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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09123/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 29 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 29 marzo 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto asseritamente assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha sancito la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni, stante l'assenza di indizi di reità a carico del dichiarante; il che pertanto escludeva l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen.; Considerato che anche i restanti motivi del ricorso, con cui si censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e si chiede la derubricazione dello stesso nella contravvenzione ex art. 712 cod. pen. e, in subordine, l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen, si limitano a riproporre questioni sulle quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, non confrontandosi così con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8, in cui il secondo giudice ha ampiamente indicato le ragioni poste a base sia della colpevolezza dell'imputato per il delitto di ricettazione, sottolineando la sua piena consapevolezza di disporre di un bene provento di delitto, sia del mancato riconoscimento della particolare tenuità dell'episodio, in ragione del valore del bene e della personalità dell'imputato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 29 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 29 marzo 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto asseritamente assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha sancito la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni, stante l'assenza di indizi di reità a carico del dichiarante; il che pertanto escludeva l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen.; Considerato che anche i restanti motivi del ricorso, con cui si censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e si chiede la derubricazione dello stesso nella contravvenzione ex art. 712 cod. pen. e, in subordine, l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen, si limitano a riproporre questioni sulle quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, non confrontandosi così con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8, in cui il secondo giudice ha ampiamente indicato le ragioni poste a base sia della colpevolezza dell'imputato per il delitto di ricettazione, sottolineando la sua piena consapevolezza di disporre di un bene provento di delitto, sia del mancato riconoscimento della particolare tenuità dell'episodio, in ragione del valore del bene e della personalità dell'imputato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris