CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15038/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati prescritti, con rinvio per la rideterminazione della pena per quelli non prescritti (capi K, O e P); la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, emessa il 2 ottobre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di truffa aggravata tentata e consumata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (artt. 640-bis e 483 cod. pen.). La vicenda ha ad oggetto una serie di condotte poste in essere dal ricorrente in qualità di titolare di omonima azienda agricola o di legale rappresentante di altra società, siccome volte all'indebito ottenimento di contributi AGEA per gli anni 2015, 2016 e 2017, inerenti alla coltivazione di fondi agricoli (capi C, D, K, M, N, O e P della imputazione). In relazione ad analoghe imputazioni (capi A, B ed L), il Tribunale aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto che le truffe contestate fossero a consumazione prolungata, così da far decorrere il termine di prescrizione dall'ultima condotta, commessa l'11 agosto 2017 (capi O e P). Al contrario, ogni singola truffa avrebbe dovuto essere considerata come reato autonomo, dal momento che era stata commessa dal ricorrente (anche con riguardo alle condotte già dichiarate prescritte in primo grado), in due distinte qualità (quale titolare dell'omonima azienda agricola e quale legale rappresentante della società agricola Agrobioverde) e con differenti domande di contributo relative alle diverse annate. Ne conseguirebbe l'intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe valutato che le domande di contributo ed i fascicoli azienda li agli atti non erano originali, sicché non sarebbe stato possibile accertare l'autenticità delle firme e la loro riconducibilità al ricorrente. Inoltre, non sarebbe stato provato il dolo dei reati, vale a dire la consapevolezza da parte del ricorrente che il centro di assistenza agricola di riferimento inserisse dati non corrispondenti alla realtà, circostanza avvalorata dalla prova che il centro di assistenza avesse agito irregolarmente; nel ricorso si sottolinea, inoltre, l'esistenza di precedenti giudiziari a favore dell'imputato e dimostrativi della sua integrità morale; 3) violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, non essendosi tenuto conto della modestia dei fatti, del comportamento processuale del ricorrente e della vetustà del precedente penale; 4) violazione di legge per non avere la Corte qualificato le condotte contestate ai sensi dell'art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898. 2 hA [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato nei termini qui di seguito evidenziati. 1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha qualificato le condotte di truffa ascritte al ricorrente come ipotesi di truffa a consumazione prolungata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio ed applicabile al caso in esame, in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. "a consumazione prolungata" quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti (Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, Cecere, Rv. 282436-01; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381-01). Alla luce di tale principio, ciò che occorre focalizzare, per quanto di odierno interesse, non è la natura dell'ente o le modalità di erogazione del finanziamento o contributo, quanto, piuttosto, la circostanza che l'autore del reato abbia o meno commesso ulteriori attività fraudolente successive alla prima per conseguire il suo risultato. Nel caso in esame, anche a voler dare per verificata la circostanza che i contributi AGEA non pervenissero in unica soluzione ma a più riprese, è indubbio che l'attività fraudolenta del ricorrente - il quale, peraltro, aveva agito a nome di due diverse compagini - avesse riferimento alla singola annualità e che, per ogni anno, doveva essere rinnovata la condotta illecita, tanto da rendersi necessaria una nuova domanda di contributo, secondo quanto è specificato anche nelle singole imputazioni. Il Tribunale, infatti, aveva correttamente ritenuto che, da una annualità all'altra, vi fosse soluzione di continuità, sicché aveva dichiarato di non doversi procedere in relazione ad alcune condotte illecite che, nella diversa ed erronea prospettiva adottata dalla Corte di appello, non avrebbero potuto essere ritenute prescritte in primo grado. Ciò comporta - dovendosi escludere la fondatezza del successivo motivo inerente al giudizio di responsabilità, per le ragioni evidenziate nel prosieguo - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quei reati rispetto ai 3 t1N quali è maturato il termine di prescrizione, siccome decorrente dalla data della loro consumazione indicata nelle singole imputazioni in quella del 20 giugno 2016. In particolare, si fa riferimento ai reati di cui ai capi C, D, K, M ed N della rubrica, con la precisazione, rispetto alle conclusioni adottate dal Procuratore generale, che, quanto al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. contestato al capo K, la pena edittale massima prevista all'epoca di riferimento della condotta contestata (20 giugno 2016) - ed alla quale, per questo, occorre fare riferimento per il calcolo della prescrizione - era di sei anni di reclusione. Al contrario, il termine di prescrizione dei reati di cui ai capi O e P, consumati 1'11 agosto del 2017, non era maturato alla data della sentenza di appello e non risulta decorso neanche alla data odierna. A questo proposito, al termine ordinario di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi considerati gli eventi interruttivi, devono essere aggiunti mesi tre e giorni undici per la sospensione dovuta all'applicazione della legge n. 103 del 2017, trattandosi di reati commessi dopo il 3 agosto 2017, secondo quanto è stato stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Polichetti del 12 dicembre 2024 (RG n. 22932/24), della quale si conosce ad oggi solo l'informazione provvisoria; detto periodo di sospensione è quello intercorrente tra la data di scadenza del deposito della sentenza di primo grado - 1 dicembre 2023 - e la data della sentenza impugnata). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ed il Tribunale (cfr. fg. 9 della sentenza di primo grado) hanno sottolineato che era stato ritrovato nella disponibilità del ricorrente un contratto di affitto di terreni indicante dati fasulli poi utilizzato nelle domande di contributo, a dimostrazione del fatto che egli fosse consapevole delle dichiarazioni fraudolente presentate dai centri di assistenza ai quali si rivolgeva (non uno ma tre, cfr. fg. 7 della sentenza di primo grado) e che avesse volutamente presentato dichiarazioni non veritiere, integrando i reati di truffa e falso contestatigli. Tale circostanza, che il ricorso, non a caso, omette, supera ogni altra obiezione difensiva. 3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. La Corte ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena rilevando la gravità delle condotte commesse, nonché la loro reiterazione nel tempo in quanto dimostrativa di una prognosi favorevole di ricaduta nel reato idonea ad escludere ogni beneficio a ciò connesso. 4 [m Con tali argomenti, tratti dal merito del giudizio, il ricorrente non si confronta. 4. E' manifestamente infondato il quarto motivo, dal momento che l'avere ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen., anche attraverso la commissione di specifici reati di falso ideologico secondo quanto contestato, esclude in radice l'applicazione del reato di cui all'art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898, che contiene una espressa clausola di riserva in tal senso. Valga, in proposito, il principio di diritto secondo cui, il reato previsto dall'art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898 - che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie falsi - deve ritenersi di carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente ad una esposizione menzognera di dati e notizie, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino diversi ed ulteriori artefici o raggiri quali ad esempio la formazione e l'utilizzazione di falsi documenti - che integrano, invece, il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen; vedi sent. Corte Cost. n. 25/94 (Sez. 2, n. 7280 del 03/06/1997, Milano, Rv. 208570-01). 5. Al parziale accoglimento del primo motivo di ricorso ed alla declaratoria di inammissibilità dei restanti motivi, consegue la conferma del giudizio di responsabilità per i reati di tentata truffa aggravata e falso ideologico di cui ai capi O e P, con consequenziale rinvio al giudice di merito per la sola determinazione della pena relativa a tali reati, alla quale non può procedersi in questa sede avuto riguardo alla statuizione adottata sul punto in primo grado (fg. 15 della sentenza del Tribunale) e stante la necessità di valutazioni di fatto precluse nel giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C, D, K, M) ed N), perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la determinazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi O e P. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabi