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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44906/2022

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a-V-V é • • . ! ! r _ • - - • [OSCURATO:PERSONA].DIST,31LELCILZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti afferenti alla richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen.; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le memorie datate 12 ottobre 2022; OSSERVA Ritenuto che le istanze di rimessione depositate presso la Corre di appello di Trento - Sezione di Bolzano, non risultano notificate alle parti come previsto dall'art. 46, comma 1, cod. pen. giusta attestazione della Cancelleria della medesima Corte compulsata in merito; osservato che, ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo, la rimessione è inammissibile se non sono osservate le forme di cui al comma 1; ritenuto che all'inammissibilità delle istanze consegue la condanna dei richiedenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili le istanze e condanna i richiedenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a-V-V é • • . ! ! r _ • - - • [OSCURATO:PERSONA].DIST,31LELCILZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti afferenti alla richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen.; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le memorie datate 12 ottobre 2022; OSSERVA Ritenuto che le istanze di rimessione depositate presso la Corre di appello di Trento - Sezione di Bolzano, non risultano notificate alle parti come previsto dall'art. 46, comma 1, cod. pen. giusta attestazione della Cancelleria della medesima Corte compulsata in merito; osservato che, ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo, la rimessione è inammissibile se non sono osservate le forme di cui al comma 1; ritenuto che all'inammissibilità delle istanze consegue la condanna dei richiedenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili le istanze e condanna i richiedenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 44906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris