CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 23566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16645/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5118/2014 depositata il23/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratore speciale di cui in atti, proprietario unitamente ai fratelli per quote indivise di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Calitri, interessato dalla realizzazione di un’opera pubblica previo intervento espropriativo, convenne davanti al Tribunale di Napoli il Ministero delle attività Produttive per ivi sentirlo condannare alla corresponsione dell’indennità di occupazione temporanea ed al risarcimento del danno pari al valore venale delle zone occupate. Instaurato il contraddittorio il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva n quanto esistente concessione traslativa a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] spa stipulata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda di risarcimento del danno nei confronti del MISE con sentenza successivamente riformata su impugnazione del MISE dalla Corte di Appello di Napoli la quale accolse l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di procuratore speciale di cui in atti ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e memoria. Il MISE resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la erronea qualificazione della domanda, operata dal giudice dell’appello, il quale ha ritenuto che la domanda fosse caratterizzata da un contenuto risarcitorio e non reipersecutorio. A suffragio richiama il petitum richiesto con le conclusioni dell’atto introduttivo (nell’elenco documenti di parte ricorrente sub 4 del relativo indice) che, qui di seguito, per immediatezza di lettura, si riproduce: “accertare e dichiarare… la attuale esistenza della titolarità del diritto di proprietà dei Sigg.ri Luraschi e Metallo … sul descritto cespite immobiliare C- condannare i l Ministero delle Industrie, del Commercio e dell’Artigianato alla restituzione del cennato bene… e, in via subordinata, al pagamento del valore commerciale dello stesso da determinarsi previo espletamento di C.T.U. …”. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 948 c.c. in quanto “…a norma dell’art. 948 c.c., legittimato passivamente all’azione di rivendica (che è, per sua natura, reale e non personale) è chiunque di fatto, comunque, possegga o detenga il bene rivendicato, onde abbia la facultas restituendi…”e quindi il MISE. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 81, Legge n. 219/1981, in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MISE in quanto aveva affidato in concessione all’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese, guidata da [OSCURATO:SOCIETA] la realizzazione dell’opera pubblica giusta contratto di appalto concessione in data 27/9/1982. Secondo tale contratto il concessionario aveva anche assunto infatti l’obbligo del pagamento delle indennità inerenti le espropriazioni, agli aventi diritto all’atto della presa in possesso dei beni espropriati. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (sentenza Tribunale di Napoli n. 1875/2011, pag. 3, righi da 5 a 10, allegata all’elenco documenti di parte ricorrente, sub 7 del relativo indice “…nel merito, non è stato addotto né provato, e neppure sembra concepibile sul piano logico, che il concessionario, violando i progetti delle opere pubbliche da realizzare, abbia fatto diversamente operato, in particolare costruendo parte di quella rotatoria stradale su terreni non interessati all’esproprio ed inoltre variando, oppure ex novo realizzando, il percorso di quell’acquedotto e di quel metanodotto…”)pertanto non vi era luogo al risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile in tutti i suoi motivi. Anzitutto, a prescindere dalla prospettazione della domanda proposta nell’atto introduttivo di primo grado, l’oggetto sostanziale della domanda il cui potere di qualificazione spetta al Giudice davanti al quale essa è proposta, è stato poi modificato in corso di causa e poteva senz’altro essere identificato nel ristoro dei danni patiti dai proprietari alla luce della intervenuta irreversibile trasformazione del bene, come accertato dalla CTU espletata nel corso del giudizio. Quanto ai restanti motivi da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro avvinti, l’orientamento più volte affermato in fattispecie analoghe da questa Corte è quello per cui, quando gli atti espropriativi vengono delegati ad altri soggetti che agiscano in nome e per conto del beneficiario dell'esproprio, a quest'ultimo spetta la legittimazione passiva in virtù della convenzione stipulata e del rapporto concessorio traslativo esistente. Infatti: “Qualora le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici siano state oggetto, L. n. 219 del 1981, ex artt. 80, 81 e 84 di concessione traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario stesso, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare dal lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si ricollegano e, quindi, unico legittimato passivo nella controversia avente ad oggetto l'opposizione alla stima. Tale indirizzo costituisce il corollario del principio secondo cui, ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 81, la concessione delle opere per la realizzazione del programma straordinario previsto dalla stessa legge affidate in concessione comporta l'attribuzione al concessionario anche del potere di espletare le procedure espropriative e di provvedere al pagamento delle relative indennità. Di conseguenza, da un canto, il rapporto obbligatorio relativo al pagamento di quelle indennità intercorre unicamente tra il proprietario ed il concessionario, e, dall'altro, il proprietario può far valere il suo diritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pagamento delle indennità.” ( Cass., Sez.un., 11 giugno 2003, n. 9330 e Cass. Sez. Un. 9 maggio 2000 n. 299). Tuttavia devono essere tenute distinte le situazioni in cui l’ente concessionario è in bonis oppure ne è stato dichiarato il fallimento e da tale dichiarazione derivi la mancanza di solvibilità. Infatti solo in questa seconda ipotesi, affinchè il diritto di conseguire l'indennizzo da parte del privato proprietario sia effettivo e non si risolva in una mera e astratta previsione, qualora il soggetto concessionario non possa adempiere, essendo stato dichiarato fallito, per mancanza o insufficienza di fondi ad adempiere alle obbligazioni deve essere affermata la legittimazione passiva concorrente dell’Ente concedente che deve essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell’obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto espropriato che altrimenti in caso contrario non riceverebbe alcun risarcimento. Per quanto sopra il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis primo comma cpc ed il ricorrente condannato al pagamento dele spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.800,00 . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p