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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02954/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio a lui inflitto e ha confermato nel resto la decisione resa dal Tribunale di Rimini, che ne aveva affermato la responsabilità per due fatti di cui all'art. 495 cod. pen. nonché per la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.) - è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale - in maniera congrua, logica e conforme al diritto - ha espressamente attribuito all'imputato un'aggravata capacità criminale sulla scorta del limitato lasso di tempo trascorso tra i fatti di cui all'art. 495 cod. pene e della funzionalizzazione di essi a sottrarsi all'accertamento della commissione di ulteriori illeciti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio a lui inflitto e ha confermato nel resto la decisione resa dal Tribunale di Rimini, che ne aveva affermato la responsabilità per due fatti di cui all'art. 495 cod. pen. nonché per la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.) - è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale - in maniera congrua, logica e conforme al diritto - ha espressamente attribuito all'imputato un'aggravata capacità criminale sulla scorta del limitato lasso di tempo trascorso tra i fatti di cui all'art. 495 cod. pene e della funzionalizzazione di essi a sottrarsi all'accertamento della commissione di ulteriori illeciti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02954/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris