CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1976, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro del 22 novembre 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 16 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ex art. 41, 10 comma, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 22 novembre 2021, con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, ritenendola manifestamente infondata, ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, proposta nei confronti del Presidente del Collegio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a giudicare il ricorrente in relazione al reato di cui all'art.416 bis cod. pen.. Dinanzi alla Corte d'appello il ricusante aveva dedotto che il suindicato Presidente del Collegio versava in situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art.37 cod. proc. pen., avendo in precedenza giudicato il Cracolici responsabile di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; reato commesso avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla criminalità organizzata di tipo ‘ndranghetistico ovvero dal gruppo dei Bonavota. Il nuovo procedimento sulla partecipazione qualificata all'associazione mafiosa, indicata come 'rldrina Cracolici, si baserebbe anche sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 12 novembre 2021, avente ad oggetto i medesimi fatti. Con il ricorso in cassazione proposto, il difensore dell'imputato ricusante ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 41, 127 e 37 cod. proc. pen., in quanto, in virtù della fondatezza dei motivi addotti, la richiesta di ricusazione non poteva essere dichiarata inammissibile inaudita altera parte ma doveva essere decisa nel merito a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. Ne discenderebbe, secondo la prospettazione difensiva, anche una violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rimessione degli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro in altra composizione, per la decisione nel contraddittorio fra le parti e nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha lamentato che la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata con la procedura de plano anziché nel contraddittorio delle parti. In proposito, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nell'affermare che, in caso di manifesta infondatezza della ricusazione, il giudice deve pronunciare de plano la relativa declaratoria di inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che il collegio provvede "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 42024 del 6/7/2017, Rv. 270770; Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, Rv. 246575; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236733). Questa Corte ha chiarito, inoltre, che, qualora l'implausibilità dei motivi posti a fondamento dell'istanza di ricusazione emerga ictu ocuii, è legittima la declaratoria di inammissibilità ex art. 41, comma 1, cod. proc. pen., caratterizzata per una sommaria delibazione che si arresta "in limine" rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale (così Sez. 6, n. 37112 del 5/4/2012, Iannuzzi, Rv. 253462). Peraltro, non vi è incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio, basata su motivi manifestamente infondati, e la circostanza che il provvedimento dichiarativo illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952; Sez. 2, n. 27611 del 19/6/2007, Rv. 239214). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che la ragione della ritenuta inammissibilità dell'istanza di ricusazione è stata ravvisata proprio nella sua manifesta infondatezza, atteso che la Corte d'appello, in ossequio al disposto di cui all'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., ha radicalmente escluso ogni possibile pregiudizio legato ad eventuali interferenze nell'oggetto della valutazione giudiziale. Nell'istanza di ricusazione si era dedotta l'esistenza di una causa di incompatibilità del Presidente del Collegio a decidere sulla responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere egli in precedenza giudicato il ricorrente responsabile del delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; reato commesso avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico ovvero dal gruppo dei Bonavota. La Corte d'appello ha affermato che i fatti, oggetto del nuovo giudizio, erano storicamente diversi da quelli già giudicati, afferendo ad una contestazione associativa di carattere più ampio rispetto al singolo reato estorsivo, già giudicato. In tal modo la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Rv. 266865), secondo cui non è passibile di ricusazione il giudice che abbia in precedenza pronunciato sentenza di condanna nei confronti di un medesimo soggetto per fatti diversi, commessi in tempi diversi, aggravati dalla finalità di agevolazione della stessa associazione mafiosa. Né, tanto meno, dà luogo ad un'ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (ex multis Sez. 3, n. 11546 del 19 febbraio 2013, Frezza, Rv. 254760). In definitiva, le ragioni, poste a base dell'istanza di ricusazione, erano manifestamente infondate, con la conseguenza che la procedura de plano, adottata dalla Corte d'appello, si appalesa legittima.2. La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]