Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39396/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in preambolo ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a. sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, in data 20 dicembre 2018, irrevocabile 1'8 agosto 2019, di condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 644, commi 1 e 5 n. 3 e 4, cod. pen., commessi in Mondragone e Noia, tra febbraio e marzo 2008; b. sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, in data 13 dicembre 2019, irrevocabile il 22 marzo 2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei ed zu.1.4) ,,(10.000,00 di multa, per più reati di cui all'art. 644 cod. pen., commessi in Pombia il 10 febbraio 2010, in [OSCURATO:PERSONA] e Napoli nel dicembre 2009 e, ancora, in [OSCURATO:PERSONA] tra gennaio e febbraio 2020, unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen.

A ragione della decisione, ha posto la distanza temporale delle condotte di usura, la diversità dei luoghi di commissione (nelle distinte regioni della Campania e del Piemonte), infine l'eterogeneità delle modalità esecutive.

2. Ricorre per cassazione Panariello, tramite il difensore di fiducia, il quale, con un unico, articolato motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso.

Il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte l'identità causale e di modus operandi.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'ordinanza impugnata sfugge a censura posto che esclude l'identità del disegno criminoso tra le diverse condotte di usura muovendo dall'esatto principio di diritto (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) secondo cui «il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».

L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).

3. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di escludere che i reati di cui alle suindicate sentenze potessero essere ricondotti a un unico programma ideativo, sottolineando la diversità dei contesti operativi e delle relative condotte, oltre che la distanza dei luoghi di commissione e quella temporale (di quasi due anni tra il primo episodio e i successivi).

In particolare, tale ultimo argomento si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 3 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537).

A fronte dell'anzidetta esaustiva motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso si limita a lamentare l'inadeguata lettura delle sentenze che si vorrebbero unificare ex art 81, comma 2, cod. pen., ma non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d'illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte.

4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in preambolo ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a. sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, in data 20 dicembre 2018, irrevocabile 1'8 agosto 2019, di condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 644, commi 1 e 5 n. 3 e 4, cod. pen., commessi in Mondragone e Noia, tra febbraio e marzo 2008; b. sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, in data 13 dicembre 2019, irrevocabile il 22 marzo 2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei ed zu.1.4) ,,(10.000,00 di multa, per più reati di cui all'art. 644 cod. pen., commessi in Pombia il 10 febbraio 2010, in [OSCURATO:PERSONA] e Napoli nel dicembre 2009 e, ancora, in [OSCURATO:PERSONA] tra gennaio e febbraio 2020, unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen. A ragione della decisione, ha posto la distanza temporale delle condotte di usura, la diversità dei luoghi di commissione (nelle distinte regioni della Campania e del Piemonte), infine l'eterogeneità delle modalità esecutive. 2. Ricorre per cassazione Panariello, tramite il difensore di fiducia, il quale, con un unico, articolato motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte l'identità causale e di modus operandi. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'ordinanza impugnata sfugge a censura posto che esclude l'identità del disegno criminoso tra le diverse condotte di usura muovendo dall'esatto principio di diritto (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) secondo cui «il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea». L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di escludere che i reati di cui alle suindicate sentenze potessero essere ricondotti a un unico programma ideativo, sottolineando la diversità dei contesti operativi e delle relative condotte, oltre che la distanza dei luoghi di commissione e quella temporale (di quasi due anni tra il primo episodio e i successivi). In particolare, tale ultimo argomento si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 3 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537). A fronte dell'anzidetta esaustiva motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso si limita a lamentare l'inadeguata lettura delle sentenze che si vorrebbero unificare ex art 81, comma 2, cod. pen., ma non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d'illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte. 4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 39396/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris