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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 1972

Cassazione n. 19384/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 21.10.2022 il Giudice di Pace di Castrovillari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reato di cui all'art. 582 cod. pen. condannandolo alla pena di euro 500 di multa. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce vizi di motivazione, con annessi travisamento probatorio e mancata valutazione delle prove a discarico.

Si lamenta la mancata valutazione di dati che si assumono rilevanti: innanzitutto il certificato ospedaliero attestante la lesione subita (ferite escoriate ed agitazione psicomotoria) anche dall'imputato che dà atto che egli ebbe a imputarla ad aggressione fisica incompatibile con la posizione passiva della persona offesa descritta dal giudice; il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare emesso in relazione al fatto di causa nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (la vicenda si è verificata presso il plesso di istituto scolastico tra due dipendenti); il certificato del casellario giudiziale dell'imputato (che attesta la sua incensuratezza); la volontà conciliativa dell'imputato e il rifiuto del querelante; i preesistenti e plurimi interessi economici del querelante; le investigazioni difensive sull'indennità Inail; il tentativo di costituzione di parte civile per duplicare il risarcimento.

Si lamenta altresì il travisamento positivo della prova riguardo: alle informazioni rese dall'imputato in sede di esame; alle lesioni riportate nel certificato medico che non corrispondono alle azioni aggressive descritte dalla persona offesa ben più violente rispetto alle conseguenze riscontrate. 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dei testi di accusa (il querelante e lI teste [OSCURATO:PERSONA]) che neppure convergono con riferimento alla fase preliminare della discussione insorta tra le parti. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione di norme di legge, segnatamente dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 582 cod. pen., per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato a fronte di ragionevole dubbio, nonché vizi di motivazione in ordine al mancato confronto tra l'accusa e l'alibi fornito dall'imputato circa la difesa che ha dovuto porre in essere, riscontrata da diversi accadimenti (in particolare dai graffi riscontrati sulla persona dell'imputato confermati anche dal teste di accusa). 2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 530, comma 3, del codice di rito e dell'art. 52 cod. pen. per il dubbio esistente sulla ricorrenza della legittima difesa, nonché vizio di motivazione. 2.5.Col quinto motivo deduce la violazione dell'art. 55 cod. pen. e vizi di motivazione.

La reazione maggiore del ricorrente alla aggressione iniziale della persona offesa (consistita in aggressione e minacce) poteva essere quanto meno sussunta in una condotta eccedente il proposito difensivo dell'imputato. 2.6.Col sesto motivo deduce la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della provocazione.

Le azioni del querelante sono di indubbia antigiuridicità e si pongono causalmente come presupposto della reazione dell'imputato.

2.7. Col settimo motivo deduce la violazione dell'art. 34 D.Igs. 274/2000 e carenza di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso di considerare la ricorrenza della fattispecie della particolare tenuità del fatto di cui alla disposizione indicata, invocata in considerazione delle punizioni disciplinari di entrambe le parti e delle conseguenze minimali delle reciproche condotte lesive.

2.8. Con l'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. e dell'art. 582 cod. pen. e vizi di motivazione lamentando l'eccessività della pena inflitta a fronte delle diverse circostante emerse, alcune indicative della scarsa offensività del fatto (occasionalità della condotta), altre dell'atteggiamento avuto di contro dalla persona offesa. 3.Con la memoria pervenuta in atti il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, previa ulteriore esplicazione del primo motivo e del settimo motivo di ricorso.

I travisamenti della prova dedotti col primo motivo hanno ad oggetto risultanze aventi tutte il requisito della decisività, in quanto, valutate le informazioni non considerate (i travisamenti negativi) ovvero espunte le informazioni rilevanti utilizzate ma non risultanti dai mezzi di prova (i travisamenti positivi), le controprove sono idonee a sovvertire l'esito del Con riferimento al settimo motivo di ricorso per cassazione si ribadisce che del fatto particolarmente tenue ricorrono manifestamente tutti i presupposti (danno reciprocamente procurato dal querelante e dall'imputato certamente esiguo; danno peraltro risarcito in sede INAIL al querelante, e relativo tentativo di ottenere una ripetizione ingiusta del pagamento del medesimo danno con la costituzione di parte civile ritenuta inammissibile; evento occasionale in quanto l'imputato non è aduso a comportamenti simili, per come risulta dal casellario e dalla mite sanzione disciplinare irrogatagli; rapporti tra i due conflittuali solo in occasione dell'evento per cui è processo). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il ricorso - che concerne un episodio, di certo non trascurabile, di lesioni giudicate guaribili in sette giorni (più dieci), intervenuto all'interno di un istituto scolastico per il quale il giudice dì pace ha irrogato, in modo assolutamente equilibrato, la sanzione di C 500 di multa, è inammissibile sia perché manca di confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata, sia perché deduce aspetti non decisivi. 1.1.11 primo motivo che lamenta, da un lato, la mancata valutazione di dati, e, dall'altro il travisamento di altri è inconferente ai fini che si prospettano, non essendosi esplicitata la pregnanza specifica dei rilievi mossi - che verrà solo in un certo qual modo indicata nei motivi successivi in cui si esplicitano i singoli vizi riscontati - ; anche nella memoria, da ultimo pervenuta, parimenti non si svolge un effettiva verifica della tenuta della motivazione al netto dei travisamenti denunciati.

Il motivo è aspecifico nella sua impostazione, oltre che rispetto alla motivazione impugnata che sì fonda su determinati punti fermi delle risultanze istruttorie a fronte dei quali gli aspetti che si assumono trascurati o travisati non sono stati evidentemente ritenuti decisivi (così per la certificazione medica dell'imputato frutto della presunta reazione difensiva della vittima; per la sanzione disciplinare irrogata anche della vittima; per l'incensuratezza dell'imputato; per la volontà conciliativa dell'imputato e il rifiuto del querelante; per i preesistenti e plurimi interessi economici del querelante; per il tentativo di costituzione di parte civile per duplicare il risarcimento); trattasi all'evidenza di circostanze che non sono di per sé in grado di scalfire una decisione che si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da deposizione testimoniale di soggetto terzo, non interessato, e da referto medico; laddove, peraltro, quanto al presunto rifiuto della vittima di conciliarsi con l'imputato, dai verbali di causa emerge unicamente che vi fu un rinvio del procedimento su richiesta della difesa per eventuale bonario componimento, a cui faceva seguito il tentativo di costituzione in giudizio della persona offesa che veniva però dichiarato inammissibile dal giudice per essere stata la persona offesa già risarcita dall'Inali; circostanze che in alcun modo sono di per sé idonee ad incrinare la ricostruzione della vicenda, né la stessa attendibilità della persona offesa in mancanza di un collegamento diretto tra esse e le dichiarazioni dalla medesima rese; dichiarazioni che peraltro vertono su un fatto non contestato nella sua verificazione, ma piuttosto con riferimento a determinate circostanze che ne accompagnarono la realizzazione.

Il giudice di merito ha invero fondato la credibilità della persona offesa sui riscontri desunti, in particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dal certificato medico in atti, sicché i comportamenti assunti dalla persona offesa in sede processuale e le finalità di tipo economico che avrebbe avuto di mira si risolvono in circostanze che in quanto non direttamente involgenti il fatto - il cui accertamento è stato giustamente ritenuto graniticamente acclarato da plurimi e convergenti risultanze probatorie non rivenienti solo dalle dichiarazioni della persona offesa - si appalesano di contorno e non decisive ai fini prospettati.

Anche l'assunta negazione del provvedimento disciplinare non pare assumere particolare rilievo in un contesto in cui un teste - si ribadisce - oculare ha affermato che la vittima è stata aggredita proprio con le modalità descritte dalla vittima stessa - calci e pugni - proseguiti anche quanto essa giaceva a terra.Il motivo, in ogni caso, attraverso i vizi dedotti tende piuttosto ad una rivalutazione probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità.

1.2. Così il secondo motivo che, nel lamentare il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova per essersi ritenuti credibili i testimoni nonostante le loro contraddizioni e non l'imputato, mira in realtà anch'esso ad una rivalutazione del fatto, oltre che probatoria, facendo peraltro leva su aspetti che non sono stati evidentemente ritenuti determinati nella dinamica complessiva della ricostruzione che, come già spiegato rispondendo al primo motivo, si basa su emergenze probatorie specifiche e convergenti.

Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651) deve, infatti, osservarsi che il motivo che pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito è inammissibile perché diretto ad ottenere dalla Corte di legittimità un giudizio di fatto che è estraneo ai suoi compiti.

Le deduzioni articolate nel ricorso, non solo non rilevano alcuna necessaria 'macroscopica evidenza', essendo, piuttosto, dirette a proporre una diversa interpretazione/valutazione/valorizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, ma non offrono neppure un decisivo contributo chiarificatore, disarticolante rispetto alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito - i quali hanno ben evidenziato come la condotta nel complesso tenuta dall'imputato sia stata, in buona sostanza, caratterizzata da una marcata volontà di reagire violentemente alle dimostranze della persona offesa.

1.3. Quanto al terzo, al quarto e ai quinto motivo si osserva che non si può affermare che l'imputato abbia fornito un alibi idoneo ad escludere che, dinanzi alle parole della vittima, egli lo abbia aggredito, come ha riferito il teste, con pugni al volto e calci nel sedere.

Se per alibi sembra doversi intendere la legittima difesa, correttamente il giudice ha escluso che l'imputato abbia reagito in modo proporzionato ad una presunta aggressione verbale, tenuto conto che egli continuò a picchiare la vittima anche dopo che essa giaceva, inerme, a terra; ebbene, rispetto a tale ricostruzione il ricorso contrappone unicamente delle escoriazioni giudicate guaribili in giorni tre laddove quelle subite dalla persona offesa sono state valutate - secondo quanto si riporta nella stessa imputazione - in giorni sette più altri dieci.

Sicché in ogni caso rimane del tutto sproporzionata - secondo l'impostazione del giudice di merito - la reazione dell'imputato che avrebbe potuto - e dovuto - evitare il contatto fisico trasmodato invece in un'aggressione violenta.

Premesso che, in ogni caso, l'ammettere o l'escludere l'esistenza della legittima difesa o dell'eccesso colposo costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova, accertati e valutati dal giudice di merito siano posti in esatta relazione con la norma di diritto (Sez. 5, n. 8583 del 10/04/1981 - dep. 06/10/1981, Luppino, Rv. 15034001), come nel caso di specie, di talché non sussiste neppure il vizio denunciato sotto il profilo della violazione di legge, va da sé che, se non è giuridicamente prospettabile l'esimente della legittima difesa, non è, concettualmente, ipotizzabile neppure l'eccesso colposo.

Come è ovvio, l'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione "ex ante", e, poi, procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005 - dep. 15/12/2005, P.G. in proc.

Bollardi, Rv. 23335201).

Ed invero, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, poiché il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v'è spazio ovviamente - per l'inesistenza di una offesa dalla quale difendersi - per la configurazione di un eccesso colposo, sicché non vi è neppure obbligo per il giudice di una specifica motivazione sul punto, pur se l'eccesso colposo sia espressamente prospettato dalla parte interessata (Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 - dep. 21/01/2009, Olari e altri, Rv. 24234; Sez. 1, n. 740 del 04/12/1997 - dep. 21/01/1998, Mendicino ed altro, Rv. 20945201).

1.4. Quanto al sesto motivo che lamenta il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n, 2 cod. pen. a fronte della frase che sarebbe stata pronunciata dalla persona offesa - "se ci fossimo trovati fuori ti avrei fatto una faccia così" - non considera che la circostanza attenuante della provocazione, sebbene non richieda i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022 Rv. 282823 - 01).

1.7. Il settimo motivo che lamenta l'erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, per non essersi esclusa la punibilità del fatto è manifestamente infondato.

Ed invero, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa -- mancante nel caso di specie - richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Rv. 268458 - 01).

In ogni caso la motivazione - che nel descrivere la vicenda complessiva evidenzia come essa si sia svolta presso un istituto scolastico e come la condotta dell'imputato foriera di lesione con svariati giorni di guarigione sia stata contrassegnata da pugni e calci proseguiti anche quando la persona offesa giaceva oramai a terra - non lascia spazio alla fattispecie della particolare tenuità del fatto.

1.8. L'ultimo ed ottavo motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il giudice ritenuto equa la pena base di euro 750,00 di multa, prossima alla pena minima edittale - ridotta per le attenuanti generiche ad euro 500; laddove gli elementi di cui fa cenno il ricorso - di là della loro pregnanza - non sono stati evidentemente ritenuti decisivi ai fini di una quantificazione della pena in termini ancora più ridotti rispetto a quella irrogata.

E' al riguardo solo il caso di rammentare che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come " pena congrua", " pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 21.10.2022 il Giudice di Pace di Castrovillari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reato di cui all'art. 582 cod. pen. condannandolo alla pena di euro 500 di multa. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce vizi di motivazione, con annessi travisamento probatorio e mancata valutazione delle prove a discarico. Si lamenta la mancata valutazione di dati che si assumono rilevanti: innanzitutto il certificato ospedaliero attestante la lesione subita (ferite escoriate ed agitazione psicomotoria) anche dall'imputato che dà atto che egli ebbe a imputarla ad aggressione fisica incompatibile con la posizione passiva della persona offesa descritta dal giudice; il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare emesso in relazione al fatto di causa nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (la vicenda si è verificata presso il plesso di istituto scolastico tra due dipendenti); il certificato del casellario giudiziale dell'imputato (che attesta la sua incensuratezza); la volontà conciliativa dell'imputato e il rifiuto del querelante; i preesistenti e plurimi interessi economici del querelante; le investigazioni difensive sull'indennità Inail; il tentativo di costituzione di parte civile per duplicare il risarcimento. Si lamenta altresì il travisamento positivo della prova riguardo: alle informazioni rese dall'imputato in sede di esame; alle lesioni riportate nel certificato medico che non corrispondono alle azioni aggressive descritte dalla persona offesa ben più violente rispetto alle conseguenze riscontrate. 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dei testi di accusa (il querelante e lI teste [OSCURATO:PERSONA]) che neppure convergono con riferimento alla fase preliminare della discussione insorta tra le parti. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione di norme di legge, segnatamente dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 582 cod. pen., per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato a fronte di ragionevole dubbio, nonché vizi di motivazione in ordine al mancato confronto tra l'accusa e l'alibi fornito dall'imputato circa la difesa che ha dovuto porre in essere, riscontrata da diversi accadimenti (in particolare dai graffi riscontrati sulla persona dell'imputato confermati anche dal teste di accusa). 2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 530, comma 3, del codice di rito e dell'art. 52 cod. pen. per il dubbio esistente sulla ricorrenza della legittima difesa, nonché vizio di motivazione. 2.5.Col quinto motivo deduce la violazione dell'art. 55 cod. pen. e vizi di motivazione. La reazione maggiore del ricorrente alla aggressione iniziale della persona offesa (consistita in aggressione e minacce) poteva essere quanto meno sussunta in una condotta eccedente il proposito difensivo dell'imputato. 2.6.Col sesto motivo deduce la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della provocazione. Le azioni del querelante sono di indubbia antigiuridicità e si pongono causalmente come presupposto della reazione dell'imputato. 2.7. Col settimo motivo deduce la violazione dell'art. 34 D.Igs. 274/2000 e carenza di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso di considerare la ricorrenza della fattispecie della particolare tenuità del fatto di cui alla disposizione indicata, invocata in considerazione delle punizioni disciplinari di entrambe le parti e delle conseguenze minimali delle reciproche condotte lesive. 2.8. Con l'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. e dell'art. 582 cod. pen. e vizi di motivazione lamentando l'eccessività della pena inflitta a fronte delle diverse circostante emerse, alcune indicative della scarsa offensività del fatto (occasionalità della condotta), altre dell'atteggiamento avuto di contro dalla persona offesa. 3.Con la memoria pervenuta in atti il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, previa ulteriore esplicazione del primo motivo e del settimo motivo di ricorso. I travisamenti della prova dedotti col primo motivo hanno ad oggetto risultanze aventi tutte il requisito della decisività, in quanto, valutate le informazioni non considerate (i travisamenti negativi) ovvero espunte le informazioni rilevanti utilizzate ma non risultanti dai mezzi di prova (i travisamenti positivi), le controprove sono idonee a sovvertire l'esito del Con riferimento al settimo motivo di ricorso per cassazione si ribadisce che del fatto particolarmente tenue ricorrono manifestamente tutti i presupposti (danno reciprocamente procurato dal querelante e dall'imputato certamente esiguo; danno peraltro risarcito in sede INAIL al querelante, e relativo tentativo di ottenere una ripetizione ingiusta del pagamento del medesimo danno con la costituzione di parte civile ritenuta inammissibile; evento occasionale in quanto l'imputato non è aduso a comportamenti simili, per come risulta dal casellario e dalla mite sanzione disciplinare irrogatagli; rapporti tra i due conflittuali solo in occasione dell'evento per cui è processo). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il ricorso - che concerne un episodio, di certo non trascurabile, di lesioni giudicate guaribili in sette giorni (più dieci), intervenuto all'interno di un istituto scolastico per il quale il giudice dì pace ha irrogato, in modo assolutamente equilibrato, la sanzione di C 500 di multa, è inammissibile sia perché manca di confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata, sia perché deduce aspetti non decisivi. 1.1.11 primo motivo che lamenta, da un lato, la mancata valutazione di dati, e, dall'altro il travisamento di altri è inconferente ai fini che si prospettano, non essendosi esplicitata la pregnanza specifica dei rilievi mossi - che verrà solo in un certo qual modo indicata nei motivi successivi in cui si esplicitano i singoli vizi riscontati - ; anche nella memoria, da ultimo pervenuta, parimenti non si svolge un effettiva verifica della tenuta della motivazione al netto dei travisamenti denunciati. Il motivo è aspecifico nella sua impostazione, oltre che rispetto alla motivazione impugnata che sì fonda su determinati punti fermi delle risultanze istruttorie a fronte dei quali gli aspetti che si assumono trascurati o travisati non sono stati evidentemente ritenuti decisivi (così per la certificazione medica dell'imputato frutto della presunta reazione difensiva della vittima; per la sanzione disciplinare irrogata anche della vittima; per l'incensuratezza dell'imputato; per la volontà conciliativa dell'imputato e il rifiuto del querelante; per i preesistenti e plurimi interessi economici del querelante; per il tentativo di costituzione di parte civile per duplicare il risarcimento); trattasi all'evidenza di circostanze che non sono di per sé in grado di scalfire una decisione che si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da deposizione testimoniale di soggetto terzo, non interessato, e da referto medico; laddove, peraltro, quanto al presunto rifiuto della vittima di conciliarsi con l'imputato, dai verbali di causa emerge unicamente che vi fu un rinvio del procedimento su richiesta della difesa per eventuale bonario componimento, a cui faceva seguito il tentativo di costituzione in giudizio della persona offesa che veniva però dichiarato inammissibile dal giudice per essere stata la persona offesa già risarcita dall'Inali; circostanze che in alcun modo sono di per sé idonee ad incrinare la ricostruzione della vicenda, né la stessa attendibilità della persona offesa in mancanza di un collegamento diretto tra esse e le dichiarazioni dalla medesima rese; dichiarazioni che peraltro vertono su un fatto non contestato nella sua verificazione, ma piuttosto con riferimento a determinate circostanze che ne accompagnarono la realizzazione. Il giudice di merito ha invero fondato la credibilità della persona offesa sui riscontri desunti, in particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dal certificato medico in atti, sicché i comportamenti assunti dalla persona offesa in sede processuale e le finalità di tipo economico che avrebbe avuto di mira si risolvono in circostanze che in quanto non direttamente involgenti il fatto - il cui accertamento è stato giustamente ritenuto graniticamente acclarato da plurimi e convergenti risultanze probatorie non rivenienti solo dalle dichiarazioni della persona offesa - si appalesano di contorno e non decisive ai fini prospettati. Anche l'assunta negazione del provvedimento disciplinare non pare assumere particolare rilievo in un contesto in cui un teste - si ribadisce - oculare ha affermato che la vittima è stata aggredita proprio con le modalità descritte dalla vittima stessa - calci e pugni - proseguiti anche quanto essa giaceva a terra.Il motivo, in ogni caso, attraverso i vizi dedotti tende piuttosto ad una rivalutazione probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità. 1.2. Così il secondo motivo che, nel lamentare il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova per essersi ritenuti credibili i testimoni nonostante le loro contraddizioni e non l'imputato, mira in realtà anch'esso ad una rivalutazione del fatto, oltre che probatoria, facendo peraltro leva su aspetti che non sono stati evidentemente ritenuti determinati nella dinamica complessiva della ricostruzione che, come già spiegato rispondendo al primo motivo, si basa su emergenze probatorie specifiche e convergenti. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651) deve, infatti, osservarsi che il motivo che pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito è inammissibile perché diretto ad ottenere dalla Corte di legittimità un giudizio di fatto che è estraneo ai suoi compiti. Le deduzioni articolate nel ricorso, non solo non rilevano alcuna necessaria 'macroscopica evidenza', essendo, piuttosto, dirette a proporre una diversa interpretazione/valutazione/valorizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, ma non offrono neppure un decisivo contributo chiarificatore, disarticolante rispetto alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito - i quali hanno ben evidenziato come la condotta nel complesso tenuta dall'imputato sia stata, in buona sostanza, caratterizzata da una marcata volontà di reagire violentemente alle dimostranze della persona offesa. 1.3. Quanto al terzo, al quarto e ai quinto motivo si osserva che non si può affermare che l'imputato abbia fornito un alibi idoneo ad escludere che, dinanzi alle parole della vittima, egli lo abbia aggredito, come ha riferito il teste, con pugni al volto e calci nel sedere. Se per alibi sembra doversi intendere la legittima difesa, correttamente il giudice ha escluso che l'imputato abbia reagito in modo proporzionato ad una presunta aggressione verbale, tenuto conto che egli continuò a picchiare la vittima anche dopo che essa giaceva, inerme, a terra; ebbene, rispetto a tale ricostruzione il ricorso contrappone unicamente delle escoriazioni giudicate guaribili in giorni tre laddove quelle subite dalla persona offesa sono state valutate - secondo quanto si riporta nella stessa imputazione - in giorni sette più altri dieci. Sicché in ogni caso rimane del tutto sproporzionata - secondo l'impostazione del giudice di merito - la reazione dell'imputato che avrebbe potuto - e dovuto - evitare il contatto fisico trasmodato invece in un'aggressione violenta. Premesso che, in ogni caso, l'ammettere o l'escludere l'esistenza della legittima difesa o dell'eccesso colposo costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova, accertati e valutati dal giudice di merito siano posti in esatta relazione con la norma di diritto (Sez. 5, n. 8583 del 10/04/1981 - dep. 06/10/1981, Luppino, Rv. 15034001), come nel caso di specie, di talché non sussiste neppure il vizio denunciato sotto il profilo della violazione di legge, va da sé che, se non è giuridicamente prospettabile l'esimente della legittima difesa, non è, concettualmente, ipotizzabile neppure l'eccesso colposo. Come è ovvio, l'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione "ex ante", e, poi, procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005 - dep. 15/12/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 23335201). Ed invero, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, poiché il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v'è spazio ovviamente - per l'inesistenza di una offesa dalla quale difendersi - per la configurazione di un eccesso colposo, sicché non vi è neppure obbligo per il giudice di una specifica motivazione sul punto, pur se l'eccesso colposo sia espressamente prospettato dalla parte interessata (Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 - dep. 21/01/2009, Olari e altri, Rv. 24234; Sez. 1, n. 740 del 04/12/1997 - dep. 21/01/1998, Mendicino ed altro, Rv. 20945201). 1.4. Quanto al sesto motivo che lamenta il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n, 2 cod. pen. a fronte della frase che sarebbe stata pronunciata dalla persona offesa - "se ci fossimo trovati fuori ti avrei fatto una faccia così" - non considera che la circostanza attenuante della provocazione, sebbene non richieda i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022 Rv. 282823 - 01). 1.7. Il settimo motivo che lamenta l'erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, per non essersi esclusa la punibilità del fatto è manifestamente infondato. Ed invero, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa -- mancante nel caso di specie - richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Rv. 268458 - 01). In ogni caso la motivazione - che nel descrivere la vicenda complessiva evidenzia come essa si sia svolta presso un istituto scolastico e come la condotta dell'imputato foriera di lesione con svariati giorni di guarigione sia stata contrassegnata da pugni e calci proseguiti anche quando la persona offesa giaceva oramai a terra - non lascia spazio alla fattispecie della particolare tenuità del fatto. 1.8. L'ultimo ed ottavo motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il giudice ritenuto equa la pena base di euro 750,00 di multa, prossima alla pena minima edittale - ridotta per le attenuanti generiche ad euro 500; laddove gli elementi di cui fa cenno il ricorso - di là della loro pregnanza - non sono stati evidentemente ritenuti decisivi ai fini di una quantificazione della pena in termini ancora più ridotti rispetto a quella irrogata. E' al riguardo solo il caso di rammentare che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come " pena congrua", " pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 19384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris