CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce gli stessi vizi in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva della pena detentiva, sono entrambi non consentiti, giacché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; ritenuto che la Corte d'appello ha correttamente motivato in ordine a entrambe le questioni con argomentazioni prive di vizi logici e, altresì, conformi ai principi di legittimità, a tenore dei quali, in punto di responsabilità per il reato di truffa, l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente, costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario (Sez. 7, n. 24562, del 18/4/2023, Montebello); mentre, con riferimento alla pena sostitutiva, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01) (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove il giudice correttamente illustra tutti gli elementi del compendio probatorio sulla base dei quali viene positivamente accertata la responsabilità del ricorrente, stante la sussistenza di artifici e raggiri consistiti nella simulazione di circostanze non veritiere dirette a indurre in errore la persona offesa, e la riconducibilità dell'evento dannoso al [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'intestazione al medesimo della carta prepagata su cui è confluita la somma di denaro; nonché la pag. 6 in ordine alla pena sostitutiva, il cui diniego è ragionevolmente motivato sulla base delle modalità insidiose della condotta fraudolenta, suscettibile di reiterazione in ragione delle potenzialità diffusive del mezzo impiegato e della capacità a delinquere del ricorrente); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M