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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25864/2026

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NE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 del GIP TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco in data 4 febbraio 2026, con la quale gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che con l'unico motivo di ricorso deduce la mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena e di quelli che hanno orientato il giudizio di comparazione tra le circostanze; rilevato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

D P.Q.MSezione [OSCURATO:PERSONA] O 1 O LUG 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat emente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 del GIP TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco in data 4 febbraio 2026, con la quale gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che con l'unico motivo di ricorso deduce la mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena e di quelli che hanno orientato il giudizio di comparazione tra le circostanze; rilevato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. D P.Q.MSezione [OSCURATO:PERSONA] O 1 O LUG 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat emente
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