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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09507/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, assolvendolo, insieme al coimputato, dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta documentale.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione, in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato ascrittogli è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già avanzati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con evidente aspecificità, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiamata, in particolare, la convincente analisi compiuta nel provvedimento impugnato, alle pagine 6 e 7, in particolare, sicchè il ricorso appare, anche, nel complesso, manifestamente infondato.

Ed invero, le censure prospettano opzioni interpretative in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710), circostanza verificatasi nel caso del ricorrente, amministratore della fallita, che non ha fornito spiegazioni riscontrabili alle rilevanti fuoriuscite di danaro dalla cassa della società, prima del fallimento e senza causa accertata dal curatore.

Infine, il ricorso, nel merito, si pone anche fuori dall'orizzonte del sindacato di legittimità, poiché in esso viene proposta semplicemente una rilettura non consentita alla Cassazione di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).t

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, assolvendolo, insieme al coimputato, dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta documentale. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione, in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato ascrittogli è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già avanzati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con evidente aspecificità, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiamata, in particolare, la convincente analisi compiuta nel provvedimento impugnato, alle pagine 6 e 7, in particolare, sicchè il ricorso appare, anche, nel complesso, manifestamente infondato. Ed invero, le censure prospettano opzioni interpretative in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710), circostanza verificatasi nel caso del ricorrente, amministratore della fallita, che non ha fornito spiegazioni riscontrabili alle rilevanti fuoriuscite di danaro dalla cassa della società, prima del fallimento e senza causa accertata dal curatore. Infine, il ricorso, nel merito, si pone anche fuori dall'orizzonte del sindacato di legittimità, poiché in esso viene proposta semplicemente una rilettura non consentita alla Cassazione di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).t 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 09507/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris