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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44389/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la fissazione di nuova udienza in contraddittorio per l'esame della richiesta di riqualificazione nei reati di cui agli artt. 617-quinquies e 615-ter, , comma 2, n. 3, cod. pen., chiedendo in ogni caso, e previa riqualificazione della fattispecie di cui al capo B) come sopraindicato, il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha contestato la richiesta di riqualificazione formulata dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente — riconoscendo agli imputati le circostanze attenuanti generiche e riducendo conseguentemente la pena — la decisione del Tribunale di Biella, assunta all'esito di rito abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati — entrambi — per tentato furto aggravato di beni presenti nella vetrina di un esercizio commerciale e — il solo Lofiego — anche per furto aggravato del flusso telematico di una linea telefonica di un terzo, attuato collegando un cavo del box telefonico corrispondente all'utenza che serviva l'abitazione della persona offesa e navigando su internet grazie a detto collegamento abusivo

2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorso per cassazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — sottoscritto dal suo difensore di fiducia — si compone di un unico motivo, che lamenta mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello concernente il reato di cui al capo b).

La motivazione circa la riconducibilità della banda per navigare in internet al concetto di cosa mobile o di energia sarebbe stata giustificata dalla Corte di merito con un'argomentazione apparente, risoltasi in una petizione di principio.

Sarebbe un controsenso considerare energia la connessione ad internet, che non funziona autonomamente, ma che necessita, a sua volta, di energia per funzionare.

Ci si troverebbe — ritiene il ricorrente — di fronte ad un vuoto normativo.

4. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore consta anch'esso di un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva.

Quest'ultima era stata giustificata sulla sola base della gravità dei danni cagionati alla persona offesa, sulla cui quantificazione non vi è peraltro traccia in sentenza, né negli atti.

La Corte di merito ha trascurato, di contro, una serie di indici positivi, quali il buon comportamento di [OSCURATO:PERSONA] dopo il reato, quando era uscito spontaneamente dal locale teatro dei fatti e non aveva opposto resistenza alla perquisizione; il buon comportamento processuale, manifestatosi con la scelta del rito abbreviato e con l'elezione di domicilio presso il difensore; e la sua giovane età.

Inoltre le tre condanne passate in giudicate sono limitate a fatti risalenti al 2010 e almeno due di esse potrebbero, qualora venisse formalizzata apposita richiesta al Giudice dell'esecuzione, essere oggetto del riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, sicché la sentenza impugnata, per quanto lo riguarda e limitatamente al reato di cui al capo b), va annullata con rinvio.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile.

1. [OSCURATO:PERSONA] contesta la riconduzione al concet:to di cosa mobile suscettibile di furto della banda internet, a cui egli ha potuto accedere mediante l'abusivo collegamento alla rete telefonica fissa di [OSCURATO:PERSONA], realizzato grazie ad una "treccia" connessa al box telefonico servente l'abitazione dell'ignaro utente.

La Corte di appello ha risposto alla corrispondente censura contenuta nell'atto di appello sostenendo che quella necessaria per il collegamento ad internet è un'energia suscettibile di approprazione, risposta che il ricorrente contesta sia per la sua assertività sia per il risultato interpretativo cui la Corte di merito è pervenuta. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il tema agitato dal ricorrente, un riferimento esegetico di sicuro rilievo è costituito da Sezioni Unite Vattani (Sez.

U, n. 19054 del 16/04/2013, Rv. 255299) che, ancorché in relazione al reato di peculato ed all'utilizzo di un telefono, ha fornito delle coordinate esegetiche utili a comprendere quale bene possa essere oggetto di appropriazione.

Secondo l'autorevole precedente, le energie riconducibili alla nozione di cui all'art. 624, comma 2, cod. pen. suscettibili di una condotta appropriativa sono solo quelle «che vengono captate dall'uomo, mediante l'apprestamento di mezzi idonei, in modo tale da essere impiegate a fini pratici, distribuite, scambiate, etc.: deve trattarsi, dunque, di una forza della natura misurabile in denaro».

Quanto, in particolare, alle energie necessarie per l'attivazione della linea telefonica, il massimo Consesso ha stimato che esse non possono tecnicamente essere oggetto di appropriazione, in quanto non sono oggetto di previo possesso o disponibilità da parte dell'utente del telefono, siccome non preesistono all'uso dell'apparecchio, ma sono prodotte proprio dalla sua attivazione.

Altro ostacolo all'assimilazione del flusso collegato alla linea telefonica ai beni suscettibili di appropriazione è dato dal fatto di "propagarsi" e di non essere atto all'immagazzinamento, funzionale a un impiego pratico misurabile in termini economici, sì da rispondere all'esplicito requisito di cui all'ultima parte del comma secondo dell'art. 624 cod. pen.

Le Sezioni Unite, inoltre, non hanno mancato di rilevare che il costo delle singole chiamate, anche nei contratti a consumo, non è il riflesso diretto delle onde elettromagnetiche attivate, bensì il frutto di una complessiva valutazione «del budget del sistema di comunicazione gestito, in base alla quale si determina, secondo i parametri del numero e della durata, il prezzo, economicamente congruo, della fruizione del servizio».

Di conseguenza, quanto all'utilizzo della linea telefonica di ufficio da parte di un appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte regolatrice ha sancito che trattasi non già di peculato dell'energia "telefonica", ma — ove produca un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una 'esione concreta alla funzionalità dell'ufficio — di peculato d'uso dell'apparecchio telefonico.

I principi di Sezioni Unite Vattani sono stati ritenuti estensibili anche all'utilizzo della connessione internet di un cellulare di ufficio da parte del vicesindaco di un Comune per usi privati (Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416).

Ciò posto, coglie nel segno il ricorso quando si duole della risposta della Corte territoriale al tema agitato con l'appello, dal momento che, pur di fronte alla complessità della questione, I Giudici di appello si sono limitati ad una risposta apodittica, che non ha colto la problematicità del tema sotteso all'assimilazione attuata e non ha dato conto delle ragioni fattuali che li hanno condotti alla conclusione raggiunta.

In altre parole, occorre domandarsi, sulla base delle caratteristiche tecniche del flusso telematico, se considerazioni analoghe a quelle svolte dalla giurisprudenza sopra evocata possano essere formulate nell'odierna regiudicanda a proposito della linea internet collegata all'utenza domestica della persona offesa, carpita con le modalità descritte.

Alla luce di queste considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed in ordine al reato di cui al capo b) (per la fattispecie sub a) non vi è ricorso) affinché la Corte di appello valuti se l'utilizzo della connessione internet collegata alla linea telefonica carpita dall'imputato possa ricondursi alla nozione di energia di cui all'art. 624, comma 2 cod. pen. e se, dunque, essa possa essere oggetto di appropriazione.

2. Non appare convincente, di contro, la proposta di riqualificazione formulata dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, laddove ha ritenuto che il fatto potesse essere ricondotto al reato di cui all'art. 615-ter ovvero a quello di cui all'art. 617-quinquies cod. pen.

L'art. 615-ter cod. pen., infatti, anche riguardato rispetto alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1989 che ha costituito lo stimolo ala sua introduzione, non riguarda condotte come quella contestata. [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 17325 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 263020), infatti, la disposizione in discorso è stata introdotta per assicurare una protezione all'ambiente informatico o telematico che contiene dati personali che devono rimanere riservati e conservati al riparo da ingerenze ed intrusioni altrui e rappresenta un luogo inviolabile, delimitato da confini virtuali, paragonabile allo spazio privato dove si svolgono le attività domestiche.

Per questo la fattispecie è stata inserita nella Sezione IV del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, dedicata ai delitti contro la inviolabilità del domicilio.

Nel caso di specie non vi è stata alcuna intrusione che abbia violato il domicilio informatico dell'Hamine, ma l'imputato ha solo approfittato, connettendosi mediante un collegamento fisico, alla rete internet della persona offesa.

Neanche il fatto può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 617- quinquies cod. pen., che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, nel caso di specie non violate.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che si limita a contestare la mancata esclusione della recidiva — è inammissibile per essere inammissibile, per manifesta infondatezza, il relativo motivo di appello.

Quest'ultimo, infatti, richiamando le argomentazioni spese per invocare le circostanze attenuanti generiche, faceva riferimento all'accondiscendenza mostrata dal prevenuto alla perquisizione, alla mancanza di resistenza alla polizia, al comportamento processuale con richiesta di abbreviato, all'elezione di domicilio e alla giovane età dell'imputato.

Ebbene, in primo luogo, l'appellante non aveva argomentato circa l'esistenza degli indicatori che le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688; Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838) hanno enucleato per il riconoscimento della recidiva, onde stabilire se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, vale a dire: - la natura dei reati, - il tipo di devianza di cui sono il segno, - la qualità dei comportamenti, - il margine di offensività delle condotte, - la distanza temporale - il livello di omogeneità esistente fra loro, - l'eventuale occasionalità della ricaduta.

Piuttosto, l'appellante aveva insistito su alcuni presunti sintomi di meritevolezza, che, al contrario, non hanno alcuna rilevanza sul giudizio ex art.99 cod. pen.

In particolare si osserva che: - l'accondiscendenza alla perquisizione era un atto dovuto; - la scelta dell'abbreviato e l'elezione di domicilio sono scelte processuali, peraltro nel primo caso tese ad ottenere uno sconto di pena (Sez. 2, n. 13364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034); - la giovane età è un dato neutro.Inoltre, quanto alla possibile - ma comunque nella specie del tutto eventuale siccome neanche invocata al Giudice dell'esecuzione - continuazione tra due dei tre precedenti, essa comunque non escluderebbe la sussistenza della recidiva.

Tanto premesso, deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, essendo la statuizione censurata collegata ad un motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

4. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.

M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la fissazione di nuova udienza in contraddittorio per l'esame della richiesta di riqualificazione nei reati di cui agli artt. 617-quinquies e 615-ter, , comma 2, n. 3, cod. pen., chiedendo in ogni caso, e previa riqualificazione della fattispecie di cui al capo B) come sopraindicato, il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha contestato la richiesta di riqualificazione formulata dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente — riconoscendo agli imputati le circostanze attenuanti generiche e riducendo conseguentemente la pena — la decisione del Tribunale di Biella, assunta all'esito di rito abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati — entrambi — per tentato furto aggravato di beni presenti nella vetrina di un esercizio commerciale e — il solo Lofiego — anche per furto aggravato del flusso telematico di una linea telefonica di un terzo, attuato collegando un cavo del box telefonico corrispondente all'utenza che serviva l'abitazione della persona offesa e navigando su internet grazie a detto collegamento abusivo 2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorso per cassazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — sottoscritto dal suo difensore di fiducia — si compone di un unico motivo, che lamenta mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello concernente il reato di cui al capo b). La motivazione circa la riconducibilità della banda per navigare in internet al concetto di cosa mobile o di energia sarebbe stata giustificata dalla Corte di merito con un'argomentazione apparente, risoltasi in una petizione di principio. Sarebbe un controsenso considerare energia la connessione ad internet, che non funziona autonomamente, ma che necessita, a sua volta, di energia per funzionare. Ci si troverebbe — ritiene il ricorrente — di fronte ad un vuoto normativo. 4. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore consta anch'esso di un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva. Quest'ultima era stata giustificata sulla sola base della gravità dei danni cagionati alla persona offesa, sulla cui quantificazione non vi è peraltro traccia in sentenza, né negli atti. La Corte di merito ha trascurato, di contro, una serie di indici positivi, quali il buon comportamento di [OSCURATO:PERSONA] dopo il reato, quando era uscito spontaneamente dal locale teatro dei fatti e non aveva opposto resistenza alla perquisizione; il buon comportamento processuale, manifestatosi con la scelta del rito abbreviato e con l'elezione di domicilio presso il difensore; e la sua giovane età. Inoltre le tre condanne passate in giudicate sono limitate a fatti risalenti al 2010 e almeno due di esse potrebbero, qualora venisse formalizzata apposita richiesta al Giudice dell'esecuzione, essere oggetto del riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, sicché la sentenza impugnata, per quanto lo riguarda e limitatamente al reato di cui al capo b), va annullata con rinvio. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] contesta la riconduzione al concet:to di cosa mobile suscettibile di furto della banda internet, a cui egli ha potuto accedere mediante l'abusivo collegamento alla rete telefonica fissa di [OSCURATO:PERSONA], realizzato grazie ad una "treccia" connessa al box telefonico servente l'abitazione dell'ignaro utente. La Corte di appello ha risposto alla corrispondente censura contenuta nell'atto di appello sostenendo che quella necessaria per il collegamento ad internet è un'energia suscettibile di approprazione, risposta che il ricorrente contesta sia per la sua assertività sia per il risultato interpretativo cui la Corte di merito è pervenuta. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il tema agitato dal ricorrente, un riferimento esegetico di sicuro rilievo è costituito da Sezioni Unite Vattani (Sez. U, n. 19054 del 16/04/2013, Rv. 255299) che, ancorché in relazione al reato di peculato ed all'utilizzo di un telefono, ha fornito delle coordinate esegetiche utili a comprendere quale bene possa essere oggetto di appropriazione. Secondo l'autorevole precedente, le energie riconducibili alla nozione di cui all'art. 624, comma 2, cod. pen. suscettibili di una condotta appropriativa sono solo quelle «che vengono captate dall'uomo, mediante l'apprestamento di mezzi idonei, in modo tale da essere impiegate a fini pratici, distribuite, scambiate, etc.: deve trattarsi, dunque, di una forza della natura misurabile in denaro». Quanto, in particolare, alle energie necessarie per l'attivazione della linea telefonica, il massimo Consesso ha stimato che esse non possono tecnicamente essere oggetto di appropriazione, in quanto non sono oggetto di previo possesso o disponibilità da parte dell'utente del telefono, siccome non preesistono all'uso dell'apparecchio, ma sono prodotte proprio dalla sua attivazione. Altro ostacolo all'assimilazione del flusso collegato alla linea telefonica ai beni suscettibili di appropriazione è dato dal fatto di "propagarsi" e di non essere atto all'immagazzinamento, funzionale a un impiego pratico misurabile in termini economici, sì da rispondere all'esplicito requisito di cui all'ultima parte del comma secondo dell'art. 624 cod. pen. Le Sezioni Unite, inoltre, non hanno mancato di rilevare che il costo delle singole chiamate, anche nei contratti a consumo, non è il riflesso diretto delle onde elettromagnetiche attivate, bensì il frutto di una complessiva valutazione «del budget del sistema di comunicazione gestito, in base alla quale si determina, secondo i parametri del numero e della durata, il prezzo, economicamente congruo, della fruizione del servizio». Di conseguenza, quanto all'utilizzo della linea telefonica di ufficio da parte di un appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte regolatrice ha sancito che trattasi non già di peculato dell'energia "telefonica", ma — ove produca un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una 'esione concreta alla funzionalità dell'ufficio — di peculato d'uso dell'apparecchio telefonico. I principi di Sezioni Unite Vattani sono stati ritenuti estensibili anche all'utilizzo della connessione internet di un cellulare di ufficio da parte del vicesindaco di un Comune per usi privati (Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416). Ciò posto, coglie nel segno il ricorso quando si duole della risposta della Corte territoriale al tema agitato con l'appello, dal momento che, pur di fronte alla complessità della questione, I Giudici di appello si sono limitati ad una risposta apodittica, che non ha colto la problematicità del tema sotteso all'assimilazione attuata e non ha dato conto delle ragioni fattuali che li hanno condotti alla conclusione raggiunta. In altre parole, occorre domandarsi, sulla base delle caratteristiche tecniche del flusso telematico, se considerazioni analoghe a quelle svolte dalla giurisprudenza sopra evocata possano essere formulate nell'odierna regiudicanda a proposito della linea internet collegata all'utenza domestica della persona offesa, carpita con le modalità descritte. Alla luce di queste considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed in ordine al reato di cui al capo b) (per la fattispecie sub a) non vi è ricorso) affinché la Corte di appello valuti se l'utilizzo della connessione internet collegata alla linea telefonica carpita dall'imputato possa ricondursi alla nozione di energia di cui all'art. 624, comma 2 cod. pen. e se, dunque, essa possa essere oggetto di appropriazione. 2. Non appare convincente, di contro, la proposta di riqualificazione formulata dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, laddove ha ritenuto che il fatto potesse essere ricondotto al reato di cui all'art. 615-ter ovvero a quello di cui all'art. 617-quinquies cod. pen. L'art. 615-ter cod. pen., infatti, anche riguardato rispetto alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1989 che ha costituito lo stimolo ala sua introduzione, non riguarda condotte come quella contestata. [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 17325 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 263020), infatti, la disposizione in discorso è stata introdotta per assicurare una protezione all'ambiente informatico o telematico che contiene dati personali che devono rimanere riservati e conservati al riparo da ingerenze ed intrusioni altrui e rappresenta un luogo inviolabile, delimitato da confini virtuali, paragonabile allo spazio privato dove si svolgono le attività domestiche. Per questo la fattispecie è stata inserita nella Sezione IV del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, dedicata ai delitti contro la inviolabilità del domicilio. Nel caso di specie non vi è stata alcuna intrusione che abbia violato il domicilio informatico dell'Hamine, ma l'imputato ha solo approfittato, connettendosi mediante un collegamento fisico, alla rete internet della persona offesa. Neanche il fatto può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 617- quinquies cod. pen., che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, nel caso di specie non violate. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che si limita a contestare la mancata esclusione della recidiva — è inammissibile per essere inammissibile, per manifesta infondatezza, il relativo motivo di appello. Quest'ultimo, infatti, richiamando le argomentazioni spese per invocare le circostanze attenuanti generiche, faceva riferimento all'accondiscendenza mostrata dal prevenuto alla perquisizione, alla mancanza di resistenza alla polizia, al comportamento processuale con richiesta di abbreviato, all'elezione di domicilio e alla giovane età dell'imputato. Ebbene, in primo luogo, l'appellante non aveva argomentato circa l'esistenza degli indicatori che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838) hanno enucleato per il riconoscimento della recidiva, onde stabilire se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, vale a dire: - la natura dei reati, - il tipo di devianza di cui sono il segno, - la qualità dei comportamenti, - il margine di offensività delle condotte, - la distanza temporale - il livello di omogeneità esistente fra loro, - l'eventuale occasionalità della ricaduta. Piuttosto, l'appellante aveva insistito su alcuni presunti sintomi di meritevolezza, che, al contrario, non hanno alcuna rilevanza sul giudizio ex art.99 cod. pen. In particolare si osserva che: - l'accondiscendenza alla perquisizione era un atto dovuto; - la scelta dell'abbreviato e l'elezione di domicilio sono scelte processuali, peraltro nel primo caso tese ad ottenere uno sconto di pena (Sez. 2, n. 13364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034); - la giovane età è un dato neutro.Inoltre, quanto alla possibile - ma comunque nella specie del tutto eventuale siccome neanche invocata al Giudice dell'esecuzione - continuazione tra due dei tre precedenti, essa comunque non escluderebbe la sussistenza della recidiva. Tanto premesso, deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, essendo la statuizione censurata collegata ad un motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 4. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q. M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
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