Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2013

Cassazione n. 32147/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lla Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili perdifetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesimedoglianze già dedotte con l'atto di appello, in tema di elemento soggettivo deldelitto di ricettazione e della non applicabilità della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, secondo comma, cod. pen., e puntualmente disattese dalla Corteterritoriale; che i motivi non si confrontano con le argomentazioni sviluppatenella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una critica soltantoapparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso per cassazione,consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisione censurata;Rilevato che, invero secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, èinammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dellacongruità della pena, inammissibile in sede di legittimità, essendo principioconsolidato che la determinazione del trattamento sanzionatorio sfugge alsindacato della Corte di cassazione quando risulti sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica né frutto di mero arbitrio (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza che nel caso dispecie non ricorre, avendo la Corte di appello assolto all’onere motivazionalemediante il richiamo alla gravità del fatto;[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso è inammissibile e, comunque,manifestamente infondato, poiché si censura il diniego delle circostanzeimpugnata, che ha dato conto, con argomentazione immune da vizi logici egiuridici, degli elementi ritenuti ostativi al relativo riconoscimento (si veda pag. 7della sentenza impugnata).

Deve, infatti, ribadirsi che, ai fini della concessione odel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto aesaminare specificamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettatidalle parti o desumibili dagli atti, essendo sufficiente che indichi quelli reputatidecisivi o comunque maggiormente rilevanti ai fini della valutazione, dovendosiritenere implicitamente disattesi tutti gli altri, sicché le deduzioni difensive sirisolvono nella sollecitazione di una valutazione degli elementi rilevanti ai fini delriconoscimento delle attenuanti generiche, non consentita nel giudizio dilegittimità;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili perdifetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesimedoglianze già dedotte con l'atto di appello, in tema di elemento soggettivo deldelitto di ricettazione e della non applicabilità della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, secondo comma, cod. pen., e puntualmente disattese dalla Corteterritoriale; che i motivi non si confrontano con le argomentazioni sviluppatenella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una critica soltantoapparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso per cassazione,consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisione censurata;Rilevato che, invero secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, èinammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dellacongruità della pena, inammissibile in sede di legittimità, essendo principioconsolidato che la determinazione del trattamento sanzionatorio sfugge alsindacato della Corte di cassazione quando risulti sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica né frutto di mero arbitrio (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza che nel caso dispecie non ricorre, avendo la Corte di appello assolto all’onere motivazionalemediante il richiamo alla gravità del fatto;[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso è inammissibile e, comunque,manifestamente infondato, poiché si censura il diniego delle circostanzeimpugnata, che ha dato conto, con argomentazione immune da vizi logici egiuridici, degli elementi ritenuti ostativi al relativo riconoscimento (si veda pag. 7della sentenza impugnata). Deve, infatti, ribadirsi che, ai fini della concessione odel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto aesaminare specificamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettatidalle parti o desumibili dagli atti, essendo sufficiente che indichi quelli reputatidecisivi o comunque maggiormente rilevanti ai fini della valutazione, dovendosiritenere implicitamente disattesi tutti gli altri, sicché le deduzioni difensive sirisolvono nella sollecitazione di una valutazione degli elementi rilevanti ai fini delriconoscimento delle attenuanti generiche, non consentita nel giudizio dilegittimità;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris