CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 2 marzo 2017 del Tribunale di Noia che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e lo ha condannato, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, alla pena di giustizia; - che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che nella sentenza si afferma che la fornitura elettrica era stata distaccata diversi anni prima dell'accertamento operato dai tecnici dell'azienda erogatrice e che all'atto di tale accertamento l'autosalone gestito dall'imputato era dotato di energia elettrica attraverso l'allaccio abusivo e che il Martinelli ha ammesso ai tecnici di avere realizzato l'allaccio abusivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2