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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 38375/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in esito a giudizio abbreviato, per aver riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'ad. 699 cod. pen. e ridotto, in conseguenza la pena inflitta per lo stesso, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'ad. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

2.1. Illegittimità costituzionale dell'ad. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La sentenza della Corte di appello, che ha applicato la diminuente per il rito nella misura di 1/3 per il capo A) e nella misura di 1/2 per il capo B), è stata emessa il 26/10/2022, quando il d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 era stato già pubblicato, anche se era stata posticipata al 30/12/2022 la sua entrata in vigore.

La novella, pur prevedendo all'ad. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., la possibilità di operare un'ulteriore riduzione di pena nella misura di 1/6 in caso di mancata impugnazione, non risulta essere stata estesa ai rapporti processuali non definiti, nonostante il disposto dell'ad. 2, comma 4, cod. pen.

Ciò ha determinato una irragionevole disparità di trattamento, dovendosi considerare che se l'udienza d'appello si fosse celebrata successivamente, il Merlino avrebbe senz'altro rinunciato all'impugnazione per vedersi operare la diminuente di cui al comma 2- bis dell'art. 442 cod. proc. pen. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio di cui al capo B).

Pur avendo riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'ad 699 cod. pen., la Corte territoriale ha mantenuto inalterata la pena base di mesi 6 di arresto, così violando l'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. e il divieto di reformatio in peius.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. La sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. è manifestamente infondata.

Invero, all'epoca della pronuncia della sentenza di appello (26/10/2022), il d.lgs. n. 150/2022, che ha introdotto l'anzidetto comma 2-bis, non era ancora entrato in vigore all'epoca e, dunque, nessuna violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen. può dirsi essersi verificata.

Tanto meno, le decisioni giudiziarie, assunte conformemente alla normativa vigente al momento delle stesse, possono tener conto di ipotetiche ed eventuali scelte future del singolo imputato.

2.1. Analoga sorte spetta al secondo motivo, attesa la discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio che, nel caso di specie, si è mantenuto sulla pena base di mesi 6 di arresto (il comma 1 dell'art.699 cod. pen. prevede un massimo edittale di 18 mesi di arresto), reputando la Corte territoriale la pena detentiva inflitta dal Giudice di primo grado «del tutto congrua rispetto alla notevole gravità del reato quale si evince dalla tipologia di arma oggetto del porto abusivo [nunchaku], trattandosi di arma di particolare efficacia offensiva, essendo idonea non solo a colpire, ma anche a strangolare», non ravvisando peraltro alcuna ragione per disporre una riduzione di tale pena base.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in esito a giudizio abbreviato, per aver riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'ad. 699 cod. pen. e ridotto, in conseguenza la pena inflitta per lo stesso, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'ad. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Illegittimità costituzionale dell'ad. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello, che ha applicato la diminuente per il rito nella misura di 1/3 per il capo A) e nella misura di 1/2 per il capo B), è stata emessa il 26/10/2022, quando il d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 era stato già pubblicato, anche se era stata posticipata al 30/12/2022 la sua entrata in vigore. La novella, pur prevedendo all'ad. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., la possibilità di operare un'ulteriore riduzione di pena nella misura di 1/6 in caso di mancata impugnazione, non risulta essere stata estesa ai rapporti processuali non definiti, nonostante il disposto dell'ad. 2, comma 4, cod. pen. Ciò ha determinato una irragionevole disparità di trattamento, dovendosi considerare che se l'udienza d'appello si fosse celebrata successivamente, il Merlino avrebbe senz'altro rinunciato all'impugnazione per vedersi operare la diminuente di cui al comma 2- bis dell'art. 442 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio di cui al capo B). Pur avendo riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'ad 699 cod. pen., la Corte territoriale ha mantenuto inalterata la pena base di mesi 6 di arresto, così violando l'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. e il divieto di reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. La sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. è manifestamente infondata. Invero, all'epoca della pronuncia della sentenza di appello (26/10/2022), il d.lgs. n. 150/2022, che ha introdotto l'anzidetto comma 2-bis, non era ancora entrato in vigore all'epoca e, dunque, nessuna violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen. può dirsi essersi verificata. Tanto meno, le decisioni giudiziarie, assunte conformemente alla normativa vigente al momento delle stesse, possono tener conto di ipotetiche ed eventuali scelte future del singolo imputato. 2.1. Analoga sorte spetta al secondo motivo, attesa la discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio che, nel caso di specie, si è mantenuto sulla pena base di mesi 6 di arresto (il comma 1 dell'art.699 cod. pen. prevede un massimo edittale di 18 mesi di arresto), reputando la Corte territoriale la pena detentiva inflitta dal Giudice di primo grado «del tutto congrua rispetto alla notevole gravità del reato quale si evince dalla tipologia di arma oggetto del porto abusivo [nunchaku], trattandosi di arma di particolare efficacia offensiva, essendo idonea non solo a colpire, ma anche a strangolare», non ravvisando peraltro alcuna ragione per disporre una riduzione di tale pena base. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il
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