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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08965/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto prospetta deduzioni generiche che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti le censure avanzate contro il provvedimento impugnato e quali sarebbero effettivamente le carenze e le contraddittorietà dell'apparato argomentativo posto dalla Corte territoriale a base della decisione, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto prospetta deduzioni generiche che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti le censure avanzate contro il provvedimento impugnato e quali sarebbero effettivamente le carenze e le contraddittorietà dell'apparato argomentativo posto dalla Corte territoriale a base della decisione, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio
Sentenza Cassazione n. 08965/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris