CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to Pasquale [OSCURATO:PERSONA], contenute nella memoria difensiva depositata con le quali ha ribadito la richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 13 Aprile 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cassino rideterminava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena, ad esso riconosciuta all'esito di giudizio abbreviato, in anni nove di reclusione in relazione a ipotesi di omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali plurime, con le circostanze aggravanti di cui all'art.589 bis commi 2 e 6 cod.pen., per avere guidato in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e sprovvisto di patente di guida. 2. Al [OSCURATO:PERSONA] erano contestate inoltre una serie di inosservanze al codice della strada in relazione ai limiti di velocità e alla mano da tenere in corrispondenza di una curva, in quanto aveva perso il controllo del proprio autoveicolo finendo per invadere l'opposta corsia di marcia ove veniva in collisione con autoveicolo che procedeva in senso contrario, provocando la morte di due passeggeri del veicolo dallo stesso condotto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e lesioni personali al terzo passeggero, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e alla passeggera dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] antagonista, NARDELLI Francesca, ricoverati in prognosi riservata. 3. La Corte di Appello di Roma, nel confermare il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato, disattendeva la eccezione di inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti diagnostici, che avevano evidenziato la presenza di tracce di stupefacente nei liquidi biologici, in ragione dell'omesso avviso al conducente di farsi assistere da difensore di fiducia ai sensi dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen. C.d.S.. Assumeva che l'eccezione era stata tardivamente sollevata con i motivi di appello e che comunque risultava sanata in ragione del rito deflattivo prescelto. Escludeva altresì che l'imputato fosse stato riconosciuto responsabile di fatti diversi o nuovi rispetto al contenuto della contestazione la quale, in termini chiari e precisi annoverava, oltre alle conseguenze mortali a carico di due dei passeggeri del veicolo del CONTRERA, altresì gli esiti gravemente lesivi ai danni di altri due passeggeri, elevando la fattispecie a ipotesi di concorso formale, peraltro attraverso il richiamo all'art.589 bis ultimo comma cod.pen. (morte e lesioni di più persone).In parziale accoglimento dei motivi di ricorso concernenti il trattamento sanzionatorio, ritenutane la eccessiva afflittività, rimodulava l'aumento di pena in ragione della circostanza aggravante di cui all'art.589 bis comma sei cod.pen. e rideterminava la pena finale in anni nove di reclusione. 3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolando sei profili di doglianza. Con un primo motivo denuncia violazione dell'art.522 cod.proc.pen. assumendo che la pronuncia di condanna aveva compreso alcune ipotesi di lesioni personali colpose stradali che non avevano formato oggetto di contestazione, così determinando un arbitrario aumento di pena. Assumeva che i suddetti reati andavano ritenuti assorbiti ai sensi dell'art.589 bis comma 8 cod.pen., come correttamente contestato in imputazione. 3.1 Con il secondo motivo assume violazione di legge in relazione all'applicazione del concorso formale tra reati in presenza di plurimi eventi dannosi laddove la ipotesi, pure contestata, di cui all'art.589 bis cod.pen. avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una circostanza aggravante, in grado di assorbire il complessivo disvalore dei fatti contestati. I giudici di merito avevano omesso di precisare a quale titolo erano stati apportati gli aumenti di pena sulla pena base fissata per il reato più grave. 3.2 Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di appello aveva comunque riconosciuto che i reati di lesioni stradali erano stati contestati in fatto, in quanto l'applicazione del concorso formale tra reati doveva essere escluso sia con riferimento al tenore letterale dell'art.589 bis comma 8 cod.pen., sia con riferimento alla collocazione sistematica della norma, evidenziando al contempo che ragioni di favor rei imponevano di interpretare la norma finale dell'art.589 bis cod.pen. quale ipotesi circostanziale, suscettibile di giudizio di bilanciamento e con la previsione di una pena non elevabile oltre i diciotto anni di reclusione. 3.3 Con una quarta articolazione deduce la improcedibilità del reato di lesioni stradali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per carenza di querela in quanto la contestazione afferiva a lesioni semplici. 3.4 Con un quinto motivo di ricorso il ricorrente reitera la eccezione di inutilizzabilità degli esami ematochinnici da cui era emersa la presenza di cannabinoidi nell'organismo del ricorrente, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità avesse evidenziato che la relativa censura avrebbe potuto essere sviluppata anche nel corso del giudizio abbreviato. 3.5 Con un'ultima articolazione si duole dell'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio soprattutto con riferimento alle ipotesi di lesioni stradali in relazione quali l'aumento sarebbe risultato superiore al massimo edittale, travalicando addirittura i limiti del cumulo materiale delle pene. 4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore Generale concludeva per l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso. 4.1 La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale, nel chiedere l'accoglimento del ricorso, ribadiva le ragioni di doglianza avverso la sentenza impugnata, opponendosi alle conclusioni del rappresentante della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso nei quali si assume violazione di legge e difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti contestati, ai sensi dell'art.589 bis commi 2, 6 e 8 cod.pen. e 590 bis cod.pen. e in relazione alla funzione svolta dalla disposizione di chiusura dell'art.589 bis cod.pen. che, secondo la prospettazione difensiva, assumerebbe la natura di elemento circostanziale con funzione calmieratrice del trattamento sanzionatorio. 1.1 Sotto un primo profilo va subito ribadito, come è stato correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, come nessuna violazione degli art.521 e 522 cod.proc.pen. è riscontrabile nelle sentenze di merito laddove la ipotesi di omicidio stradale plurimo e pluriaggravato risulta contestato in imputazione in tutte le sue componenti, tanto con riferimento all'aggravante della guida in stato di ebbrezza e della guida senza patente (contestate sia in fatto che in diritto con riferimento all'art.589 bis commi 2 e 6 cod.pen.), sia in relazione alla ipotesi di conseguenze mortali e lesive plurime, mediante l'espresso riferimento contenuto nella imputazione di "avere causato la morte e le lesioni personali di più persone" (di cui erano indicate le generalità), nonché alla sussunzione del fatto ai sensi dell'art.589 bis comma 8 cod.pen., che appunto prevede uno speciale regime sanzionatorio nel caso in cui alla condotta di cui al precetto normativo consegua la morte di una o più persone, ovvero la morte e il ferimento di una o più persone. 1.2 Quanto poi alla natura giuridica di tale ultima disposizione, la giurisprudenza di legittimità, con decisioni cui la Corte non intende discostarsi, ha escluso che si tratti di una circostanze aggravante o di una figura autonoma di reato complesso, ma ne ravvisa una ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia o distinzione (sez.4, n.20340 del 7/3/2017, Monnet, Rv.270167-01; n.36024 del 3/06/2015, P.C. e [OSCURATO:PERSONA], Rv.264408). Trattasi di principio consolidato e costantemente affermato, certamente estensibile al reato di omicidio colposo stradale, in considerazione della sovrapponibilità del testo della nuova ipotesi criminosa a quello dell'art.589 cod.pen. ad eccezione al limite massimo di pena previsto per gli aumenti (anni diciotto piuttosto che quindici), giustificato peraltro dal più aspro trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di omicidio stradale. Nessuna ipotesi di assorbimento dei reati satellite, peraltro specificamente contestati, nel reato ritenuto più grave, può ritenersi avverato nella specie, in presenza di plurimi eventi dannosi realizzati dall'imputato con la medesima azione colposa. Peraltro anche a volere strutturare la fattispecie di cui all'art.589 bis comma 8 cod.pen. quale ipotesi aggravata del reato di omicidio stradale, nondimeno la pena base avrebbe dovuto essere individuata con riferimento alla più grave delle violazioni (e la pena applicata dalla corte di appello si attesta sul minimo edittale in anni otto di reclusione per la fattispecie di cui all'art. 589 bis comma 2 cod.pen.) e su tale pena avrebbero dovuto essere apportati gli aumenti per l'ulteriore circostanza aggravante (589 bis comma 6 cod.pen.) e fino al triplo in ragione delle altre ipotesi di reato in concorso, di talchè neppure si comprende in che termini avrebbe potuto operare l'assorbimento invocato dal ricorrente. 2. Manifestamente infondata è pertanto anche la censura di cui alla terza articolazione con la quale si assume che non risulterebbero contestate in imputazione le fattispecie di lesioni stradali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di NARDELLI Francesca, in ragione della omessa contestazione della previsione di cui all'art.590 bis cod.pen., atteso che la contestazione risulta esplicitata in fatto quanto alle lesioni provocate e alla prognosi che ne è conseguita (cfr.sez.3, n.5469 del 5/12/2013, Russo, Rv.258920; sez.1, n.30141 del 5 Aprile 2019, Poltrone, Rv.276602-01) e, in diritto, mediante il richiamo all'art.589 bis comma 8 cod.pen., ipotesi che prevede appunto il concorso di ipotesi di morte e di lesioni personali in conseguenza di una medesima condotta colposa. 3. Stante la piena autonomia dei reati di lesioni colpose rispetto al più grave delitto di omicidio colposo stradale, anche sotto il profilo della procedibilità dei singoli reati, del tutto errato risulta il richiamo all'art.131 cod.pen. operato dal ricorrente nel quarto motivo di ricorso, laddove la procedibilità di ufficio consegue al riconoscimento della sussistenza dei reati di lesioni stradali gravi, come adeguatamente contestati in imputazione, stante il pericolo di vita conseguito alle persone offese per effetto delle lesioni riportate nel sinistro, mediante l'enunciazione del ricovero in prognosi riservata (in relazione all'art.583 comma 1 lett.a cod.pen.). 4. Infondata è poi la censura concernente la dedotta nullità- inutilizzabilità degli esiti degli esami ematochimici per omesso avviso ai sensi dell'art.114 disp.att. Cod. della Strada. Pacifica è la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in ordine al fatto che il vizio concernente il mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere integra nullità a regime intermedio che deve essere dedotta nel corso del giudizio di primo grado ai sensi degli art.180 e 182 cod.proc.pen. e che risulta sanata a seguito di accesso al rito abbreviato (sez.4, n.24087 del 28.2.2018 Massardi; n.40550 del 3.11.2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv.282062), non ricorrendo peraltro alcuna distinzione tra le ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato intervenuta in udienza preliminare ovvero a seguito di citazione diretta a giudizio, atteso che non è la forma procedimentale a determinare la preclusione processuale quanto l'accesso al rito alternativo, che è inconciliabile con la deduzione o la rilevabilità ex officio di nullità a regime intermedio. Nella specie peraltro il vizio non era stato eccepito, né dedotto neppure dinanzi al giudice per le indagini preliminari in sede di discussione finale e pertanto risulta intempestivamente sollevato con i motivi di impugnazione in appello. 5. La censura relativa al trattamento sanzionatorio con la quale si assume la illegalità delle pene applicate in aumento rispetto alla pena base per le ipotesi di lesioni colpose e la eccessività della pena in aumento per l'ulteriore ipotesi di omicidio stradale risultano parimenti infondati. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità. In particolare la pena base risulta modulata sul minimo edittale, l'aumento per l'ulteriore ipotesi di omicidio stradale (anno due di reclusione), risulta operato in termini frazionali e percentualmente modesti (un quarto), mentre i due aumenti operati per le lesioni stradali, pure congiuntamente considerati (anni due mesi quattro di reclusione) risultano apportati in misura inferiore rispetto alla pena minima prevista dall'art.590 bis comma 2 cod.pen. per la singola fattispecie (da tre a cinque anni) e pertanto in misura contenuta e frazionale. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese process