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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 20179/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Orbetello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché estinto il reato per intervenuta remissione della querela; lette le conclusioni e note del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato perché il reato è estinto per remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 09/06/2017, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, sciolto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena per il reato di truffa semplice in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa. 144_

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Marra, che ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 28/01/2021, presso il [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a rimettere la querela sporta nei confronti del Marra, nonché il verbale con cui l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, si deve ritenere estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, con condanna alle spese processuali dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Lucia'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Orbetello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché estinto il reato per intervenuta remissione della querela; lette le conclusioni e note del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato perché il reato è estinto per remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 09/06/2017, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, sciolto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena per il reato di truffa semplice in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa. 144_ 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Marra, che ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 28/01/2021, presso il [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a rimettere la querela sporta nei confronti del Marra, nonché il verbale con cui l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, si deve ritenere estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, con condanna alle spese processuali dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 15/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Lucia'
Sentenza Cassazione n. 20179/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris