CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40905/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Nola che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta qualificazione del luogo in cui si era consumato il fatto come privata abitazione; - alla negata configurabilità del solo tentativo di reato; - al possibile proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - I primi due motivi di doglianza - in ordine alla qualificazione della condotta ed alla sua consumazione - sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le biciclette, oggetto del reato, fossero state sottratte dalle pertinenze dell'abitazione della persona offesa e come fossero state recuperate solo quando i due imputati stavano salendo sul treno per definitivamente allontanarsi, così da configurare sia il delitto di furto in abitazione sia la consumazione dello stesso avendone, i due imputati, conseguito l'autonoma disponibilità nel corso dell'indicato tragitto. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o