo la previsione di cui all’art. 19 del contratto di finanziamento – nonché rilevabile d’ufficio. 2.– [OSCURATO:PERSONA] deo ha proposto, con ricorso notificato il 5 ottobre 2022, regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., affidato ad un unico motivo, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 29 settembre 2022 e comunicata il 30 settembre 2022. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha concluso per l’accoglimento del regolamento, poiché la violazione del foro del consumatore non ̀ deducibile laddove lo stesso consumatore abbia adito un giudice diverso da quello dinanzi al quale la controversia avrebbe dovuto essere promossa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In pri mo luogo, deve essere dichiarata l’inammissibilità della memoria illustrativa depositata da [OSCURATO:PERSONA] in data 4 maggio 2023, perché tardiva. Quindi, deve essere disattesa l’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Per converso, l’atto introduttivo del regolamento necessario di competenza contiene tutti gli elementi necessari a fornire il quadro processuale e sostanziale della vicenda. 2.–Tanto premesso, con l’unico motivo proposto, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.20 c.p.c. e 63 cod. cons. di cui al d.lgs. n. 206/2005, per avere il Tribunale escluso che il consumatore possa derogare al foro territoriale stabilito nel luogo di sua residenza o domicilio. 2.–Il motivo è fondato. Infatti, il foro del consumatore, previsto dall’art. 63 (e ora dall’art. 66-bis) del codice del consumo ̀ derogabile da part e del consumatore, anche unilateralmente, con l’introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1951 del 25/01/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 181 del 12/01/2015), in quanto la competenza prevista dal codice del consumo ̀ inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta allatutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 12541 del 20/04/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14287 del 08/07/2015; Sez. 6-1, Ordinanza n. 17615 del 18/07/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8167 del 03/04/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5974 del 16/04/2012; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1875 del 08/02/2012). Allo stesso modo, qualora la clausola (non oggetto di trattativa individuale) preveda un foro diverso da quello del consumatore (il che non è nella fattispecie), la nullità della relativa clausola derogatoria, rispetto al foro del consumatore , non ̀ rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale ̀ pr esa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo, e – quindi – tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, ǹ d’ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore ̀ convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro ̀ esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d’ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12981 del 30/06/2020; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 5933 del 13/04/2012). Nella specie, il Grassia, qualificatosi quale consumatore, ha promosso l’azione nelle forme del rito sommario di cognizione dinanzi al Tribunale di Roma, quale foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., foro diverso da quello del consumatore indicato dal contratto, in conformità alle prescrizioni del codice del consumo. Segnatamente la clausola del contratto – ricalcando pedissequamente il dettato di cui al cod. cons. (secondo l’attuale art. 66-bissul foro competente, “per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile del giudice è del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”) – stabiliva che la competenza territoriale si incardinasse inderogabilmente davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore delegante. Sicché è stato il ricorrente a non avvalersi del foro del consumatore (espressamente ripreso nella clausola negoziale), con l’effetto che l’incompetenza territoriale non poteva essere eccepita da controparte, nérilevata d’ufficio dal giudice. 3.– Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, cui va rinviata la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cu