CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 marzo 2022 emessa del Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dovendo trovare applicazione, ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità, la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena cL inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione riunito di specifico mandato difensivo. Non vale, peraltro, a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del (I3/12/2018, Zahir, Rv. 274636) perché l'autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l'impugnazione ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell'impugnazione proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ePtondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il isidente