CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32561/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Oslavia, n.-ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte di Appello di Bologna n. 2775 /20 19 , pubblicata in data7 o ttobre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.La Corte di appello di Bologna, sezione penale, con sentenza n. 10268/15, riformando la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 589 cod. pen., condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Questa Corte, con successiva sentenza n. 39506/16, annullava la sentenza d’appello, ‹‹ …limitatamente alla statuizione di inammissibilità dell’impugnazione ad opera della parte civile, con rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello…, rilevando che ‹‹…alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall’art. 300 cod. proc. civ. –inapplicabili al processo penale, ispirato all’impulso d’ufficio – in quanto la costituzione resta valida ex nunc…››, in tal modo facendo salva la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, deceduta, alla quale non era seguita la costituzione dell’erede in grado di appello. 2. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la condanna del Camprini al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2775/19, confermando il concorso di colpa nella causazione del sinistro per un terzo a carico del Camprini e nella misura di 2/3 a carico di [OSCURATO:PERSONA], conducente del ciclomotore Malaguti coinvolto nel sinistro , in parziale accoglimento della domanda ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] obbligato al pagamento, in favore della Ricci, della somma di euro 8.000,06, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti. 3. [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di diciannove motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dal difensore del controricorrente. Considerato che 1. Con il primo motivo si deduce la ‹‹ nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa motivazione in ordine all’impossibilità – ove il giudizio di rinvio rimanga chiuso ed a sovranità del giudice limitata, in ipotesi di annullamento in sede penale e rinvio alla competente sede civile – di decidere sul quantum ma esclusivamente sull’an››. 2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per ‹‹violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’omessa motivazione in ordine all’impossibilità – ove il giudizio di rinvio rimanga chiuso ed a sovranità del giudice limitata, in ipotesi di annullamento in sede penale e rinvio alla competente sede civile – di decidere sul quantumma esclusivamente sull’an››.3. Con il terzo motivo si denuncia ‹‹ violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 3, 24, 111 Cost. ed altresì 6 e 13 Convenzione di Roma e 47 Carta di Nizza per manifesta contraddittorietà delle tesi esposte›› e si lamenta che non può procedersi alla liquidazione del danno se si impedisce alla parte di allegare le relative prove. 4. Con il quarto motivosi denuncia ‹‹ nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 394 c.p.c. e in relazione agli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.›› 5. Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 394 c.p.c. e in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.››. 6. Con il sesto motivo si denuncia ‹‹nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancata valutazione dell’inconfigurabilità del nesso causale exartt. 40, 41 e 42 c.p. nonché ex art. 1223 c.c.” . 7. Con il settimo motivo si denuncia ‹‹error in procedendo ex art.112 c.p.c. per contraddittori e tà della motivazione in ordine alla questione dei giudicati (art. 2909 c.c.)››. 8. Con l’ottavo motivo si deduce ‹‹violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. nella determinazione delle colpe reciproche ex art. 43 c.p.›› 9. Con il nono motivo si denuncia ‹‹error in procedendo ex art.112 c.p.c. nell’interpretazione della domanda proposta in sede penale exart. 78 c.p.p.›› 10. Con il decimo motivo si censura la sentenza per ‹‹violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 78 e 112 c.p.c., nonché in ordine all’interpretazione della domanda azionata dalla parte civile in sede penale e poi di rinvio››. 11. Con l’undicesimo motivo si denuncia ‹‹manifesta violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla determina zione del danno da lesione del rapporto parentale calcolato nella misura minima››.12. Con il dodicesimo motivo si denuncia ‹‹nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c od. proc. civ . per non aver statuito in ordine al danno morale subiettivo transeunte exart. 2059 cod. civ.››. 13. Con il tredicesimo motivo si denuncia ‹‹violazione di legge ex art. 360, primo comma,n. 3, c od. proc. civ . per non avere statuito in ordine al danno morale subiettivo transeunte exart. 2059 cod. civ.››. 14. Con il quattordicesimo motivo si denuncia ‹‹nullità della sentenza exart. 360, primo comma, n. 4 , c od. proc. civ. per non aver considerato alcuna delle eccezioni inerenti l’inammissibilità ovvero l’irricevibilità dell’eccezione di compensazione exart. 1264 cod. civ.››. 15. Con il quindicesimo motivo si censura ‹‹violazione di legge ex art. 360, primo comma,n. 3, c od. proc. civ. per non aver considerato alcuna delle eccezioni inerenti l’inammissibilità ovvero l’irricevibilità dell’eccezione di compensazione exart. 1264 cod. civ.››. 16. Con il sedicesimo motivo si denuncia ‹‹nullità della sentenza exart. 360 , primo comma, n. 4 , c od. proc. civ. per non aver statuito sulle spese di prime cure e comunque per non essersi pronunciato sulla domanda di distrazione››. 17. Con il diciassettesimo motivo si censura la decisione ‹‹per error in iudicando ex art. 360 , primo comma, n. 3 , c od. proc. civ. nella determinazione degli scaglioni e dei parametri››. 18. Con il diciottesimo motivo si denuncia ‹‹error in procedendo exart. 360 , primo comma, n. 4 , c od. proc. civ. per aver compensato le spese penali non riducibili››. 19. Con il diciannovesimo motivosi denuncia ‹‹ error in iudicando et in procedendoper quanto riguarda tutte le spese di lite ove accolta la domanda di condanna generica come sola possibile per effetto del rinvio dalla sede penale a quella civile››. 20. Non deve procedersi all’esame dei motivi d’impugnazione in ragione dell’atto di rinuncia depositato dalla parte ricorrente, sottoscritto digitalmente e recante in calce anche la firma del difensore del controricorrente. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, piuttosto che la declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta mancanza d’interesse (Cass., sez. U, n. 14782/2018). 21. In conclusione, s’impone declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6-3,30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. d