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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00745/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Bologna dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 5 marzo 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo espiato dal 14/01/2021 al 14/01/2022; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si è reso protagonista di una lite con un altro detenuto presso il campo di calcio il 05/02/2021, di un danneggiamento il 09/09/2020 e di un’altra violenta lite in cucina con un altro detenuto il 18/11/2021 e formulando una complessiva valutazione dei suoi atteggiamenti come arroganti sia nei confronti degli altri detenuti sia nei confronti della polizia penitenziaria; tutti fatti che venivano motivatamente apprezzati come gravi e che segnalavano la mancata adesione al programma rieducativo; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali; che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ne ha apprezzato l’incompatibilità con il percorso di rieducazione.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 5 marzo 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo espiato dal 14/01/2021 al 14/01/2022; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si è reso protagonista di una lite con un altro detenuto presso il campo di calcio il 05/02/2021, di un danneggiamento il 09/09/2020 e di un’altra violenta lite in cucina con un altro detenuto il 18/11/2021 e formulando una complessiva valutazione dei suoi atteggiamenti come arroganti sia nei confronti degli altri detenuti sia nei confronti della polizia penitenziaria; tutti fatti che venivano motivatamente apprezzati come gravi e che segnalavano la mancata adesione al programma rieducativo; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali; che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ne ha apprezzato l’incompatibilità con il percorso di rieducazione. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente G
Sentenza Cassazione n. 00745/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris