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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04346/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 27.3.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica a lei ascritti in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]."„ dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza del 9.4.2014.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere prove dichiarative decisive, rappresentate dalla escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati nel procedimento penale, relativo all'occupazione abusiva dei locali di via [OSCURATO:PERSONA], 33, già sede della società fallita; 2) di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; 3) di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; 4) di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; 5) di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, invece che di equivalenza, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante.

3. Con requisitoria scritta del 10.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Va, in particolare, rilevato che come chiarito, dall'orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr. Cass., sez.

III, 23/05/2013, n. 45647), lacune e manifeste illogicità che, nel caso in esame non appaiono configurabili e che la ricorrente non ha specificamente indicato, presentandosi, in realtà le sue doglianze come censure che propongono una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Con riferimento ai vizi volti a contestare la sussistenza dei reati in contestazione, non può non rilevarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

La corte territoriale, del resto, ha reso una puntuale motivazione, deducendo la sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori del contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica (cfr. Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650), dall'obiettivo collegamento tra la totale assenza della documentazione contabile e le accertate condotte distrattive, in quanto proprio tale assenza ha impedito al curatore fallimentare di individuare le ragioni del prelievo in contanti di circa 60.000,00 euro, oggetto, per l'appunto, della contestata distrazione (cfr. pp. 4-5 della sentenza oggetto di ricorso), sicché nessuno spazio appariva e appare configurabile per pronunce assolutorie, anche in applicazione dell'invocato canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Tale percorso motivazionale appare del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007).

Generico e di natura meramente fattuale appare il rilievo sul mancato riconoscimento in favore della ricorrente della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, che correttamente la corte territoriale ha escluso in ragione dell'importo della distrazione (cfr. Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658).Con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione, la ricorrente non tiene nel dovuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez.

IV, 06/05/2014, n. 29951).

Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la soia enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez.

I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549).

Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha implicitamente fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della gravità del fatto, evidenziata dalla valutazione compiuta sulla entità della distrazione, sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 27.3.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica a lei ascritti in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]."„ dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza del 9.4.2014. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere prove dichiarative decisive, rappresentate dalla escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati nel procedimento penale, relativo all'occupazione abusiva dei locali di via [OSCURATO:PERSONA], 33, già sede della società fallita; 2) di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; 3) di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; 4) di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; 5) di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, invece che di equivalenza, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante. 3. Con requisitoria scritta del 10.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Va, in particolare, rilevato che come chiarito, dall'orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr. Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647), lacune e manifeste illogicità che, nel caso in esame non appaiono configurabili e che la ricorrente non ha specificamente indicato, presentandosi, in realtà le sue doglianze come censure che propongono una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Con riferimento ai vizi volti a contestare la sussistenza dei reati in contestazione, non può non rilevarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La corte territoriale, del resto, ha reso una puntuale motivazione, deducendo la sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori del contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica (cfr. Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650), dall'obiettivo collegamento tra la totale assenza della documentazione contabile e le accertate condotte distrattive, in quanto proprio tale assenza ha impedito al curatore fallimentare di individuare le ragioni del prelievo in contanti di circa 60.000,00 euro, oggetto, per l'appunto, della contestata distrazione (cfr. pp. 4-5 della sentenza oggetto di ricorso), sicché nessuno spazio appariva e appare configurabile per pronunce assolutorie, anche in applicazione dell'invocato canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Tale percorso motivazionale appare del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007). Generico e di natura meramente fattuale appare il rilievo sul mancato riconoscimento in favore della ricorrente della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, che correttamente la corte territoriale ha escluso in ragione dell'importo della distrazione (cfr. Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658).Con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione, la ricorrente non tiene nel dovuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la soia enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha implicitamente fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della gravità del fatto, evidenziata dalla valutazione compiuta sulla entità della distrazione, sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce
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