CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10685/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza si caratterizza per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con le argomentazioni, chiare e logicamente articolate della Corte di appello, che ha compiutamente considerato il motivo di appello relativo alla mancata concessione delle stesse, valutato la portata della condotta e ritenuto, con motivazione del tutto priva di aporie, che potessero essere concesse in regime di equivalenza; atteso che il motivo proposto in questa sede non evidenzia alcuna illogicità o irragionevolezza nella valutazione della Corte di appello, che ha compiutamente valutato il motivo, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 fe