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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 20256/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG

4. i t. ft; W') [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di rescissione, proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di Bari del 18/01/2021, divenuta irrevocabile il 04/06/2021, emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 1.2.

Nella prospettazione difensiva, il procedimento penale n. 3516/2017, esitato nella predetta sentenza, si sarebbe svolto nell'assenza incolpevole dell'imputato, in quanto il Tribunale lo avrebbe erroneamente ritenuto domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato di fiducia nel diverso procedimento n. 11539/2016.

2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629-bis cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe completamente omesso di considerare che il verbale di elezione di domicilio del 15/03/2018, con nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], venne redatto dalla Questura di Bari nell'ambito di altro procedimento.

Nel presente procedimento non vi è mai stata né elezione di domicilio né nomina di difensore di fiducia.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Dal verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, redatto dalla Questura di Bari il 15/03/2018, risulta, infatti, che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'elezione di domicilio presso il suo studio furono effettuate nell'ambito di un procedimento in cui l'odierno ricorrente non era indagato per il reato di ricettazione, come si legge nella sentenza impugnata, ma dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 e 14, comma 5-ter, legge 286/1998, commessi/accertati in Bari, [OSCURATO:PERSONA], angolo via Isonzo, nella medesima data 15/03/2018.

La nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la relativa elezione di domicilio afferivano quindi a detto procedimento e non al procedimento n. 3516/2017, esitato nella pronuncia di cui si chiede la rescissione e che concernerebbe il diverso reato di cui all'art. 624-bis, commesso in Bari il 30 luglio/10 agosto 2016, in via [OSCURATO:PERSONA] 38, in ordine al quale non risulta esservi state la nomina e l'elezione di domicilio del predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Sia in ordine alle date che alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata si appalesa, pertanto, manifestamente illogica.

Si rende, in conseguenza, necessario il suo annullamento con rinvio perché la Corte di appello riesamini la questione: in questa valutazione, il Giudice del rinvio dovrà tener conto che, in forza del principio che regola la successione nel tempo delle norme di carattere processuale (espresso dal brocardo tempus regit actum), trova applicazione la disciplina sull'assenza precedente a quella introdotta con il d.lgs. 150/2022 in vigore dal 30/12/2022.

Invero giova ricordare che, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441 - 01).

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 4. i t. ft; W') [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di rescissione, proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di Bari del 18/01/2021, divenuta irrevocabile il 04/06/2021, emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 1.2. Nella prospettazione difensiva, il procedimento penale n. 3516/2017, esitato nella predetta sentenza, si sarebbe svolto nell'assenza incolpevole dell'imputato, in quanto il Tribunale lo avrebbe erroneamente ritenuto domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato di fiducia nel diverso procedimento n. 11539/2016. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe completamente omesso di considerare che il verbale di elezione di domicilio del 15/03/2018, con nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], venne redatto dalla Questura di Bari nell'ambito di altro procedimento. Nel presente procedimento non vi è mai stata né elezione di domicilio né nomina di difensore di fiducia. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Dal verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, redatto dalla Questura di Bari il 15/03/2018, risulta, infatti, che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'elezione di domicilio presso il suo studio furono effettuate nell'ambito di un procedimento in cui l'odierno ricorrente non era indagato per il reato di ricettazione, come si legge nella sentenza impugnata, ma dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 e 14, comma 5-ter, legge 286/1998, commessi/accertati in Bari, [OSCURATO:PERSONA], angolo via Isonzo, nella medesima data 15/03/2018. La nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la relativa elezione di domicilio afferivano quindi a detto procedimento e non al procedimento n. 3516/2017, esitato nella pronuncia di cui si chiede la rescissione e che concernerebbe il diverso reato di cui all'art. 624-bis, commesso in Bari il 30 luglio/10 agosto 2016, in via [OSCURATO:PERSONA] 38, in ordine al quale non risulta esservi state la nomina e l'elezione di domicilio del predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sia in ordine alle date che alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata si appalesa, pertanto, manifestamente illogica. Si rende, in conseguenza, necessario il suo annullamento con rinvio perché la Corte di appello riesamini la questione: in questa valutazione, il Giudice del rinvio dovrà tener conto che, in forza del principio che regola la successione nel tempo delle norme di carattere processuale (espresso dal brocardo tempus regit actum), trova applicazione la disciplina sull'assenza precedente a quella introdotta con il d.lgs. 150/2022 in vigore dal 30/12/2022. Invero giova ricordare che, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441 - 01). 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
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