CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15320/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg 39249/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia con cui gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art 444 cod.proc.pen., in relazion( ai reati di cui all'art 216,219 e 223 R.D 267/1942. Ritenuto che il ricorso presentato è inammissibile in quanto risulta del tutto privo di motivi di censure, bensì — come esplicitamente chiarito nel ricorso — fatto al solo fine di impedire che l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di condi: nna comporti l'emissione dell'ordine di carcerazione. Rilevato che questa radicale ragione di inammissibilità si affianca a quella legata ai limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministe -o e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per i notivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richies:a e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misur a di sicurezza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c( n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quatt .omila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente