CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26294-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 267, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 11/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26294 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- r.g. 26294/2020 Agenzia delle entrate C/ Banco BMP [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale di quattro immobili siti in Roma, Via dei Condotti, microzona 1-centro storico, ha accolto l'appello della società contribuente. La CTR, richiamando gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto che "anche se il preventivo sopralluogo dell'immobile riclassificavo non costituisce condizione di legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, è, invece, necessario che l'obbligo motivazionale sia stato assolto e che l'istruttoria dell'Ufficio non sia stata incompleta, generica od insufficiente". [OSCURATO:SOCIETA]. si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato; deposita successiva memoria. Considerato che: 1. L'unico motivo del ricorso principale, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della I. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art.2697 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. A ciò aggiungasi che nel motivo di ricorso la ricorrente riproduce il contenuto di altro avviso di accertamento emesso con riferimento a variazioni intervenute nella microzona 20 - [OSCURATO:PERSONA] (ricorso, pagg. 23, 25, 28), diversa da quella (microzona 1 - Centro storico) in cui ricadono gli immobili di proprietà della società intimata. 3.Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione dell'art. 1 comma 3351. 311/2004 e dell'art. 1 DM 701/1994 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5 c.p.c. 4.Col secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell'art. 1 comma 335 I. 311 2004 dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 cpc, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. 5.11 ricorso incidentale va dichiarato inammissibile in applicazione del principio secondo coi «In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza» (Cass. n. 22095 del 2017).6.Conclusivamente va dichiarato inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 27 aprile 2022 Il Presidente